§ 20.6.529 - Decisione 12 giugno 2006, n. 580.
Decisione n. 2006/580/CE del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/06/2006
Numero:580


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (di [...]
Art. 2.      Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della [...]


§ 20.6.529 - Decisione 12 giugno 2006, n. 580.

Decisione n. 2006/580/CE del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(G.U.U.E. 1 settembre 2006, n. L 239).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006, è necessario approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra.

     (2) Le disposizioni commerciali contenute nell'accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

     (3) È opportuno firmare e approvare l’accordo,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     1. Sono approvati, a nome della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all'atto finale.

     2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione di cui all'articolo 56 dell’accordo a nome della Comunità.

 

 

ACCORDO INTERINALE

sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea,

da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

 

     LA COMUNITÀ EUROPEA,

     di seguito denominata «la Comunità»,

     da una parte, e

     LA REPUBBLICA DI ALBANIA,

     di seguito denominata «l'Albania»,

     dall'altra,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

     (2) L'accordo di stabilizzazione e di associazione mira ad instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all'Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già avviati con l'Unione europea.

     (3) Occorre sviluppare i legami commerciali consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (di seguito «l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica») firmato l'11 maggio 1992, che è entrato in vigore il 4 dicembre 1992.

     (4) A tal fine, occorre applicare prima possibile, mediante un accordo interinale, le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali.

     (5) Alcune disposizioni in materia di transito del protocollo n. 5 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, relative al traffico di transito stradale, sono direttamente collegate alla libera circolazione delle merci e dovrebbero pertanto essere inserite nel presente accordo interinale.

     (6) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'istituzione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, la commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica può esercitare i poteri conferiti dall'accordo di stabilizzazione e di associazione al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione onde applicare l'accordo interinale,

     HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

     LA COMUNITÀ EUROPEA

     — Ursula PLASSNIK,

     Ministro federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria,

     presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea

     — Olli REHN,

     Membro della Commissione europea responsabile dell'allargamento

     L'ALBANIA

     — Sali BERISHA,

     Primo Ministro

     I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

     HANNO DECISO QUANTO SEGUE:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Articolo 1 (articolo 2 dell'ASA)

     La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

 

     Articolo 2 (articolo 7 dell'ASA)

     Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994.

 

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

 

     Articolo 3 (articolo 16 dell'ASA)

     1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

     2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

     3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

     4. I dazi ridotti applicati all'Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

     5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

     6. La Comunità e l'Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

 

CAPITOLO I

Prodotti industriali

 

     Articolo 4 (articolo 17 dell'ASA)

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell'Albania elencati nei capitoli 25- 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     2. Gli scambi tra le parti di prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

 

     Articolo 5 (articolo 18 dell'ASA)

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell'Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

     2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell'Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Articolo 6 (articolo 19 dell'ASA)

     1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

     2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

     — alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto all'80 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

     3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

 

     Articolo 7 (articolo 20 dell'ASA)

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione.

 

     Articolo 8 (articolo 21 dell'ASA)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

 

     Articolo 9 (articolo 22 dell'ASA)

     L'Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 6 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

 

     Articolo 10 (articolo 23 dell'ASA)

     Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

 

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

 

     Articolo 11 (articolo 24 dell'ASA). Definizione

     1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell'Albania.

     2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

     3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 051191, 2301 20 00 e 1902 20 10.

 

     Articolo 12 (articolo 25 dell'ASA)

     Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

 

     Articolo 13 (articolo 26 dell'ASA)

     1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente.

     2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

 

     Articolo 14 (articolo 27 dell'ASA). Prodotti agricoli

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell'Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

     Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell'Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania:

     a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (a);

     b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

     c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato II (c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

     4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

     5. L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

 

     Articolo 15 (articolo 28 dell'ASA). Pesci e prodotti della pesca

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell'allegato III, originari dell'Albania. I prodotti elencati all'allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

     L'Albania beneficia integralmente dei contingenti indicati nel presente accordo per il resto dell'anno di calendario nel quale lo stesso entra in vigore.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania evita di applicare dazi doganali od oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

 

     Articolo 16 (articolo 29 dell'ASA)

     Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell'Albania nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l'Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

 

     Articolo 17 (articolo 30 dell'ASA)

     Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

 

     Articolo 18 (articolo 31 dell'ASA)

     Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 25 e 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell'altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

 

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

 

     Articolo 19 (articolo 32 dell'ASA)

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

 

     Articolo 20 (articolo 33 dell'ASA). Clausola di standstill

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né si aumentano quelli già applicati.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l'Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

     3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 13, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell'Albania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II e III.

 

     Articolo 21 (articolo 34 dell'ASA). Divieto di discriminazione fiscale

     1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

     2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

 

     Articolo 22 (articolo 35 dell'ASA)

     Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

 

     Articolo 23 (articolo 36 dell'ASA). Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

     1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

     2. Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l'Albania o derivanti dagli accordi bilaterali conclusi dall'Albania per promuovere il commercio regionale.

     3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Albania sanciti nel presente accordo.

 

     Articolo 24 (articolo 37 dell'ASA). Dumping e sovvenzioni

     1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 25.

     2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

 

     Articolo 25 (articolo 38 dell'ASA). Clausola di salvaguardia generale

     1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

     2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

     — grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure

     — gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice, la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

     3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all'aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

     4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

     5. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

     a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

     Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo.

     Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.

     b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

     Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

     6. Qualora la Comunità o l'Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

 

     Articolo 26 (articolo 39 dell'ASA). Clausola di penuria

     1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

     a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure

     b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

     2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

     3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

     4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l'Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

     5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

 

     Articolo 27 (articolo 40 dell'ASA). Monopoli di Stato

     L'Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione.

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

 

     Articolo 28 (articolo 41 dell'ASA)

     Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

 

     Articolo 29 (articolo 42 dell'ASA). Restrizioni autorizzate

     Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

 

     Articolo 30 (articolo 43 dell'ASA)

     1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

     2. Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

     3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» si intende, fra l'altro:

     a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

     b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;

     c) il reiterato rifiuto dell'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

     Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

     4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti.

     b) Qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.

     c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

     5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

 

     Articolo 31 (articolo 44 dell'ASA)

     Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

 

     Articolo 32 (articolo 45 dell'ASA)

     L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

 

     TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SCAMBI E LE QUESTIONI COMMERCIALI

 

     Articolo 33 (articolo 59, paragrafo 1, dell'ASA). Traffico di transito

 

     Definizioni [protocollo n.5 dell'ASA, articolo 3, lettere a) e b)]

     1. Ai fini del presente articolo si intende per:

     a) traffico comunitario di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio albanese, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;

     b) traffico albanese di transito: il trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dall'Albania e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione dell'Albania.

 

     Disposizioni generali (protocollo n.5 dell'ASA, articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5)

     2. Le parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso l'Albania e al traffico albanese di transito attraverso la Comunità.

     3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 del protocollo n. 5 sui trasporti terrestri all'accordo di stabilizzazione e di associazione e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alla frontiera con l'Albania, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 43 del presente accordo. Le parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.

     4. Le parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e dell'Albania. Ciascuna parte prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra parte.

 

     Semplificazione delle formalità (protocollo n.5 dell'ASA, articolo 19, paragrafi 1 e 3)

     5. Le parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.

     6. Le parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

 

     Attuazione [protocollo n.5 dell'ASA, articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2,lettera d)]

     7. La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione in conformità dell'articolo 43 del presente accordo. La commissione mista coordina, in particolare, le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito.

 

     Articolo 34 (articolo 60 dell'ASA)

     Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l'Albania.

 

     Articolo 35 (articolo 67 dell'ASA)

     1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

     2. Qualora uno o più Stati membri o l'Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Albania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

     3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

 

     Articolo 36 (articolo 69 dell'ASA)

     Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

 

     Articolo 37 (articolo 71 dell'ASA). Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

     1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Albania:

     i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

     ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o dell'Albania, o in una sua parte sostanziale;

     iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

     2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

     3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

     4. L'Albania istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

     Tale autorità può autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

     5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all'altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l'altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

     6. L'Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

     7. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l'Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

     8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II:

     — il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

     — le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

     9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

     Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

 

     Articolo 38 (articolo 72 dell'ASA)

     Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all'articolo 86.

     I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

 

     Articolo 39 (articolo 73 dell'ASA). Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

     1. A norma del presente articolo e dell'allegato IV, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

     2. L'Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

     3. L'Albania si impegna a aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell'allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l'Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

     4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

 

     Articolo 40 (articolo 74 dell'ASA). Appalti pubblici

     1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

     Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l'Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

     3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

     4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l'Albania di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

 

     Articolo 41 (articolo 97 dell'ASA). Dogane

     1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell'Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nell'accordo di stabilizzazione e di associazione e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all'acquis.

     2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.

     3. Il protocollo n. 5 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

 

     Articolo 42

     La commissione mista istituita dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992, esercita i poteri e svolge le funzioni conferiti dal presente accordo al consiglio di stabilizzazione e di associazione o al comitato di stabilizzazione e di associazione.

     Fatto salvo l'articolo 43, la commissione mista opera secondo le stesse modalità seguite finora nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica.

 

     Articolo 43 (articoli 117 e 118 dell'ASA)

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, la commissione mista ha il potere di prendere decisioni nel campo d'applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.

     La commissione mista può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

     Essa elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

     La commissione mista adotta il proprio regolamento interno.

     Essa si riunisce ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedano. La commissione mista è presieduta a turno da ciascuna delle parti. Nei limiti del possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista viene stabilito in anticipo.

 

     Articolo 44 (articolo 119 dell'ASA)

     Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

 

     Articolo 45 (articolo 123 dell'ASA)

     Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

 

     Articolo 46 (articolo 124 dell'ASA)

     L'accordo non impedisce ad una parte di prendere qualsiasi misura:

     a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

     b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

     c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

 

     Articolo 47 (articolo 125 dell'ASA)

     1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

     — il regime applicato dall'Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,

     — il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali albanesi.

     2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

 

     Articolo 48 (articolo 15 dell'ASA). Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'Unione europea

     1. L'Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l'Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

     2. L'Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell'articolo XXIV del GATT.

     I negoziati iniziano prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

 

     Articolo 49 (articolo 126 dell'ASA)

     1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

     2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

     3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

 

     Articolo 50 (articolo 127 dell'ASA)

     Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

     Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l'applicazione degli articoli 18, 24, 25, 26 e 30.

 

     Articolo 51 (articolo 129 dell'ASA)

     Gli allegati da I a IV e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono parte integrante del presente accordo.

     I riferimenti contenuti negli allegati e nei protocolli riguardano gli articoli dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e rimandano agli articoli corrispondenti del presente accordo come indicato nei titoli degli articoli di quest'ultimo.

 

     Articolo 52

     Il presente accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione firmato a Lussemburgo il 12 giugno 2006.

     Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo scade dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

 

     Articolo 53 (articolo 132 dell'ASA)

     Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, al territorio dell'Albania.

 

     Articolo 54 (articolo 133 dell'ASA)

     Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

 

     Articolo 55 (articolo 134 dell'ASA)

     Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

     Articolo 56 (articolo 135 dell'ASA)

     Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

     Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

     All'entrata in vigore del presente accordo vengono sospesi gli articoli da 3 a 14 dell' accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato l'11 maggio 1992.

 

     Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

 

     ELENCO DEGLI ALLEGATI

     Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità

     Allegato II (a)— Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

     Allegato II (b)— Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

     Allegato II (c)— Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

     Allegato III — Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi

     Allegato IV — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

 

 

ALLEGATO I (Allegato I dell'asa)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA

AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ (di cui all'articolo 19)

 

     I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

     — alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i rimanenti dazi all'importazione saranno aboliti.

 

SA 8+

Designazione delle merci

2501 00 91

– – – – Sale per l'alimentazione umana

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2710 11 25

– – – – – Altre benzine speciali

2710 11 41

– – – – – – – – Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

2710 11 70

– – – – – Carboturbi tipo benzina

 

– – – – – Petrolio lampante

2710 19 21

– – – – – – Carboturbi

2710 19 25

– – – – – – Altro

2710 19 29

– – – – – Altri oli medi

 

– – – – Oli da gas

2710 19 31

– – – – – Oli da gas destinati a subire un trattamento definito

2710 19 35

– – – – – Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

 

– – – – – Destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – – Aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – Aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

2710 19 69

– – – – – – Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

2713 12 00

– Coke di petrolio calcinato

2713 20 00

– Bitume di petrolio

2713 90

– Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

2713 90 10

– – Destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

2713 90 90

– – Altri

3103 10 10

– – Con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

3103 10 90

– – Altri

3304 91 00

– – Ciprie, comprese le polveri compatte

3304 99 00

– – Altre

3305 10 00

– Shampoo

3305 30 00

– Lacche per capelli

3305 90 10

– – Lozioni per capelli

3305 90 90

– – Altre

3306 10 00

– Dentifrici

3307 10 00

– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3401 11 00

– – Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

– – Altri

3401 20 10

– – Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri

3401 20 90

– – Altri

3402 20 20

– – Preparazioni tensioattive

3402 20 90

– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90 10

– – Preparazioni tensioattive

3405 20 00

– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90 90

– – Altri

3923 10 00

– Scatole, casse, casellari e oggetti simili

 

– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– – Di polimeri di etilene

3923 29

– – Di altre materie plastiche:

3923 29 10

– – – Di policloruro di vinile

3923 29 90

– – – Altri

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924 90

– Altri:

 

– – Di cellulosa rigenerata:

3924 90 11

– – – Spugne

3924 90 19

– – – Altri

3924 90 90

– – Altri

3925 10 00

– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

– Pneumatici rigenerati

4012 11 00

– – Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– – Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 90

– – – Altri

4012 20 90

– – Altri

4012 90 20

– – Gomme piene o semipiene

6401 10

– Calzature con puntale protettivo di metallo:

6401 10 10

– – Con tomaie di gomma

6401 10 90

– – Con tomaie di materia plastica

 

– Altre calzature:

6401 91

– – Che ricoprono il ginocchio:

6401 91 10

– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma

6401 91 90

– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 92

– – Che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

6401 92 10

– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma

6401 92 90

– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 99

– – Altre:

6401 99 10

– – – Altre calzature con tomaie di gomma

6401 99 90

– – – Altre calzature con tomaie di materia plastica

6402 99 50

– – – – Pantofole ed altre calzature da camera

6404 19 90

– – – Altre

6404 20

– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 10

– – Pantofole ed altre calzature da camera

6404 20 90

– – Altre

6405

Altre calzature:

6405 10

– Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

6405 10 10

– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero

6405 10 90

– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie

6405 20

– Con tomaie di materie tessili:

6405 20 10

– – Con suole esterne di legno o di sughero

 

– – Con suole esterne di altre materie:

6405 20 91

– – – Pantofole ed altre calzature da camera

6405 20 99

– – – Altre

6405 90

– Altre

6405 90 10

– – Con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

6405 90 90

– – Con suole esterne di altre materie

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6406 10

– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:

 

– – Di cuoio naturale:

6406 10 11

– – – Tomaie

6406 10 19

– – – Parti di tomaie

6406 10 90

– – Di altre materie

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904 10 00

– Mattoni da costruzione di ceramica

6904 90 00

– Altri

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:

6905 10 00

– Tegole

6905 90 00

– Altre

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

7213 10 00

– Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)

7213 91 10

– – – Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7213 91 20

– – – Del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

 

– – – Altre

7213 91 41

– – – – Contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

7213 91 49

– – – – Contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

7213 91 70

– – – – Contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

7212 91 90

– – – – Contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

7213 99

– – Altre:

7213 99 10

– – – Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 10 00

– Fucinate

7214 20 00

– Aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 91 10

– – – Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 91 90

– – – Contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)

7214 99

– – Altre:

 

– – – Contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – – Del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – – – Altre, di sezione circolare con diametro:

7214 99 31

– – – – – Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – – Inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – – Altre

 

– – – Contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:

 

– – – – Di sezione circolare con diametro:

7214 99 61

– – – – – Uguale o superiore a 80 mm

7214 99 69

– – – – – Inferiore a 80 mm

7214 99 80

– – – – Altre

7214 99 90

– – – Contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7306 60 31

– – – – Inferiore o uguale a 2 mm

7306 60 39

– – – – Superiore a 2 mm

7306 60 90

– – – Di altre sezioni

7306 90 00

– Altre

7326 90 97 00

– – – Altri

7408 11 00

– – Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7408 19

– – Altri:

7408 19 10

– – – Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

7408 19 90

– – – Di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

7413 00 91

– – Di rame raffinato

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

– Fili per avvolgimenti:

8544 11

– – Di rame:

8544 11 10

– – – Smaltati o laccati

8544 11 90

– – – Altri

8544 19

– – Altri:

8544 19 10

– – – Smaltati o laccati

8544 19 90

– – – Altri

8544 20 00

– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 59 10

– – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

 

– – – Altri

8544 59 20

– – – – Per una tensione di 1 000 V

8544 59 80

– – – – Per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

8544 60

– Altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

8544 60 10

– – Con conduttori di rame

8544 60 90

– – Con altri conduttori

9403 30

– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

 

– – Di altezza inferiore o uguale a 80 cm:

9403 30 11

– – – Scrivanie

9403 30 19

– – – Altri

 

– – Di altezza superiore a 80 cm:

9403 30 91

– – – Armadi, classificatori e schedari

9403 30 99

– – – Altri

9403 40

– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403 40 10

– – Elementi di cucine componibili

9403 40 90

– – Altri

9403 60 30

– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

 

 

ALLEGATO II (a) [ALLEGATO II (a) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE

MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

 

     In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo

 

Codice SA (1)          Designazione delle merci

0101 10 10 CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0101 10 90 ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0102 10 10 GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 30 VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 90 ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)

0102 90 29 ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 10 00 ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0103 91 10 ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 91 90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG

0103 92 11 SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 19 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG

0104 10 10 ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 10 30 AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL'ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 10 80 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 20 10 ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 20 90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0105 11 11 PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 11 19 PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)

0105 11 91 POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)

0105 11 99 GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)

0105 12 00 TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 20 OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 90 ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 92 00 GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0106 11 00 PRIMATI VIVI

0106 19 10 CONIGLI DOMESTICI VIVI

0106 19 90 MAMMIFERI VIVI [ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI]

0106 20 00 RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)

0106 31 00 UCCELLI RAPACI, VIVI

0106 32 00 PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA

0106 39 10 PICCIONI VIVI

0106 39 90 UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)

0106 90 00 ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)

0205 00 11 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 19 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 20 CARNI FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 80 CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 90 CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0206 10 10 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 29 10 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

(ECCETTO LINGUE E FEGATI)

0206 30 00 PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI

0206 41 00 FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI

0206 80 10 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 90 10 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0404 10 02 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 04 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 06 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 12 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 14 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 16 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0407 00 11 UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA

0407 00 19 UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)

0410 00 00 UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE

0504 00 00 BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI

0601 10 10 BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 20 BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 30 BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 40 BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 90 BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0601 20 10 PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601 20 30 BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI

0601 20 90 BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0602 10 90 TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI)

0602 20 90 ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCETTO BARBATELLE DI VITI)

0602 30 00 RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI

0602 40 10 ROSAI, ANCHE INNESTATI

0602 40 90 ROSAI INNESTATI

0602 90 10 BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)

0602 90 20 BARBATELLE DI ANANASSI

0602 90 30 PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE

0602 90 41 ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO

0602 90 45 TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 49 ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN'ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 51 PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA

0602 90 59 PIANTE VIVACI DA PIEN'ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE

0602 90 70 TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 91 PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 99 PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)

0701 10 00 PATATE DA SEMINA

0703 20 00 AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI

0705 21 00 CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE

0706 90 30 BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA

0709 51 00 FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 10 FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 30 FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 90 FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)

0711 51 00 FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 90 10 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI)

0711 90 50 CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0711 90 80 ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)

0712 31 00 FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 32 00 ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 33 00 TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 39 00 FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

[ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)]

0713 10 10 PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 33 10 FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 40 00 LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 50 00 FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 90 00 LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI

0713 90 10 LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0713 90 90 LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0714.10.10 PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA

0714 10 91 MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 10 99 MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)

0714 20 10 PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

0714 20 90 PATATE DOLCI, SECCHE

0714 90 11 RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 90 19 RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO

(ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)

0714 90 90 RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)

0801 22 00 NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 11 10 MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE

0802 11 90 MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 12 10 MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE

0802 12 90 MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 90 20 NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0802 90 50 PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 60 NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE

0803 00 90 BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE

0804 40 00 AVOCADI, FRESCHI O SECCHI

0805 40 00 POMPELMI E POMELI, FRESCHI O SECCHI

0805 90 00 AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)

0806 20 11 UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 12 UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 18 UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 91 UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 92 UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 98 UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A

2 KG

0810 30 30 RIBES ROSSO, FRESCO

0810 40 10 MIRTILLI ROSSI FRESCHI

0810 60 00 DURIAN, FRESCHI

0811 20 11 LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 20 19 LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 20 39 RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 11 GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 31 GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0812 90 10 ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 30 PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 40 MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 50 RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 60 LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 70 GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0813 50 19 MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)

0813 50 31 MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA

0813 50 39 MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

0813 50 91 MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI)

0814 00 00 SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE

0901 90 10 BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ

0908 10 00 NOCI MOSCATE

0908 20 00 MACIS

0908 30 00 AMOMI E CARDAMOMI

1001 90 10 SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA

1006 10 10 RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA

1006 10 21 RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 23 RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 25 RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 27 RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 92 RISONE A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 94 RISONE A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 96 RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 10 98 RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO

(PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA]

1006 20 11 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 13 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 15 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 17 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 92 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 94 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 96 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 98 RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 21 RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 23 RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 25 RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO

(PARBOILED)

1006 30 27 RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO

(PARBOILED)

1006 30 42 RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 44 RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 46 RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 48 RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO

(PARBOILED)]

1006 30 61 RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 63 RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 65 RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO

(PARBOILED)

1006 30 67 RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 92 RISO LAVORATO, A GRANI TONDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 94 RISO LAVORATO, A GRANI MEDI [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 96 RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 98 RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 [ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 40 00 ROTTURE DI RISO

1007 00 10 SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

1007 00 90 SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)

1008 10 00 GRANO SARACENO

1008 20 00 MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA)

1008 30 00 SCAGLIOLA

1008 90 10 TRITICALE

1008 90 90 CEREALI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA]

1102 90 30 FARINA DI AVENA

1103 19 10 SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA

1103 19 30 SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO

1103 19 40 SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA

1103 19 50 SEMOLE E SEMOLINI DI RISO

1103 20 10 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA

1103 20 20 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO

1103 20 30 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA

1103 20 40 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO

1103 20 50 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO

1103 20 60 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)

1103 20 90 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI [ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)]

1104 12 10 CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA

1104 19 30 CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA

1104 19 61 CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO

1104 19 69 CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO

1104 19 91 CEREALI IN FIOCCHI DI RISO

1104 22 20 CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)

1104 22 30 CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 22 50 CEREALI DI AVENA, PERLATI

1104 22 90 CEREALI DI AVENA, SPEZZATI

1104 22 98 CEREALI DI AVENA [ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 23 30 CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI

1104 23 90 CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI

1104 29 01 CEREALI DI ORZO MONDATI (DECORTICATI O PILATI)

1104 29 03 CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»)

1104 29 05 CEREALI DI ORZO, PERLATI

1104 29 07 CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 09 CEREALI DI ORZO [DIVERSI DA QUELLI MONDATI (DECORTICATI O PILATI) E TAGLIATI O SPEZZATI (DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»), PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI]

1104 29 11 CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 15 CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 19 CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 31 CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI

1104 29 35 CEREALI DI SEGALA, PERLATI

1104 29 51 CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 55 CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 59 CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA]

1104 29 81 CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 85 CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 30 10 GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI

1105 10 00 FARINE E SEMOLINI DI PATATE

1105 20 00 FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE

1106 10 00 FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713

1106 20 10 FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA

1106 20 90 FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)

1106 30 10 FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE

1106 30 90 FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)

1107 10 11 MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

1107 10 19 MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)

1107 10 91 MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)

1107 10 99 MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)

1107 20 00 MALTO TORREFATTO

1108 19 10 AMIDO DI RISO

1108 20 00 INULINA

1109 00 00 GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO

1201 00 10 FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA

1201 00 90 FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 10 10 ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA

1203 00 00 COPRA

1204 00 10 SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1204 00 90 SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 10 10 SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA

1205 10 90 SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 90 00 SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 10 SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA

1206 00 91 SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 99 SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)

1207 10 10 NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA

1207 10 90 NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1207 20 10 SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 20 90 SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 30 10 SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 30 90 SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 40 10 SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 40 90 SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 50 10 SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 50 90 SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 60 10 SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 60 90 SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 91 10 SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 91 90 SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 20 SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1207 99 91 SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 98 SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1208 10 00 FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA

1208 90 00 FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA)

1209 10 00 SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 21 00 SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 10 SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 80 SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)]

1209 23 11 SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 15 SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 80 SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA [ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.)]

1209 24 00 SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 10 SEMI DI LOGLIO D'ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 90 SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 26 00 SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 10 VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA

1209 29 50 SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 60 SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)

1209 29 80 SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA [ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)]

1209 30 00 SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 10 SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 30 SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA)

1209 91 90 SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

1209 99 10 SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 91 SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 99 SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)

1210 10 00 CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)

1210 20 10 CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA

1210 20 90 CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)

1211 90 97 PIANTE E PARTI DI PIANTE

1212 10 10 CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 10 91 SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)

1212 10 99 SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI

1212 30 00 NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE

1212 91 20 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE

1212 91 80 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

1212 99 20 CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 99 80 NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE

1213 00 00 PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS

1214 10 00 FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA

1214 90 10 BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO

1214 90 90 FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA

1214 90 91 AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)

1214 90 99 FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)

1301 10 00 GOMMA LACCA NATURALE

1301 20 00 GOMMA ARABICA NATURALE

1301 90 10 PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)

1301 90 90 GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI [ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL'ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI

1302 11 00 OPPIO

1302 19 05 OLEORESINA DI VANIGLIA

1302 19 98 SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)

1302 32 90 MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI

1302 39 00 MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)

1501 00 11 STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1501 00 90 GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1502 00 10 GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE)

1502 00 90 GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1503 00 11 STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 19 STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI REPARATE)

1503 00 30 OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)

1503 00 90 OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L'OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)

1504 10 10 OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 10 91 OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)

1504 10 99 OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI)

1504 20 10 FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 20 90 GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 30 10 FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 30 90 GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1507 10 10 OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 10 90 OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1507 90 10 OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 90 90 OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)

1508 10 10 OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1508 90 10 OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 10 OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 90 OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1511 90 11 FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1511 90 19 FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG

1511 90 91 OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1511 90 99 OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 11 10 OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 11 91 OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 11 99 OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 19 10 OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI

(ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1512 19 90 OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO

1512 19 91 OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 19 99 OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 21 10 OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 21 90 OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 29 10 OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1512 29 90 OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 11 10 OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 11 91 OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 11 99 OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 19 11 FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 19 19 FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 19 30 OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 19 91 OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 19 99 OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 21 10 OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 21 11 OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 19 OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 21 30 OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 90 OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1513 29 11 FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 29 19 FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 29 30 OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI

(ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1513 29 50 OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1513 29 90 OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 29 91 OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 29 99 OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1514 11 10 OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 11 90 OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 19 10 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI

(ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 19 90 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1514 91 10 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 91 90 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 99 10 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 99 90 OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

(ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 11 00 OLIO GREGGIO DI LINO

1515 19 10 OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 19 90 OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 21 10 OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 21 90 OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 29 10 OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 29 90 OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 30 10 OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE

1515 30 90 OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL'ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)

1515 40 00 OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1515 50 11 OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 50 19 OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 50 91 OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO)

1515 50 99 OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 21 OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 90 29 OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 90 31 OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 90 39 OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 40 GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 51 GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)

1515 90 59 GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)

1515 90 60 GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI

(ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 91 GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 90 99 GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1516 10 10 GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1516 10 90 GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1516 20 91 GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI

«OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)

1516 20 95 OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D'ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

1516 20 96 OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA

(ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)

1516 20 98 GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)

1517 10 90 MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA)

1517 90 91 OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)

1517 90 99 MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI OD OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI OD OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)

1518 00 31 OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI

(ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA)

1518 00 39 OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1522 00 31 PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA

1602 49 11 LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI

(ECCETTO I COLLARI)

1602 49 15 MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)

1602 49 50 CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 50 10 CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 10 PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1603 00 10 ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1603 00 80 ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE

1701 11 10 ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 11 90 ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 10 ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 90 ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1702 20 10 ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI

1702 30 10 ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO

1702 30 51 GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L'ISOGLUCOSIO)

1702 30 59 GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO

1702 30 91 GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO

(ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 30 99 GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO [ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)]

1702 40 10 ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO

1702 40 90 GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 60 10 ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 60 80 SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 60 95 FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 90 30 ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO

1702 90 50 MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)

1702 90 80 SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL'IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 90 99 ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L'AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D'ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)

1703 10 00 MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1703 90 00 MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL'ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1802 00 00 GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO

1902 20 30 PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA

2001 90 85 CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2001 90 99 ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA

2003 10 20 FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI

2003 10 30 FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)

2003 20 00 TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO

2003 90 00 FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS)

2006 00 10 ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO

2008 19 51 NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 19 91 NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 11 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 31 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 39 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)

2008 20 59 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 79 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 90 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 20 91 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 40 90 PERE, PREPARATE O CONSERVATE

2008 70 98 PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

2008 80 90 FRAGOLE, PREPARATE

2008 92 16 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 32 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 34 MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 36 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 51 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 72 MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 76 MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 78 MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)

2008 92 92 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 93 MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 94 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 96 MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 97 MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 99 11 ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 99 26 MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO

2008 99 32 FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 33 MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %

2008 99 34 FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 37 FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 38 GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 99 40 FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 41 ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 46 FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

(ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 47 MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 51 ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 99 61 FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

(ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 62 MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 99 67 FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI

2009 29 91 SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 31 11 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER

100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 11 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER

100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 31 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 39 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 51 SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 55 SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 59 SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)

2009 39 91 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 95 SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 41 10 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER

100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 41 91 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A

30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 11 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER

100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 30 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 91 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 93 SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2106 90 30 SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 51 SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 55 SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 59 SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)

2206 00 10 VINELLO

2206 00 31 SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI

2206 00 51 SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L

2301 10 00 FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI

2302 10 10 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 10 90 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 20 10 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 20 90 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 30 10 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %

2302 30 90 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 10 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 90 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 50 00 CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI

2303 10 11 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 19 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 90 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)

2303 20 11 POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 %

2303 20 18 POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 %

2303 20 90 CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)

2303 30 00 AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI

2304 00 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SOIA

2306 10 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI COTONE

2306 20 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI LINO

2306 30 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

2306 41 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %

2306 49 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %

2306 50 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCE DI COCCO

2306 60 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI

2306 70 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO

2306 90 11 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %

2306 90 19 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL'ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %

2306 90 90 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI

(ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)

2308 00 40 GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL'UVA, PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA)

2309 10 13 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LAVENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 19 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LAVENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %

2309 10 33 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 39 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %

2309 10 53 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 70 ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

2309 90 10 PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO

2309 90 20 RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 31 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 33 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 43 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A

30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 49 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A

30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 99 PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2401 10 10 TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 20 TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 30 TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 41 TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 49 TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)

2401 10 50 TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)

2401 10 70 TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 80 TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)

2401 10 90 TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 20 10 TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 20 TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 30 TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 41 TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 49 TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)

2401 20 50 TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)

2401 20 70 TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 80 TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)

2401 20 90 TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED»,

«FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 30 00 CASCAMI DI TABACCO

3301 11 10 OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 11 90 OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 12 10 OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 12 90 OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 13 10 OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 13 90 OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 10 OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 90 OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 19 10 OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 19 90 OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 21 10 OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 21 90 OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 10 OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 90 OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 10 OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 90 OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 10 OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 90 OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 25 10 OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 25 90 OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» [ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 26 10 OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 26 90 OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 11 OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 31 OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 61 OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)

3301 29 91 OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A

3301 29 59)

3301 30 00 RESINOIDI

3302 10 40 MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE

3302 10 90 MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA DELLE BEVANDE

3501 90 10 COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)

3502 11 10 OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 11 90 OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 19 10 OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 19 90 OVOALBUMINA, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 20 10 LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

3502 20 91 LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)

3502 20 99 LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO QUELLA ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)]

3502 90 20 ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA [ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA

(COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE)]

3502 90 70 ALBUMINE, ADATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L'OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)

3502 90 90 ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE

3503 00 10 GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE)

3503 00 80 ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)

3504 00 00 PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO

3505 10 50 AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA)

4101 20 10 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI

4101 20 30 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 20 50 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI

4101 20 90 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 50 10 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI

4101 50 30 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 50 50 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI

4101 50 90 CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A

16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 90 00 GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, ESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A

8 KG

4102 10 10 CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)

4102 10 90 CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO)

4102 21 00 CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI

4102 29 00 CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI)

4103 10 20 CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 50 CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 90 CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 20 00 CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 30 00 CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI

(ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 90 00 CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI

4301 10 00 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 30 00 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 60 00 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 10 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 90 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE [ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)]

4301 80 10 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 30 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 50 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 80 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO

«ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 80 95 PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO

«ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 90 00 TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA

5001 00 00 BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA

5002 00 00 SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA

5003 10 00 CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5003 90 00 CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI

5101 11 00 LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 19 00 LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 21 00 LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 29 00 LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 30 00 LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5102 11 00 PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 10 PELI DI CONIGLIO D'ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 30 PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 40 PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 90 PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D'ANGORA)

5102 20 00 PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5103 10 10 PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 10 90 PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 20 10 CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI

5103 20 91 CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 20 99 CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 30 00 CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5201 00 10 COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO

5201 00 90 COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)

5202 10 00 CASCAMI DI FILATI DI COTONE

5202 91 00 SFILACCIATI DI COTONE

5202 99 00 CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)

5203 00 00 COTONE CARDATO O PETTINATO

5301 10 00 LINO GREGGIO O MACERATO

5301 21 00 LINO, MACIULLATO O STIGLIATO

5301 29 00 LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)

5301 30 10 STOPPE DI LINO

5301 30 90 CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI

5302 10 00 CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA

5302 90 00 CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)

 

(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

 

 

ALLEGATO II (b) [ALLEGATO II (b) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA

ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

 

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

     — alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto all'80 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione sarà annullato.

 

Codice SA (1)          Designazione delle merci

0101 90 11 CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

0101 90 19 CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)

0101 90 30 ASINI VIVI

0101 90 90 MULI E BARDOTTI VIVI

0206 10 91 FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 95 PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 99 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 21 00 LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE

0206 22 00 FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI

0206 29 91 PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 29 99 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 30 20 FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI

0206 30 30 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI)

0206 30 80 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE

0206 41 20 FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI

0206 41 80 FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI

0206 49 20 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 49 80 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 80 91 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 80 99 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 91 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 99 FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0208 10 11 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE

0208 10 19 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE

0208 10 90 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 20 00 COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 40 10 CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 10 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 20 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 40 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)

0208 90 55 CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 60 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 95 CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)

0209 00 11 LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA

0209 00 19 LARDO SECCO O AFFUMICATO

0209 00 30 GRASSO DI MAIALE, NON FUSO

0209 00 90 GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO

0403 90 11 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 13 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 19 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 31 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 33 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 39 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 51 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 53 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 59 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 61 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 63 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 69 LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0404 10 26 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 28 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 32 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 34 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 36 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 38 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 48 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 52 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 54 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 56 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 58 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 62 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 72 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 74 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 76 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 78 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 82 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 84 SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO X 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 90 21 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 23 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 29 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0404 90 81 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 83 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 89 PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0405 20 90 PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %

0405 90 10 MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %

0405 90 90 MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)

0406 10 20 FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %

0406 10 80 FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %

0406 20 10 FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE

0406 20 90 FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)

0406 30 10 FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO

0406 30 31 FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A

36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 39 FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A

36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 90 FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 %

(ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)

0406 40 10 ROQUEFORT

0406 40 50 GORGONZOLA

0406 40 90 FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)

0406 90 01 FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)

0406 90 02 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 03 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 04 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 05 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 06 EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G

0406 90 13 EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 15 GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 17 BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 18 FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D'OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 19 FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 21 CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 23 EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 25 TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 27 BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 29 KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 35 KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 37 FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 39 JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 50 FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA)

0406 90 61 GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 69 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.

0406 90 73 PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 75 ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 76 DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 78 GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 79 ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 81 CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 82 CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 84 BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 85 KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 86 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 87 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.

0406 90 88 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 93 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.

0406 90 99 FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.

0408 11 20 TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 11 80 TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 20 TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)

0408 19 81 TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 89 TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)

0408 91 20 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 91 80 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 99 20 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0408 99 80 UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0511 10 00 SPERMA DI TORI

0511 99 10 TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE

0511 99 90 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)

0603 10 10 FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 20 FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 30 FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 40 FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 50 FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 80 FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)

0603 90 00 FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 10 10 LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 91 41 RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI (ABIES PROCERA REHD.), PER ORNAMENTO

0701 90 10 PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA

0701 90 90 PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)

0703 10 90 SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI

0703 90 00 PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)

0705 11 00 LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE

0705 19 00 LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO)

0705 29 00 CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF)

0706 90 10 SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI

0706 90 90 BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI

(ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)

0707 00 90 CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 10 00 PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 90 00 LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0709 10 00 CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 20 00 ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 30 00 MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 40 00 SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)

0709 52 00 TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 10 PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 91 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»

0709 60 95 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI

0709 60 99 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)

0709 70 00 SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 10 INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE)

0709 90 20 BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 31 OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0709 90 39 OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0709 90 40 CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 50 FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 60 GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO

0709 90 70 ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 90 90 ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.

0710 10 00 PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 21 00 PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 22 00 FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 29 00 LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)

0710 30 00 SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 10 OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 80 51 PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 59 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)

0710 80 61 FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 69 FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)

0710 80 70 POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 80 CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 85 ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 95 ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE

(SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)

0710 90 00 MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0711 20 10 OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0711 20 90 OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0711 30 00 CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 40 00 CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 59 00 FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)

0711 90 90 MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0712 20 00 CIPOLLE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 05 PATATE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 11 GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

0712 90 19 GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)

0712 90 30 POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 90 50 CAROTE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 90 ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)

0713 10 90 PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 20 00 CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 31 00 FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 32 00 FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 33 90 FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 39 00 FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)

0801 11 00 NOCI DI COCCO DISSECCATE

0801 19 00 NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0801 21 00 NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 31 00 NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 32 00 NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 21 00 NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 22 00 NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 31 00 NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 32 00 NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 40 00 CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 50 00 PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 85 FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP.», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)

0803 00 11 FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE

0803 00 19 BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO)

0804 20 10 FICHI FRESCHI

0804 30 00 ANANASSI, FRESCHI O SECCHI

0804 50 00 GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI

0805 10 10 ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE

0805 10 30 NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE

0805 10 50 ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)

0805 10 80 ARANCE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE)

0805 20 10 CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHE

0805 20 30 MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI

0805 20 50 MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI

0805 20 70 TANGERINI, FRESCHI O SECCHI

0805 20 90 TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)

0805 50 10 LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCHI O SECCHI

0805 50 90 LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHE

0806 10 10 UVE DA TAVOLA, FRESCHE

0807 20 00 PAPAIE FRESCHE

0808 10 10 MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE

0808 10 20 MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE

0808 10 50 MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE

0808 10 90 MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)

0808 20 10 PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE

0808 20 50 PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE)

0808 20 90 COTOGNE FRESCHE

0809 10 00 ALBICOCCHE FRESCHE

0809 20 05 CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE

0809 20 95 CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0809 30 10 PESCHE NOCI FRESCHE

0809 30 90 PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)

0809 40 05 PRUGNE FRESCHE

0809 40 90 PRUGNOLE FRESCHE

0810 20 10 LAMPONI FRESCHI

0810 20 90 MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE

0810 30 10 RIBES NERO (CASSIS) FRESCO

0810 30 90 RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI

0810 40 30 MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCHI

0810 40 50 FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCHI

0810 40 90 FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810 50 00 KIWI FRESCHI

0810 90 30 TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI

0810 90 40 FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI

0810 90 95 FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE [ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE]

0811 10 11 FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 10 19 FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 10 90 FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE

0811 20 31 LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 20 51 RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO

0811 20 59 MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE

0811 20 90 MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 19 FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 39 FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORELAMPONI)

0811 90 50 MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 70 MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 75 CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 80 CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0811 90 85 GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 95 FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

(ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)

0812 10 00 CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 20 ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 99 FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHE, ARANCE, PAPAIE)

0813 10 00 ALBICOCCHE SECCHE

0813 20 00 PRUGNE SECCHE

0813 30 00 MELE SECCHE

0813 40 10 PESCHE SECCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

0813 40 30 PERE SECCHE

0813 40 50 PAPAIE SECCHE

0813 40 60 TAMARINDI SECCHI

0813 40 70 FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI

0813 40 95 FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHE, N.N.A.

0813 50 12 MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE

0813 50 15 MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE, SENZA PRUGNE [ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA]

0813 50 99 MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE N.N.A.

0901 11 00 CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)

0901 12 00 CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

0901 21 00 CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)

0901 22 00 CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO

0901 90 90 SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE

0904 20 30 PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)

0909 10 00 SEMI DI ANICE O DI BADIANA

0909 20 00 SEMI DI CORIANDOLO

0909 30 00 SEMI DI CUMINO

0909 40 00 SEMI DI CARVI

0909 50 00 SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO

0910 10 00 ZENZERO

0910 20 10 ZAFFERANO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 20 90 ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 30 00 CURCUMA

0910 40 11 SERPILLO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 40 13 TIMO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)

0910 40 19 TIMO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 40 90 FOGLIE DI ALLORO

0910 50 00 CURRY

0910 91 10 MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)

0910 91 90 MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI

0910 99 10 SEMI DI FIENO GRECO

0910 99 91 SPEZIE N.N.A. (ECCETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

0910 99 99 SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

1102 10 00 FARINA DI SEGALA

1102 20 10 FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1102 20 90 FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1102 30 00 FARINA DI RISO

1102 90 10 FARINA DI ORZO

1102 90 90 FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1103 11 10 SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO

1103 11 90 SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA

1103 13 10 SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1103 13 90 SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1103 19 90 SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1104 12 90 FIOCCHI DI AVENA

1104 19 10 CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 50 CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 99 CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI [ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO]

1104 23 10 CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 23 99 CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 39 CEREALI PERLATI [ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA]

1104 29 89 CEREALI [DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI]

1104 30 90 GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI [ECCETTO FRUMENTO (GRANO)]

1108 11 00 AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)

1108 12 00 AMIDO DI GRANTURCO

1108 13 00 FECOLA DI PATATE

1108 14 00 FECOLA DI MANIOCA

1108 19 90 AMIDO [ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO]

1202 10 90 ARACHIDI CON GUSCIO (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 20 00 ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)

1211 10 00 RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 20 00 RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 30 00 FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 40 00 PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA

1211 90 30 FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 90 70 RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 75 FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCHI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 98 PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)

1501 00 19 STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)

1508 10 90 OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

1508 90 90 OLIO DI ARACHIDE (ECCETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCETTO LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL'ALIMENTAZIONE UMANA

1510 00 10 OLI D'OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509

1510 00 90 ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCETTO OLI GREGGI)

1522 00 39 RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENTENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO D'OLIVA

[ECCETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1522 00 91 MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA)

1522 00 99 RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI [ECCETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1602 10 00 PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L'ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G

1602 31 11 PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1602 31 19 PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 31 90 PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 32 11 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 32 19 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE

(ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 32 90 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 21 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 39 29 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI

57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE

1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 80 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE

1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 41 10 PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 41 90 PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 42 10 PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 42 90 PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 49 13 PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 49 19 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO,

80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)

1602 49 90 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 50 31 «CORNED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI

1602 50 39 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 50 80 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 90 31 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 41 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 51 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 90 61 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 72 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 74 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 76 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 78 PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1701 91 00 ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO

1701 99 10 ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1701 99 90 ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)

1702 11 00 LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO,

99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 19 00 LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 20 90 ZUCCHERO D'ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D'ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1702 90 60 SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE

1702 90 71 ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO

1702 90 75 ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI

1702 90 79 ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)

1801 00 00 CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO

2002 10 10 POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 10 90 POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO)

2002 90 11 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A

12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 19 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A

12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 31 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A

12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 39 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A

12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 91 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A

30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 99 POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A

30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2004 10 10 PATATE COTTE, CONGELATE

2004 10 99 PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)

2005 20 20 PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L'ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE

2005 20 80 PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL'ACETO O NELL'ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)

2008 11 92 ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 11 94 ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 11 96 ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 11 98 ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 19 11 NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 13 MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 19 19 FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)

2008 19 59 NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 93 MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 19 95 FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

2008 19 99 FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL)]

2008 20 19 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)

2008 20 51 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 20 71 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 20 99 ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 30 11 AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 30 51 SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 30 71 SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =<

1 KG

2008 30 75 MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 90 AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 40 11 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 21 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 40 31 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 51 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 71 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 79 PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 50 11 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 31 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 39 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A

11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 69 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 94 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 50 99 ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 31 CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 60 51 CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 60 59 CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO CILIEGIE ACIDE)

2008 60 71 CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 79 CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)

2008 60 91 CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 70 94 PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 80 11 FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 80 19 FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 80 31 FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 80 50 FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 45 PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 55 PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 99 72 PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG

2008 99 78 PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG

2009 11 11 SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 19 SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER

100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 91 SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 99 SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 19 98 SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 69 11 SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 51 SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A

67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 71 SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A

67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %

(ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 79 SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 11 SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 91 SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 99 SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 11 MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSAVOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 13 MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA

2009 90 31 MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER

100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 41 MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 79 MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2305 00 00 PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL'ESTRAZIONE DELL'OLIO D'ARACHIDE

2307 00 11 FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %

2307 00 19 FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)

2307 00 90 TARTARO GREGGIO

2308 00 11 VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %

2308 00 19 VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)

2308 00 90 STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D'INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)

2309 90 35 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 39 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 41 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A

30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 51 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 53 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 59 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 70 PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 91 POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2309 90 93 PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2309 90 95 PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO

2309 90 97 PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)

 

(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

 

 

ALLEGATO II (c) [ALLEGATO II (c) dell'ASA]

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA ALLE

MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

 

     Esenti da dazio nell'ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

 

Codice SA (1)

Designazione delle merci

Contingente

(in tonnellate)

1001 90 91

FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA

20 000

1001 90 99

SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

 

 

(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell'8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

 

 

ALLEGATO III (ALLEGATO III dell'ASA)

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

 

     Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV (ALLEGATO V dell'ASA)

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all'articolo 73)

 

     1. L'articolo 73, paragrafo 3, concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

     — trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996),

     — convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),

     — convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 73, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali. 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

     — convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

     — convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),

     — convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),

     — trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),

     — accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

     — trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

     — protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

     — trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

     — accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

     — convenzione sul brevetto europeo,

     — trattato OMPI sul diritto dei brevetti,

     — accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

     3. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

 

 

 

ELENCO DEI PROTOCOLLI

 

     Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

     Protocollo n. 2 sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

     Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

     Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

     Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

 

 

PROTOCOLLO n. 1

sui prodotti siderurgici

(Protocollo n. 1 dell'ASA)

 

     Articolo 1

     Il presente protocollo si applica ai prodotti di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata, nonché ad altri prodotti siderurgici finiti che potrebbero provenire in futuro dall'Albania, contemplati da detti capitoli.

 

     Articolo 2

     I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

 

     Articolo 3

     1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità di cui all'articolo 19 dell'accordo, elencati all'allegato I dello stesso, sono progressivamente ridotti secondo il calendario ivi previsto.

     2. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione in Albania di altri prodotti siderurgici originari della Comunità sono aboliti.

 

     Articolo 4

     1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti siderurgici originari dell'Albania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

     2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Albania di prodotti siderurgici originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

 

     Articolo 5

     1. Alla luce di quanto stipulato all'articolo 71 del presente accordo, le parti riconoscono la necessità che ciascuna di esse affronti urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività della sua industria a livello mondiale. Entro tre anni, l'Albania definisce pertanto il programma di ristrutturazione e conversione necessario per la propria industria siderurgica, onde conseguire l'efficienza economica del settore in normali condizioni di mercato. Dietro richiesta, la Comunità fornisce all'Albania l'opportuna consulenza tecnica per raggiungere tale obiettivo.

     2. Oltre a quanto stabilito all'articolo 71 dell'accordo, tutte le pratiche contrarie a detto articolo saranno valutate secondo criteri specifici derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, compresi il diritto derivato e le norme specifiche sul controllo degli aiuti di Stato applicabili al settore siderurgico dopo la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

     3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, l'Albania può concedere eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

     — gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,

     — il loro importo e la loro entità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, e

     — il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di misure compensatorie volte a contrastare gli effetti distorsivi degli aiuti concessi in Albania.

     4. Ciascuna delle parti garantisce la più completa trasparenza per quanto riguarda l'attuazione del necessario programma di ristrutturazione e conversione, attraverso uno scambio ininterrotto di informazioni con l'altra parte, compresi particolari sul piano di ristrutturazione, nonché su importo, entità e finalità di qualsiasi aiuto di Stato concesso ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

     5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4.

     6. Qualora una delle parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente articolo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del gruppo di contatto di cui all'articolo 7 o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

 

     Articolo 6

     Le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti siderurgici tra le parti.

 

     Articolo 7

     Le parti convengono che, per controllare ed esaminare la corretta esecuzione del presente protocollo, venga creato un gruppo di contatto in conformità dell'articolo 120 dell'accordo.

 

 

PROTOCOLLO n. 2

sugli scambi tra L'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

(Protocollo n. 2 dell'ASA)

 

     Articolo 1

     1. La Comunità e l'Albania applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui all'allegato I e agli allegati II (a), II (b), II (c) e II (d), in base alle condizioni ivi indicate.

     2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:

     — ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo,

     — modificare i dazi indicati negli allegati I e II (b), II (c) e II (d),

     — aumentare o abolire i contingenti tariffari.

 

     Articolo 2

     I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

     — quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e l'Albania, oppure

     — in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati.

     Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

 

     Articolo 3

     La Comunità e l'Albania si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni garantiscono lo stesso trattamento a tutte le parti interessate e sono per quanto possibile semplici e flessibili.

 

     ALLEGATO I

     DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELL'ALBANIA

     I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari dell'Albania elencati nella tabella seguente.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II (a)

     DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN ALBANIA DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

     Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono fissati a zero per l'importazione in Albania delle merci originarie della Comunità elencate nella tabella seguente.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II (b)

     CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

     I dazi doganali per i prodotti di cui al presente allegato saranno aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II (c)

     CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL'ALBANIA PER I PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

     I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato verranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

     — alla data di entrata in vigore dell'accordo, il dazio sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 80 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, ogni dazio sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

     — il 1° gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti saranno aboliti.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO II (d)

     I prodotti agricoli trasformati di cui al presente allegato continueranno ad essere soggetti ai dazi NPF alla data di entrata in vigore dell'accordo.

     (Omissis)

 

 

PROTOCOLLO n. 3

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e

il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

(Protocollo n. 3 dell'ASA)

 

     Articolo 1

     Il presente protocollo include i seguenti elementi:

     1) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);

     2) accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

 

     Articolo 2

     I presenti accordi si applicano ai vini di cui al codice n. 22.04, alle bevande spiritose di cui al codice n. 22.08 e ai vini aromatizzati di cui al codice n. 22.05 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

     I presenti accordi si applicano ai seguenti prodotti:

     1) vini ottenuti da uve fresche

     a) originari della Comunità, che sono stati prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, quale modificato;

     b) originari dell'Albania, che sono stati prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione albanese.

     Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

     2) bevande spiritose, quali definite:

     a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose, quale modificato, e nel regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose, quale modificato;

     b) per l'Albania, nell'ordinanza ministeriale n. 2, del 6 gennaio 2003, relativa all'adozione del regolamento «sulla definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose», basata sulla legge n. 8443, del 21 gennaio 1999, «Sulla viticultura, il vino e i sottoprodotti della vite»;

     3) vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di seguito denominati «vini aromatizzati», quali definiti:

     a) per la Comunità, nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, quale modificato;

     b) per l'Albania, dalla legge n. 8443 del 21 gennaio 1999, «Sulla viticoltura, il vino e i sottoprodotti della vite».

 

     ALLEGATO I

     ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

     (Omissia)

 

     ALLEGATO II

     ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

 

     Articolo 1. Obiettivi

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di riconoscere, proteggere e controllare le denominazioni dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati originari dei loro territori alle condizioni stabilite dal presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Articolo 2. Definizioni

     Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, si intende per:

     a) «originario di», se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle parti contraenti:

     i) un vino interamente elaborato sul territorio della parte contraente in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta parte contraente;

     ii) una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta parte contraente;

     b) «indicazione geografica», quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: «accordo TRIPs»);

     c) «menzione tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;

     d) «omonimo»: la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

     e) «designazione»: i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

     f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

     g) «presentazione»: l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;

     h) «imballaggio»: gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     i) «produzione», l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;

     j) «vino»: unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;

     k) «varietà di vite»: varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;

     l) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

 

     Articolo 3. Norme generali in materia di importazione e commercializzazione

     Salvo diversa disposizione del presente accordo, i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della parte contraente importatrice.

 

     TITOLO I

     PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

 

     Articolo 4. Denominazioni protette

     Sono protette le seguenti denominazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 5, 6 e 7:

     a) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità:

     — i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;

     — le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a), per i vini, lettera b), per le bevande spiritose e lettera c), per i vini aromatizzati;

     — le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;

     b) per quanto concerne i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania:

     — i riferimenti al nome «Albania» o altri termini utilizzati per indicare questo paese;

     — le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a), per i vini, lettera b), per le bevande spiritose e lettera c), per i vini aromatizzati.

 

     Articolo 5. Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e all'Albania

     1. In Albania, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

     a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione, e

     b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

     2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono all'Albania e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:

     a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dell'Albania, e

     b) possono essere utilizzati in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

 

     Articolo 6. Protezione delle indicazioni geografiche

     1. In Albania, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:

     a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità, e

     b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

     2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Albania di cui all'appendice 1, parte B:

     a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari dell'Albania, e

     b) possono essere utilizzate in Albania esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Albania.

     3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna parte contraente utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.

     4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte contraente ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta parte contraente.

     5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata o del luogo in cui tali denominazioni sono tradizionalmente utilizzate, anche qualora

     — la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata,

     — l'indicazione geografica in questione sia tradotta,

     — tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

     6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le parti contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità pratiche di impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di indurre i consumatori in errore.

     7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPs.

     8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.

     9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte contraente di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

     10. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti contraenti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle parti contraenti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPs.

 

     Articolo 7. Protezione delle menzioni tradizionali

     1. In Albania, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:

     a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Albania, e

     b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.

     2. L'Albania adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, essa utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

     3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

     a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni, e

     b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.

     4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

 

     Articolo 8. Marchi commerciali

     1. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

     2. Le agenzie nazionali e regionali responsabili delle parti contraenti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

     3. Deliberando nel quadro delle sue competenze e per conseguire gli obiettivi convenuti tra le parti, il governo dell'Albania adotta le misure necessarie per modificare i marchi Amantia (Grappa) e Gjergj Kastrioti Skenderbeu Konjak al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del presente accordo.

 

     Articolo 9. Esportazioni

     Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a) e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino, non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra parte.

 

     TITOLO II

     ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO

 

     Articolo 10. Gruppo di lavoro

     1. È istituito un gruppo di lavoro che opera sotto gli auspici del sottocomitato per l'agricoltura da istituire conformemente all'articolo 121 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Albania e la Comunità.

     2. Il gruppo di lavoro vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

     3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle parti contraenti, alternativamente nella Comunità e in Albania, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti e secondo modalità da esse convenute.

 

     Articolo 11. Compiti delle parti contraenti

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

     2. L'Albania nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle parti contraenti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.

     3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.

     4. Le parti contraenti:

     a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le parti contraenti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

     c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;

     d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di adottare nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;

     e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

 

     Articolo 12. Applicazione e funzionamento dell'accordo

     Le parti contraenti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

 

     Articolo 13. Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti contraenti

     1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

     2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:

     a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;

     b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.

     3. Se una delle parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:

     a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Albania e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Albania ovvero alle norme del presente accordo, e

     b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra parte contraente e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, essa ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra parte contraente.

     4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della parte contraente e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

 

     Articolo 14. Consultazioni

     1. Le parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente accordo.

     2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.

     4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure protettive, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

 

     TITOLO III

     DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 15. Transito di piccoli quantitativi

     1. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:

     a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

     b) originari del territorio di una delle parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.

     2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:

     a) i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;

     b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;

     ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;

     iii) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;

     iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

     L'esenzione di cui alla lettera a) non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui alla lettera b).

 

     Articolo 16. Commercializzazione di scorte preesistenti

     1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

     2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle parti contraenti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

 

     Appendice 1

     ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

     (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II)

     (Omissis)

 

     Appendice 2

     ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

     (di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II)

     (Omissis)

 

     Appendice 3

     ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

     (di cui all'articolo 12 dell'allegato II)

 

     a) Comunità

     Commissione europea

     Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

     Direzione B — Affari interni II

     Capo unità B.2 Allargamento

     B-1049 Bruxelles/Brussel

     Tel. (32-2) 299 11 11

     Fax (32-2) 296 62 92

 

     b) Albania

     Sig.ra Brunilda Stamo, direttore

     Direzione delle Politiche di produzione

     Ministero dell'Agricoltura, dell'alimentazione e della tutela dei consumatori

     Sheshi Skenderbej n. 2

     Tirana

     Albania

     Tel./fax (355-4) 22 58 72

     E-mail: bstamo@albnet.net

 

 

PROTOCOLLO n. 4

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(Protocollo n. 4 dell'ASA)

 

     INDICE

     TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

     Articolo 1 Definizioni

     TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI ‘PRODOTTI ORIGINARI’

     Articolo 2 Requisiti di carattere generale

     Articolo 3 Cumulo bilaterale nella Comunità

     Articolo 4 Cumulo bilaterale in Albania

     Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

     Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

     Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Articolo 10 Assortimenti

     Articolo 11 Elementi neutri

     TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

     Articolo 12 Principio della territorialità

     Articolo 13 Trasporto diretto

     Articolo 14 Esposizioni

     TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

     Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

     Articolo 16 Requisiti di carattere generale

     Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

     Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

     Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

     Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

     Articolo 22 Esportatore autorizzato

     Articolo 23 Validità della prova dell'origine

     Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine

     Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate

     Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine

     Articolo 27 Documenti giustificativi

     Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     Articolo 29 Discordanze ed errori formali

     Articolo 30 Importi espressi in euro

     TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

     Articolo 31 Assistenza reciproca

     Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine

     Articolo 33 Composizione delle controversie

     Articolo 34 Sanzioni

     Articolo 35 Zone franche

     TITOLO VII CEUTA E MELILLA

     Articolo 36 Applicazione del protocollo

     Articolo 37 Condizioni particolari

     TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

     Articolo 38 Modifiche del protocollo

     Elenco degli allegati

     Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

     Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per conferire il carattere di prodotto originario al prodotto trasformato

     Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

     Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

     a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per «merci» si intendono sia i materiali sia i prodotti;

     e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Albania — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Albania;

     h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

     i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari dell'altra parte o, se il valore in dogana non è noto o non può essere accertato, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o in Albania;

     j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

     k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale

     1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'Albania:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Albania ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti in Albania in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Albania di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

 

     Articolo 3. Cumulo bilaterale nella Comunità

     I materiali originari dell'Albania incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

 

     Articolo 4. Cumulo bilaterale in Albania

     I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Albania si considerano materiali originari dell'Albania anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

 

     Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti

     1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Albania:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;

     c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;

     e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Albania, con le loro navi;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano raccolti sul loro territorio e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la ricostruzione del battistrada o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere effettuate sul loro territorio;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Albania abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e

     k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

     2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

     a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Albania;

     b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania;

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania e di cui, inoltre, nel caso si tratti di società di persone o di società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

     d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania; o

     e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Albania.

 

     Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

     Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

     Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) le operazioni necessarie per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

     h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); e

     p) la macellazione degli animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Albania su quel prodotto.

 

     Articolo 8. Unità da prendere in considerazione

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base nel determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

     2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso nel loro, o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 10. Assortimenti

     Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 11. Elementi neutri

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili; o

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto in questione.

 

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

 

     Articolo 12. Principio della territorialità

     1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Albania.

     2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Albania verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Albania sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

     3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o dell'Albania sui materiali esportati dalla Comunità o dall'Albania e successivamente reimportati, purché:

     a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Albania o siano stati sottoposti, prima della loro esportazione, a una lavorazione o trasformazione più complessa rispetto alle operazioni previste dall'articolo 7; e

     b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

     i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

     e

     ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

     4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania.

     Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e del valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o dell'Albania in applicazione delle disposizioni del presente articolo non deve superare la percentuale indicata.

     5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori della Comunità o dell'Albania, compreso il valore dei materiali aggiunti.

     6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione delle disposizioni di tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

     7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

     8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori della Comunità o dell'Albania, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

 

     Articolo 13. Trasporto diretto

     1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Albania.

     Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Albania.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) un'esatta descrizione dei prodotti;

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

     e

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento giustificativo.

 

     Articolo 14. Esposizioni

     1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da uno Stato membro della Comunità o dall'Albania e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Albania beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Albania nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Albania;

     c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto controllo doganale.

 

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

 

     Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Albania per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Albania, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o di oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Albania ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

     3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

     4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

     5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

 

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

 

     Articolo 16. Requisiti di carattere generale

     1. I prodotti originari della Comunità importati in Albania e i prodotti originari dell'Albania importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:

     a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

     b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione su fattura») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

     Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

 

     Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

     1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di richiesta, i cui facsimile figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non venga completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve sbarrare la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

     4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Albania se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

     7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 18. Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

     oppure

     b) vengono fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 e i motivi della sua richiesta.

     3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

     ES «EXPEDIDO A POSTERIORI»

     CS „VYSTAVENO DODATEČNĚ“

     DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

     DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

     ET “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

     EL ‘ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ

     EN «ISSUED RETROSPECTIVELY»

     FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

     IT «RILASCIATO A POSTERIORI»

     LV “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

     LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

     HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

     MT “MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

     NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI”

     PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

     PT «EMITIDO A POSTERIORI»

     SI „IZDANO NAKNADNO

     SK „VYDANÉ DODATOČNE“

     FI ”ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

     SV ”UTFÄRDAT I EFTERHAND”

     AL ‘LESHUAR A-POSTERIORI’.

     5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione EUR.1.

 

     Articolo 19. Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

     ES «DUPLICADO»

     CS „DUPLIKÁT“

     DA «DUPLIKAT»

     DE „DUPLIKAT“

     ET “DUPLIKAAT”

     EL «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

     EN ‘DUPLICATE’

     FR «DUPLICATA»

     IT «DUPLICATO»

     LV “DUBLIKĀTS”

     LT „DUBLIKATAS“

     HU „MÁSODLAT”

     MT “DUPLIKAT”

     NL „DUPLICAAT»

     PL «DUPLIKAT”

     PT „SEGUNDA VIA”

     SI „DVOJNIK“

     SK „DUPLIKÁT“

     FI ”KAKSOISKAPPALE”

     SV ”DUPLIKAT”

     AL ‘DUBLIKATE’.

     3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

     4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Albania, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Albania. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 21. Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

     1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;

     oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

     2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

     5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 22. Esportatore autorizzato

     1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

     L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 23. Validità della prova dell'origine

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 24. Presentazione della prova dell'origine

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfanno le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

 

     Articolo 25. Importazioni con spedizioni scaglionate

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 26. Esonero dalla prova dell'origine

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, esse consentano di escludere ogni fine commerciale.

     3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 27. Documenti giustificativi

     I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o dell'Albania e che soddisfano gli altri requisiti previsti dal presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

     a) una prova diretta delle procedure seguite dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Albania, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Albania a norma del presente protocollo.

 

     Articolo 28. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     1. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

     3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura ricevuti.

 

     Articolo 29. Discordanze ed errori formali

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

     Articolo 30. Importi espressi in euro

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o dell'Albania, importi equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

     2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

     3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

     4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può discostarsi di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento non superiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

     5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunità o dell'Albania. Nel procedere a detta revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

 

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Articolo 31. Assistenza reciproca

     1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e dell'Albania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Albania si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 32. Controllo delle prove dell'origine

     1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali del paese d'importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o dell'Albania e se soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono questi ultimi dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

 

     Articolo 33. Composizione delle controversie

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

 

     Articolo 34. Sanzioni

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 35. Zone franche

     1. La Comunità e l'Albania adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Albania importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

 

     Articolo 36. Applicazione del protocollo

     1. Il termine «la Comunità» utilizzato nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

     2. I prodotti originari dell'Albania importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Albania riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

 

     Articolo 37. Condizioni particolari

     1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

     ii) che tali prodotti siano originari dell'Albania o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7;

     2) prodotti originari dell'Albania:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Albania;

     b) i prodotti ottenuti in Albania nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

     ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.

     2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Albania» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

     4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 38. Modifiche del protocollo

     Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

 

     ALLEGATO I

     NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

 

     Nota 1:

     L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

 

     Nota 2:

     2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4.

     In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»: ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

 

     Nota 3:

     3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Albania.

     Esempio:

     Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto, esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta: anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma non lo è l'impiego del medesimo materiale in uno stadio successivo.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

     Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

     Esempio:

     La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

     3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

     Esempio:

     La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude espressamente l'impiego di cereali e loro derivati, non impedisce l'impiego di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

     Esempio:

     Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro valore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il valore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

 

     Nota 4:

     4.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

     4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

 

     Nota 5:

     5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     — seta,

     — lana,

     — peli grossolani di animali,

     — peli fini di animali,

     — crine di cavallo,

     — cotone,

     — carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     — lino,

     — canapa,

     — iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     — sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     — cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     — filamenti sintetici,

     — filamenti artificiali,

     — filamenti conduttori elettrici,

     — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

     — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

     — altre fibre sintetiche in fiocco,

     — fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     — altre fibre artificiali in fiocco,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima

     di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica, — altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Esempio:

     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

     Esempio:

     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono la fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

     Esempio:

     Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Esempio:

     Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza per tali filati è del 20 %.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

 

     Nota 6:

     6.1. Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

     Esempio:

     Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

 

     Nota 7:

     7.1. I «trattamenti definiti» di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     7.2. I «trattamenti definiti» di cui alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);

     m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, con il metodo ASTM D 86;

     n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

     o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

     ALLEGATO II

     ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO AL PRODOTTO TRASFORMATO

     Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO III

     MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

 

     Istruzioni per la stampa

     1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 × 297 mm, (è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza) ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della Comunità e dell'Albania possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

     (Omissis)

 

     ALLEGATO IV

     TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

 

     La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina.

     Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

     Versione spagnola

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

     Versione ceca

     Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …) (1) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

     Versione danese

     Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...) (1), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

     Versione tedesca

     Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...) (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

     Versione estone

     Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...) (1) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

     Versione greca

     Ο εξαγωγέαςτων προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπαριθ. ...) (1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

     Versione inglese

     The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...) (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

     Versione francese

     L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no ... (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

     Versione italiana

     L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

     Versione lettone

     Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …) (1), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

     Versione lituana

     Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …) (1) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

     Versione ungherese

     A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …) (1) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

     Versione maltese

     L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …) (1) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

     Versione olandese

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...) (1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

     Versione polacca

     Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …) (1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

     Versione portoghese

     O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ...) (1), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

     Versione slovena

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …) (1) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

     Versione slovacca

     Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …) (1) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

     Versione finlandese

     Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...) (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

     Versione svedese

     Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...) (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

     Versione albanese

     Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. …) (1) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale ... (2).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

(Luogo e data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

 

(1) Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

 

 

PROTOCOLLO n. 5

sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

(Protocollo n. 6 dell'ASA)

 

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo si intende per:

     a) «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

     b) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

     c) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

     d) «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

     e) «operazione che viola la legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

 

     Articolo 2. Sfera di applicazione

     1. Le parti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a tale legislazione.

     2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni sia autorizzata da tale autorità.

     3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

 

     Articolo 3. Assistenza a richiesta

     1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che potrebbero essere operazioni contrarie alla legislazione doganale.

     2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

     a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato;

     b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale ad esse applicato.

     3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

     a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

     c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale; e d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione.

 

     Articolo 4. Assistenza spontanea

     Le parti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

     — attività che sono o che sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte,

     — nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale, — merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale,

     — persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale, e

     — mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

 

     Articolo 5. Consegna, notifica

     A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

     — consegnare tutti i documenti, o

     — notificare tutte le decisioni,

     provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nella sfera di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

     Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

 

     Articolo 6. Forma e contenuto delle domande di assistenza

     1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Vengono corredate dai documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

     2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

     a) autorità richiedente;

     b) misura richiesta;

     c) oggetto e motivo della domanda;

     d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;

     e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; e

     f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

     3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

     Questo requisito non si applica ai documenti da cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

     4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

 

     Articolo 7. Espletamento delle domande

     1. Per evadere le domande di assistenza, l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo.

     2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte interpellata.

     3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

     4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte interessata possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

 

     Articolo 8. Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

     1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.

     2. Tale informazione può essere computerizzata.

     3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

 

     Articolo 9. Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

     1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

     a) possa pregiudicare la sovranità dell'Albania o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o

     b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

     c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

     2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

     3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

     4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

 

     Articolo 10. Scambio di informazioni e riservatezza

     1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte. Sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

     2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte che li può fornire. A tal fine, le parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.

     3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

     4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

 

     Articolo 11. Periti e testimoni

     Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

 

     Articolo 12. Spese di assistenza

     Le parti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

 

     Articolo 13. Applicazione

     1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Albania e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

     2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 14. Altri accordi

     1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

     — non pregiudicano gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,

     — sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, e

     — non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.

     2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e l'Albania, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

     3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 120 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

 

 

 

ATTO FINALE

 

     I plenipotenziari

     della COMUNITÀ EUROPEA,

     di seguito denominata «la Comunità»,

     da una parte, e

     i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ALBANIA,

     dall'altra,

     riuniti a Lussemburgo il 12 giugno 2006 per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, di seguito denominato «l'accordo»;

     HANNO ADOTTATO I TESTI SEGUENTI:

     l'accordo,

     i suoi allegati I-IV, ossia:

     Allegato I — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania ai prodotti industriali della Comunità,

     Allegato II (a) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)],

     Allegato II (b) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)],

     Allegato II (c) — Concessioni tariffarie accordate dall'Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)],

     Allegato III — Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi,

     Allegato IV — Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, e i seguenti protocolli:

     Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici,

     Protocollo n. 2 sugli scambi tra l'Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati,

     Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato,

     Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

     Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

     I PLENIPOTENZIARI DELLA COMUNITÀ E I PLENIPOTENZIARI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI DICHIARAZIONI CONGIUNTE ELENCATE DI SEGUITO E ALLEGATE AL PRESENTE ATTO FINALE:

     Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 9 e 16 dell'accordo,

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 28 dell'accordo,

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo,

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 49 dell'accordo,

     Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo,

     Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo.

     I plenipotenziari della Repubblica di Albania hanno preso atto della dichiarazione della Comunità di seguito indicata, allegata al presente atto finale:

     Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000.

 

     Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei.

 

 

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

 

     Dichiarazione congiunta relativa agli articoli 9 e 16 dell'accordo (articoli 22 e 29 dell'ASA)

     Le parti dichiarano che nell'attuare gli articoli 9 e 16 esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dall'Albania con paesi terzi (esclusi i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non sono Stati membri dell'Unione europea). Tale esame consentirà di adeguare le concessioni accordate alla Comunità dall'Albania qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi.

 

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 28 dell'accordo (articolo 41 dell'ASA)

     1. La Comunità si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione dell'Albania al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale.

     2. In considerazione di quanto precede, l'Albania si dichiara disposta a creare zone di libero scambio, in particolare con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea.

 

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo (articolo 73 dell'ASA)

     Le parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

 

     Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 49 dell'accordo (articolo 126 dell'ASA)

     1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 49 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste:

     — nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, e

     — nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 1.

     2. Le parti convengono che le «misure opportune» di cui all'articolo 49 sono misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 49, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie.

 

     Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra e al protocollo n. 4 dell'accordo

     1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

     Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino e al protocollo n. 4 dell'accordo

     1. L'Albania accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi dell'accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

 

     Dichiarazione della Comunità relativa alle misure commerciali eccezionali concesse dalla Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000

     Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa l'Albania, la Comunità europea dichiara quanto segue:

     — in applicazione dell'articolo 17 dell'accordo, finché sarà applicabile il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, come modificato, si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nell'accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli,

     — in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, verrà abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo.