§ 1.6.A13 – Regolamento 28 giugno 1996, n. 1249.
Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/1996
Numero:1249


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del [...]
Art. 2.      1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per ogni partita di frumento duro, di frumento tenero di qualità alta e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a [...]
Art. 7.      Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1 luglio 1996 e utilizzati dopo tale data
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1996


§ 1.6.A13 – Regolamento 28 giugno 1996, n. 1249. [1]

Regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 161).

 

Art. 1.

     Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono quelle applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio.

 

     Art. 2.

     1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all'importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento [2].

     2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4. Per ciascuna fissazione, il dazio all'importazione considerato corrisponde alla media dei dazi all'importazione calcolata nei 10 giorni lavorativi precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all'importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente.

     Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all'importazione. [3]

     3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

     [Tuttavia, se per un determinato prodotto non si dispone di alcuna quotazione della borsa di riferimento prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, durante le due settimane precedenti la successiva fissazione periodica, resta in vigore il dazio all'importazione precedentemente fissato.] [4]

     Dopo ogni fissazione o adeguamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i dazi all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo.

     4. Se il porto di sbarco nella Comunità:

     - si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 3 ECU/t;

     - si trova sulle coste atlantiche della penisola iberica e sulle coste del Regno Unito e dell'Irlanda, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 ECU/t;

     - si trova in Danimarca, Estonia, Lettonia, Polonia, Finlandia o Svezia, e se le merci giungono attraverso l'oceano Atlantico, la Commissione applica al dazio all'importazione una diminuzione pari a 2 EUR/t [5].

     Le autorità doganali del porto di sbarco rilasciano un certificato che attesta la quantità sbarcata di ciascun prodotto, secondo il modello riportato nell'allegato VI. La diminuzione del dazio di cui al comma precedente è concessa soltanto se detto certificato accompagna la merce fino all'espletamento delle formalità doganali d'importazione [6].

     5. I dazi all'importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all'allegato I. Per poter beneficiare di tale riduzione il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

     Fatto salvo l'articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire presso l'organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando le domande di titolo d'importazione sono corredate di certificati di conformità rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

     Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell'immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa. [7]

 

     Art. 2 bis. [8]

     1. Per le importazioni nella Comunità di mais vitreo di cui al codice NC 1005 90 00 che hanno beneficiato di una riduzione forfettaria pari ad un importo di 8 ECU/t e per le quali la domanda di titolo d'importazione è stata presentata tra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, su richiesta dell'importatore o di un suo rappresentante, viene rimborsata la differenza tra il dazio all'importazione versato per i quantitativi effettivamente importati e il dazio dovuto qualora venga applicata una riduzione forfettaria del dazio all'importazione di 14 ECU/t.

     2. Su richiesta dell'interessato, l'autorità competente dello Stato membro che ha emesso il titolo d'importazione rilascia un'attestazione conforme al modello di cui all'allegato III, in cui si precisa il quantitativo che può essere oggetto di un rimborso parziale del dazio indicato al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 880 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     3. Sulla base dell'attestazione di cui al paragrafo 2 e della prova di specifica utilizzazione finale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), le domande di rimborso devono essere presentate entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le domande di rimborso debbono essere accompagnate dal titolo di importazione, dall'attestazione di cui al paragrafo 2 e dalla dichiarazione d'immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

 

     Art. 3.

     I criteri qualitativi da rispettare all'importazione nella Comunità e le tolleranze ammesse sono fissati nell'allegato I.

 

     Art. 4. [9]

     1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti elementi:

     a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;

     b) il premio commerciale positivo (àpremium à) e il premio commerciale negativo (àdiscount à) noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione e, nel caso del frumento duro, riferiti alla qualità da semola;

     c) il nolo e i relativi costi tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25.000 tonnellate [10].

     2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

     a) l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;

     b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

     3. Ai fini del calcolo dell'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), o della pertinente quotazione fob, si applicano i seguenti premi commerciali positivi ("premium") e negativi ("discount"):

     - premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di qualità alta,

     - premio negativo di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media,

     - premio negativo di 30 EUR/t per il frumento duro di qualità bassa.

     4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) . I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono calcolati sulla base delle quotazioni dell'orzo negli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

     5. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91 e il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta e per il granturco.

 

     Art. 5. [11]

     1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

     a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;

     b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione.

     La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

     2. Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

     a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;

     b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.

     L'importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l'impegno scritto di cui al primo comma, lettera b) .

     Se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

 

     Art. 6.

     1. Per ogni partita di frumento duro, di frumento tenero di qualità alta e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione. Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all'importazione non vengono prelevati campioni.

     Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo. [12]

     1 bis. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

     - i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo,

     - i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta,

     - i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

     Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell'allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell'Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell'allegato IV bis.

     I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l'esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell'allegato IV ter.

     Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo di cui all'allegato I del presente regolamento, si prelevano campioni almeno sul 3 %delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

     La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I. [13]

     2. I metodi di riferimento per le analisi di cui al paragrafo 1 sono quelli descritti nei regolamenti (CEE) n. 1908/84 della Commissione e (CEE) n. 2731/75.

     Il mais vitreo è il granturco della specie "Zea mays indurata" i cui grani presentano un endosperma vitreo dominante (struttura dura o cornea). I grani sono generalmente di colore arancio o rosso e la parte superiore (opposta al germe), o corona, non presenta fenditure.

     Sono definiti grani di mais vitreo i grani che soddisfano due criteri:

     - la loro corona non presenta fenditure, e

     - se tagliati longitudinalmente, il loro endosperma presenta una sezione centrale farinosa completamente circondata da una sezione cornea. Quest'ultima deve risultare predominante nella superficie totale del taglio.

     La percentuale di grani di mais vitreo viene stabilita contando, in un campione rappresentativo di 100 grani, il numero di grani che corrispondono a tali criteri.

     Il metodo di riferimento per determinare l'indice di flottazione è definito nell'allegato V. [14]

     3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione per il titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono svincolate ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

     Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, viene incamerata. [15]

     4. I campioni rappresentativi dei cereali importati, prelevati dall'autorità competente dello Stato membro, devono essere conservati per sei mesi.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente al 1 luglio 1996 e utilizzati dopo tale data.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1996.

 

 

ALLEGATO I [16]

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12% in peso, o equivalente)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto  

Frumento tenero e spelta [1] escluso  

Frumento duro  

Mais  

Mas non 

Altri 

 

il frumento segalato  

 

vitreo 

vitreo 

cereali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1005 10 90 

1002, 1003 

Codice NC  

1001 90  

1001 10  

1005 90 00 

 

 

 

 

1005 90 00 

1007 00 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità [2] 

Alta  

Media  

Bassa  

Alta  

Media  

Bassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Percentuale minima del contenuto proteico 

14,0  

11,5  

2. Peso specifico minimo in kg/hl 

77,0  

74,0  

76,0  

76,0  

76,0  

3. Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)  

1,5  

1,5  

1,5  

1,5  

4. Percentuale minima di grani vitrei 

75,0  

62,0  

95,0  

5. Indice massimo di flottazione 

25,0  

 

[1] I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.  

[2] Si applicano i metodi di analisi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione. 

 

 

Tolleranza

 

 

 

 

Tolleranza prevista 

Frumento duro e frumento tenero 

Mais vitreo 

 

 

 

 

 

 

Sulla percentuale del tenore proteico 

-0,7 

 

 

 

 

 

 

Sul peso specifico minimo 

-0,5 

-0,5 

 

 

 

 

 

 

Sulla percentuale massima di impurità 

+0,5 

 

 

 

 

 

 

Sulla percentuale di grani vitrei 

-2,0 

-3,0 

 

 

 

 

 

 

Sull'indice di flottazione 

+1,0 

 

 

 

 

 

ALLEGATO II [17]

Borse di quotazione e varietà di riferimento

 

 

 

 

 

 

Prodotto 

Frumento tenero 

Frumento duro 

Granturco 

Altri cereali da foraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualità standard 

Alta  

Media 

Bassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa  

Hard Red Spring n. 2 

Hard Red Winter n. 2 

Soft Red Winter n. 2 

Hard Amber Durum n. 2 

Yellow Corn n. 3 

US Barley n. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borsa di quotazione  

Minneapolis Grain Exchange  

Kansas City Board of Trade 

Chicago Board of Trade  

Minneapolis Grain Exchange [1]  

Chicago Board of Trade 

Minneapolis Grain Exchange [2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo cif all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob pubblicamente disponibili negli Stati Uniti.  

[2] Qualora non si disponga di alcuna quotazione che permetta di calcolare un prezzo rappresentativo all'importazione, si prendono in considerazione le quotazioni fob maggiormente rappresentative pubblicamente disponibili negli Stati Uniti. 

 

 

 

ALLEGATO III [18]

MODELLO DI ATTESTAZIONE PER IL RIMBORSO

DEL DAZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 BIS

 

     Certificato d'importazione di riferimento n.:

     Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro):

     Organismo che ha rilasciato l'estratto (nome e indirizzo):

     Dazi trasmessi a (nome, indirizzo completo e Stato membro):

     Quantitativo per il quale può essere richiesto il rimborso, conformemente

     alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96 (in chilogrammi):

 

      (Data e firma)

 

 

ALLEGATO IV [19]

MODELLO DI CERTIFICATO DI QUALITA' DEL "SENASA"

AUTORIZZATO DAL GOVERNO ARGENTINO

DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1 REPUBLICA ARGENTINA

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV BIS [20]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV TER [21]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V [22]

METODO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE L'INDICE

DI FLOTTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

 

     Preparare una soluzione acquosa di nitrato di sodio del peso specifico di 1,25 e conservare tale soluzione a una temperatura di 35 °C. Deporre nella soluzione 100 grani di mais prelevati da un campione rappresentativo che presenti una percentuale di umidità non superiore al 14,5%.

     Agitare la soluzione per 5 minuti, a intervalli di secondi, in modo da eliminare le bolle d'aria.

     Separare i grani che galleggiano dai grani immersi e contarli. L'indice di flottazione viene calcolato nel seguente modo:

     Indice di flottazione della prova =

     numero dei grani galleggianti / numero dei grani immersi x 100

     Ripetere la prova cinque volte.

     L'indice di flottazione è la media aritmetica degli indici di flottazione ottenuti nelle cinque prove effettuate, ad esclusione dei due valori estremi.

 

ALLEGATO VI [23]

Modello di attestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4

 

     Numero di riferimento del titolo d'importazione:

     Titolare (nome, indirizzo completo, Stato membro):

     Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo):

     Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo, Stato membro):

     Prodotto sbarcato (codice NC e, per il frumento tenero, il frumento duro e il granturco, qualità dichiarata a norma dell'articolo 5):

     Quantità sbarcata (in chilogrammi):

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 642/2010.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[4] Comma soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[5] Trattino così sostituito dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002.

[7] Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97, modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2235/2000 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[8] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97.

[9] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2519/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2104/2001, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/20.

[10] Lettera così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 7 giugno 2005, n. L 143.

[11] Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[12] L'originario paragrafo 1 è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2519/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002 e così sostituito con gli attuali paragrafi 1 e 1 bis dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[13] L'originario paragrafo 1 è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2519/98, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002 e così sostituito con gli attuali paragrafi 1 e 1 bis dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[14] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97.

[15] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1110/2003.

[16] Allegato sostituito dal regolamento (CE) n. 641/97, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2092/97, sostituito dal regolamento (CE) n. 2519/98 e così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2104/2001.

[17] Allegato da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1900/2002.

[18] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97.

[19] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97.

[20] Allegato inserito dal regolamento (CE) n. 1110/2003 e sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 459/2009.

[21] Allegato inserito dal regolamento (CE) n. 1110/2003.

[22] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 641/97.

[23] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 597/2002.