§ 1.6.1199 - Regolamento 23 settembre 2005, n. 1558.
Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:23/09/2005
Numero:1558


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.1199 - Regolamento 23 settembre 2005, n. 1558.

Regolamento (CE) n. 1558/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1839/95 recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

(G.U.U.E. 24 settembre 2005, n. L 249).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) In base all’accordo sull’agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/1996, contingenti per l’importazione di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo, da un lato, e 2 milioni di tonnellate di granturco e 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna, dall’altro.

      (2) Le condizioni per la gestione di questi contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione. Alla luce dell’esperienza maturata nell’ambito dell’applicazione di tale regolamento, risulta necessario semplificare e chiarire la gestione dei contingenti in questione.

      (3) Nell’interesse degli operatori comunitari, è opportuno garantire un approvvigionamento adeguato dei prodotti in questione sul mercato comunitario a prezzi stabili, evitando nel contempo rischi superflui ed eccessivi o persino perturbazioni del mercato dovute a forti fluttuazioni di prezzo. La Commissione, tenendo conto dell’evoluzione dei mercati internazionali, delle condizioni di approvvigionamento in Spagna e Portogallo e degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, dovrebbe decidere se è necessaria una riduzione dei dazi all’importazione vigenti [stabiliti conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali] per garantire che i contingenti di importazione per i prodotti in questione siano coperti.

      (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1839/95.

      (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 4

     Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.»

 

          Art. 2.

     All’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96.

     1 bis. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti.

     2. Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1 siano effettivamente importati.»

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.