§ 1.6.245 - Regolamento 26 luglio 1995, n. 1839.
Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:26/07/1995
Numero:1839


Sommario
Art. 1.      1. Sono aperti su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di [...]
Art. 2.      1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ciascuna campagna, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di [...]
Art. 3.      1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinati ad essere trasportati o utilizzati in Spagna
Art. 4. 
Art. 5.      1. Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione [...]
Art. 6.      1. Se la riduzione del dazio d'importazione forma oggetto di gara, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente, ossia l'organismo d'intervento spagnolo o la direzione [...]
Art. 7.      1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del [...]
Art. 8.      1. La domanda di titolo deve essere presentate utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione. Se la Commissione [...]
Art. 9.      1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una « garanzia di buon fine » il [...]
Art. 10.      1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati limitatamente ai quantitativi disponibili al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata [...]
Art. 11.      1. La durata di validità dei titoli è quella prevista
Art. 12.      1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata
Art. 13.      1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti ad una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché [...]
Art. 14.      1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo o [...]
Art. 15.      1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta [...]
Art. 16.      1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa [...]
Art. 17.      1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 ECU/t
Art. 18.      Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
Art. 19.      1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi [...]
Art. 20.      1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce
Art. 21.      Il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione resta applicabile per la seconda parte della vendita, sul mercato [...]
Art. 22.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1995


§ 1.6.245 - Regolamento 26 luglio 1995, n. 1839. [1]

Regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo.

(G.U.C.E. 28 luglio 1995, n. L 177).

 

Art. 1.

     1. Sono aperti su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Spagna, contingenti per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo. Le importazioni nell'ambito di questi contingenti vengono realizzate alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

     2. E' aperto su base annua, per ogni campagna di commercializzazione e per l'immissione in libera pratica in Portogallo, un contingente per l'importazione da paesi terzi di un quantitativo massimo 0,5 milioni di tonnellate di granturco. Le importazioni nell'ambito di questo contingente sono realizzate alle condizioni stabilite dai seguenti articoli.

     3. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate può essere fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, un periodo d'importazione che oltrepassi la fine della campagna.

 

     Art. 2.

     1. I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono ridotti, per ciascuna campagna, in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco del codice NC 2303 10 19, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe d'agrumi del codice NC 2308 90 30 importati in Spagna da paesi terzi nel corso della campagna interessata. Qualora risulti che le quantità di questi stessi prodotti importate in Spagna sotto scorta dei documenti attestanti il loro carattere comunitario si sviluppano in modo anormale, le necessarie misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

     2. La Commissione contabilizza, secondo una periodicità da stabilire:

     - i quantitativi di granturco e di sorgo importati da paesi terzi in Spagna,

     - i quantitativi di residui della fabbricazione di amido di granturco, di avanzi della fabbricazione della birra e di residui di polpe di agrumi importati in Spagna.

A tal fine, le autorità spagnole forniscono regolarmente alla Commissione tutte le informazioni necessarie.

 

     Art. 3.

     1. I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinati ad essere trasportati o utilizzati in Spagna.

     2. I quantitativi di granturco di cui all'articolo 1, paragrafo 2 sono destinati ad essere trasformati in Portogallo.

 

     Art. 4. [2]

     Nell’ambito di questi contingenti ed entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, le importazioni vengono effettuate in Spagna e in Portogallo in applicazione del regime di riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 5 oppure mediante acquisto diretto sul mercato mondiale.

CAPITOLO I

Importazioni con riduzione del dazio all'importazione

 

     Art. 5.

     1. Fatto salvo l’articolo 14, per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo è applicata, entro i limiti quantitativi indicati all’articolo 1, una riduzione del dazio all’importazione, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 1249/96. [3]

     1 bis. La Commissione, tenendo conto delle condizioni del mercato, decide se applicare la riduzione prevista dal paragrafo 1, in modo da garantire che i contingenti all’importazione siano coperti. [4]

     2. Qualora la Commissione decida di applicare tale riduzione, l’importo della stessa è fissato in modo forfettario oppure mediante gara ad un livello che consenta, da un lato, di evitare che le importazioni in Spagna e Portogallo perturbino i mercati di questi due paesi, e dall’altro, di garantire che i quantitativi di cui all’articolo 1 siano effettivamente importati. [5]

     3. L'importo della riduzione forfettaria e, qualora la riduzione venga fissata in base alla procedura di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'importo di tale riduzione è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Per le importazioni in Portogallo, l'importo della riduzione di cui al paragrafo 2 è fissato in modo tale che il dazio effettivamente pagato non superi i 50 ECU/t.

La riduzione può essere differenziata per l'importazione di granturco e/o di sorgo nell'ambito del regolamento (CEE) n. 715/90.

I dazi effettivamente pagati vengono convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di conversione in vigore per la moneta interessata il giorno dell'espletamento delle modalità doganali d'importazione.

     4. La riduzione del dazio all'importazione prevista al paragrafo 1 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90 e alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base a un titolo rilasciato dalle competenti autorità spagnole o portoghesi, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e previo accordo della Commissione. Questi titoli sono validi solamente nello Stato membro in cui sono stati rilasciati.

 

     Art. 6.

     1. Se la riduzione del dazio d'importazione forma oggetto di gara, gli interessati vi partecipano presentando all'organismo competente, ossia l'organismo d'intervento spagnolo o la direzione generale del Commercio portoghese, un'offerta scritta, che può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa per raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

     2. L'offerta deve indicare:

     - gli estremi della gara,

     - il nome e l'indirizzo preciso dell'offerente, con relativo numero di telex o di telefax,

     - la natura e la quantità del prodotto da importare,

     - l'importo per tonnellata, espresso in ECU, della riduzione del dazio proposta,

     - il paese d'origine del cereale da importare.

     3. L'offerta deve essere corredata:

     a) della prova dell'avvenuto deposito di una cauzione di 20 ECU per tonnellata da parte dell'offerente, e

     b) di una dichiarazione scritta in cui l'offerente si impegna sia a presentare all'organismo competente, entro due giorni dalla data di ricezione dell'avviso di aggiudicazione, una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo aggiudicato, sia ad importare la merce dal paese d'origine dichiarato nell'offerta.

     4. L'offerta deve indicare un solo paese d'origine; essa non può superare il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle offerte.

     5. Le offerte che non siano presentate a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 o contengano condizioni diverse da quelle previste dal bando di gara non sono valide.

     6. Un'offerta non può essere ritirata.

     7. Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo competente, al massimo due ore dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema di cui all'allegato I.

Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine.

 

     Art. 7.

     1. Alla luce delle offerte presentate e trasmesse nel quadro di una gara per la riduzione del dazio d'importazione, la Commissione decide, secondo la procedura descritta all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

     - di fissare un importo massimo di riduzione del dazio,

     - o di non dar seguito alla gara.

Se viene fissato un importo massimo di riduzione del dazio, sono dichiarati

aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta è pari o

inferiore a detto importo. Tuttavia, se in considerazione dell'importo

massimo di riduzione fissato a valere per una settimana vengono accettati

quantitativi superiori a quelli che restano da importare, il concorrente

che ha presentato l'offerta corrispondente all'importo di riduzione massimo

fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza

tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la

quantità disponibile. Qualora l'importo di riduzione massimo fissato

corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra

queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali sono state

presentate le offerte stesse.

     2. Il competente organismo spagnolo o portoghese comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della gara non appena la Commissione ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 8.

     1. La domanda di titolo deve essere presentate utilizzando il formulario stampato e/o emesso conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione. Se la Commissione ha adottato un importo di riduzione forfettario, la domanda deve essere presentata entro i primi due giorni lavorativi di ogni settimana. Se la riduzione del dazio forma oggetto di gara, la domanda di titolo va presentata, per il quantitativo assegnato, entro i due giorni successivi alla data in cui è stato ricevuto l'avviso di aggiudicazione, avendo cura di indicare la riduzione proposta nell'offerta.

     2. La domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

     — Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]. [6]

     3. Ove sia stata decisa una riduzione forfettaria, la domanda di titolo presentata viene presa in considerazione solo dopo che sia comprovato il deposito, a favore dell'organismo competente interessato, di una cauzione di 20 ECU/t.

 

     Art. 9.

     1. La domanda di titolo è corredata di una dichiarazione scritta in cui il richiedente si impegna a costituire, al più tardi all'atto del rilascio del titolo, una « garanzia di buon fine » il cui importo per tonnellata è pari a quello della riduzione forfettaria fissata o a quello della riduzione proposta nell'offerta.

     2. Ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento si applica il tasso di cauzionamento di cui all'articolo 10, lettera b) del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione.

     3. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, il tasso di riduzione e l'aliquota del dazio d'importazione applicati sono quelli in vigore il giorno di accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica.

     4. In caso di gara sulla riduzione del dazio, l'aliquota del dazio applicata è quella in vigore il giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica. L'importo della riduzione concessa è indicato nella casella 24 del titolo. Tuttavia, se il mese del rilascio del titolo di importazione è compreso nel periodo tra ottobre e maggio, per le importazioni effettuate dopo la fine del mese del rilascio del titolo, l'importo della riduzione concesso è maggiorato di un importo pari alla differenza tra il prezzo di intervento in vigore il mese del rilascio del titolo, maggiorato del 55%, e quello del mese di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, maggiorato della stessa percentuale. Per i titoli rilasciati anteriormente al 1° ottobre e utilizzati a partire da tale data, l'importo della riduzione concessa è ridotto di un importo calcolato secondo le stesse modalità [7].

     5. Una domanda può essere accolta unicamente a condizione che:

     - non ecceda il quantitativo massimo disponibile per ogni periodo di presentazione delle domande;

     - sia corredata della prova che, nello Stato membro importatore, viene esercitata un'attività di commercio con l'estero nel settore dei cereali. La fornitura di tale prova ai sensi del presente articolo consiste sia nella presentazione all'organismo competente della copia di un attestato di avvenuto pagamento dell'IVA nello Stato membro interessato, sia nella presentazione o della copia di un attestato di immissione in libera pratica nello Stato membro interessato ai fini di un titolo d'importazione o d'esportazione, o della copia di una fattura commerciale intestata al richiedente e riguardante un'operazione commerciale intracomunitaria effettuata negli ultimi tre anni.

 

     Art. 10.

     1. Se la Commissione ha deciso una riduzione forfettaria, i titoli vengono rilasciati limitatamente ai quantitativi disponibili al più tardi il venerdì successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo, oppure, se tale venerdì è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente. Qualora le domande presentate a valere per una settimana vertano su quantitativi superiori alla parte dei contingenti tariffari di granturco e di sorgo per la Spagna e di granturco per il Portogallo che resta da importare, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo.

     2. In caso di gara sulla riduzione del dazio, i titoli vengono rilasciati - sempreché l'aggiudicatario abbia presentato entro i termini prescritti la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) - limitatamente ai quantitativi aggiudicati al concorrente, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data limite indicata all'articolo 8, paragrafo 1, per l'inoltro delle domande di titolo.

     3. I quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli nel corso di una settimana vengono comunicati alla Commissione dalle autorità competenti al più tardi il terzo giorno lavorativo della settimana successiva.

     4. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per determinare la durata di validità dei titoli d'importazione rilasciati si considera che essi siano rilasciati l'ultimo giorno della data limite fissata per la presentazione dell'offerta o della domanda.

 

     Art. 11.

     1. La durata di validità dei titoli è quella prevista:

     - all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1162/95, qualora la Commissione abbia deciso una riduzione forfettaria,

     - dal regolamento che indice la gara per i titoli rilasciati nell'ambito di una gara per la riduzione del dazio.

     2. Nella casella 8 del titolo d'importazione, va contrassegnata con una croce la dicitura «sì». In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore, ma può essere inferiore del 5% massimo a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo. Nella casella 19 va iscritta la cifra 0.

     3. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli d'importazione contemplati dal presente regolamento non sono cedibili.

 

     Art. 12.

     1. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) viene svincolata:

     a) immediatamente, se l'offerta presentata alla gara non è stata accolta, oppure

     b) qualora l'offerta presentata alla gara sia stata accolta, al momento del rilascio del titolo d'importazione.

La cauzione viene invece incamerata se l'impegno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) non è stato rispettato.

     2. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3 è svincolata:

     a) immediatamente, per i quantitativi per i quali il titolo non è rilasciato, e

     b) al momento del rilascio del titolo d'importazione, per i quantitativi ai quali si riferisce il titolo.

     3. Fatte salve le misure di sorveglianza adottate in applicazione dell'articolo 13, la cauzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 è svincolata se l'aggiudicatario fornisce la prova:

     - che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro importatore; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita a un trasformatore o ad un consumatore stabilito nello Stato membro importatore; oppure

     - che l'importazione o la trasformazione o l'utilizzazione non hanno potuto essere effettuate per causa di forza maggiore; oppure

     - che il prodotto importato è divenuto inutilizzabile. La cauzione viene incamerata a titolo di dazio per i quantitativi per i quali tale prova non venga fornita entro il termine di 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d'immissione in libera pratica è stata accettata. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la trasformazione o l'utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

     4. Relativamente alle cauzioni si applica l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tranne per quanto riguarda il termine di sei mesi indicato al paragrafo 3, lettera a) di detto articolo.

 

     Art. 13.

     1. Il granturco e il sorgo messi in libera pratica con riduzione del dazio restano soggetti ad una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti, finché venga constatata la loro utilizzazione o trasformazione.

     2. Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 1 venga eseguita. In particolare, dev'essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

     3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo averle adottate.

CAPITOLO II

Acquisto diretto sul mercato mondiale

 

     Art. 14.

     1. Per effettuare le importazioni di cui all'articolo 1 può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, che l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese proceda all'acquisto, sul mercato mondiale, di determinati quantitativi di granturco e/o di sorgo e li sottoponga nello Stato membro interessato al regime del deposito doganale previsto dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del suddetto regime.

     2. I quantitativi acquistati conformemente al paragrafo 1 sono messi in vendita sul mercato interno dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, a condizioni che consentano di evitare perturbazioni di tale mercato e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13.

Per la vendita sul mercato interno l'acquirente deposita, al momento del pagamento del prodotto, una cauzione di 15 ECU/t presso l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato. La cauzione è svincolata su presentazione della prova di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per lo svincolo della cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, secondo e terzo comma e paragrafo 4.

     3. All'atto dell'immissione in libera pratica è riscosso un dazio all'importazione pari alla media dei dazi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 1502/95 per i cereali in questione nel corso del mese che precede la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, previa detrazione di un importo pari al 55 % del prezzo d'intervento in vigore nello stesso mese.

L'immissione in libera pratica è effettuata dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato.

All'atto del pagamento delle merci da parte dell'acquirente all'organismo d'intervento il prezzo di vendita, detratto il dazio di cui al primo comma, costituisce un provento della vendita ai sensi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio.

     4. L'acquisto di cui al paragrafo 1 è considerato un intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

     5. I pagamenti effettuati dall'organismo d'intervento per gli acquisti di cui al paragrafo 1 sono finanziati volta per volta dalla Comunità ed assimilati alle spese di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1883/78. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato contabilizza il valore della merce acquistata al prezzo «zero» sul conto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78.

 

     Art. 15.

     1. L'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in questione in base a gara per l'assegnazione della fornitura. Quest'ultima comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna della merce resa magazzini designati dal suddetto organismo d'intervento, non scaricata, ai fini del suo assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dagli articoli da 98 a 113 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

La decisione di acquisto sul mercato mondiale di cui all'articolo 14, paragrafo 1 stabilisce, fra l'altro, la quantità di cereali da importare, la qualità, le date di apertura e di chiusura della gara, nonché il termine di consegna agli effetti della fornitura.

     2. Viene inoltre pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, un bando di gara redatto conformemente all'allegato II. Esso deve vertere su una o più partite. Per partita s'intende il quantitativo da fornire ai sensi del bando di gara.

     3. L'organismo d'intervento dello Stato membro interessato decide, per quanto necessario, i provvedimenti complementari occorrenti per l'attuazione delle misure di acquisto sul mercato mondiale. Detto organismo comunica immediatamente tali provvedimenti alla Commissione e li porta a conoscenza degli operatori.

 

     Art. 16.

     1. Gli interessati partecipano alla gara presentando offerta scritta all'organismo d'intervento indicato nel bando di gara; l'offerta può essere recapitata contro ricevuta oppure trasmessa mediante raccomandata, telecomunicazione scritta o telegramma.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) dell'ultimo giorno indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

     2. Un'offerta può essere presentata soltanto per una partita completa. Essa deve specificare:

     - gli estremi della gara,

     - il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con relativo numero di telex o telefax,

     - la partita cui si riferisce,

     - l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione,

     - l'origine del cereale da importare,

     - e separatamente il prezzo cif cui l'offerta stessa si riferisce, espresso per tonnellata di prodotto nella moneta nazionale dello Stato membro in questione.

     3. L'offerta deve essere corredata della prova che la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è stata costituita anteriormente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

     4. Le offerte che non siano presentate conformemente al disposto del presente articolo o che rispondano a condizioni diverse da quelle stabilite nel bando di gara non sono valide.

     5. Un'offerta non può essere ritirate.

 

     Art. 17.

     1. Le offerte presentate sono prese in considerazione soltanto se viene fornita la prova che è stata costituita una cauzione di 20 ECU/t.

     2. La cauzione viene costituita dallo Stato membro interessato secondo i criteri stabiliti nel bando di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione.

     3. La cauzione viene svincolata immediatamente:

     a) se l'offerta non è stata accolta;

     b) in caso di accettazione dell'offerta, dopo che l'aggiudicatario abbia comprovato l'esecuzione della fornitura conformemente alle disposizioni dell'articolo 15;

     c) se l'aggiudicatario fornisce la prova che l'importazione non ha potuto essere effettuata per causa di forza maggiore.

 

     Art. 18.

     Lo spoglio e la lettura delle offerte hanno carattere pubblico e sono effettuati dall'organismo d'intervento immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 19.

     1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, viene dichiarato aggiudicatario il miglior offerente e il risultato della gara viene comunicato per iscritto a tutti i concorrenti al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui hanno avuto luogo lo spoglio e la lettura delle offerte.

     2. Se l'offerta più favorevole viene presentata contemporaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

     3. Qualora le offerte presentate non appaiano conformi alle condizioni normalmente praticate sui mercati, l'organismo d'intervento può non dar seguito alla gara. Quest'ultima viene rinnovata, al massimo una settimana più tardi, e si conclude solo quando tutte le partite siano state aggiudicate.

 

     Art. 20.

     1. Al momento della fornitura, l'organismo d'intervento procede a un controllo qualitativo e quantitativo della merce.

Fatte salve le detrazioni previste dal bando di gara, la fornitura viene respinta se la qualità di essa è inferiore alla qualità minima prescritta. La merce può tuttavia essere importata beneficiando, se del caso, di una riduzione forfettaria del dazio a norma del capitolo I.

     2. In caso di mancata consegna conformemente al paragrafo 1, la cauzione di cui all'articolo 17 viene incamerata, ferme restando le altre conseguenze finanziarie scaturenti dalla rottura del contratto di fornitura.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

 

     Art. 21.

     Il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione è abrogato. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 517/95 della Commissione resta applicabile per la seconda parte della vendita, sul mercato portoghese, di 250000 t di granturco acquistate conformemente alla decisione della Commissione del febbraio 1995.

 

     Art. 22.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

Gara settimanale per la riduzione del dazio d'importazione di .................... in provenienza da paesi terzi [Regolamento (CE) n. 1839/95]

Termine di presentazione delle offerte (data e ora) .................... Numerazione dei concorrenti

Quantità (in t)

Quantità cumulata (in t)

Importo della riduzione del dazio d'importazione

Fissazione anticipata del tasso verde (sì/no)

Origine del cereale

 

 

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DEL BANDO DI GARA

 

Bando di gara per l'acquisto sul mercato mondiale, da parte dell'organismo d'intervento .................... , di .................... t di ....................

[Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione] 1. Prodotto da mobilitare:

2. Quantitativo totale:

3. Elenco dei magazzini per ogni partita:

4. Caratteristiche della merce (comprese la qualità richiesta, la qualità minima e le detrazioni):

5. Condizionamento (alla rinfusa):

6. Periodo di consegna:

7. Data limite per la presentazione delle offerte:


[1] Abrogato dall'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1296/2008.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1558/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1558/2005.

[4] Paragrafo inserito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1558/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1558/2005.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 4 del regolamento (CE) n. 777/2004.

[7] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1963/95.