§ 4.2.129 - L.R. 18 maggio 1995, n. 41.
Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:18/05/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Interventi urgenti da realizzare per la visita dei Ministri dell'Unione Europea.
Art. 2.  Deroga per la realizzazione di interventi urgenti nell'autostrada Messina-Catania.
Art. 3.  Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.
Art. 4.  Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.
Art. 5.  Integrazione alla legge regionale sui consorzi fidi.
Art. 6.  Provvedimenti per i teatri stabili di Palermo e Catania.
Art. 7.  Accredito somme all'associazione "Ente teatro di Messina".
Art. 8.  Commissione consultiva per la determinazione dei compensi ai concessionari della riscossione tributi.
Art. 9.  Acquisti di servizi reali.
Art. 10.  Devoluzione dei fondi a gestione separata istituiti presso AZASI, EMS ed ESPI.
Art. 11.  Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, in materia forestale.
Art. 12. 
Art. 13.  Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 4.2.129 - L.R. 18 maggio 1995, n. 41.

Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.

(G.U.R. n. 26 del 19 maggio 1995).

 

Art. 1. Interventi urgenti da realizzare per la visita dei Ministri dell'Unione Europea.

     1. Per assicurare adeguata accoglienza in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione Europea che avrà luogo a Messina nei giorni 1, 2 e 3 giugno 1995, è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 la spesa di lire 8.000 milioni.

     2. La somma di lire 3.000 milioni sarà erogata al comune di Messina e la somma di lire 800 milioni sarà erogata al comune di Taormina per l'esecuzione degli interventi per la sistemazione del verde pubblico e della viabilità, per l'illuminazione pubblica, per la sistemazione di edifici pubblici o di interesse pubblico, e per l'arredo urbano di competenza del comune.

     3. La somma di lire 1.850 milioni sarà erogata alla Provincia regionale di Messina per la sistemazione degli edifici pubblici e della viabilità di competenza della Provincia.

     4. La somma residua di lire 2.350 milioni sarà erogata alla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina per restauro ed interventi conservativi di edifici storico-artistici, di opere d'arte, nonché per l'organizzazione e la realizzazione di attività espositive.

     5. Le somme di cui ai commi 2 e 3 saranno accreditate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. All'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

     7. Al 31 dicembre 1995 gli ordini di accreditamento

saranno ridotti dell'importo non utilizzato con esclusione delle somme

strettamente necessarie a far fronte alle obbligazioni assunte.

 

     Art. 2. Deroga per la realizzazione di interventi urgenti nell'autostrada Messina-Catania.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, ad eseguire anche in economia diretta o mediante cottimo fiduciario per importi non superiori a lire 500 milioni interventi urgenti con propri fondi per la sistemazione del tratto dell'autostrada Messina-Catania. I relativi lavori dovranno essere ultimati entro il 31 maggio 1995.

 

     Art. 3. Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 24 agosto 1993, n. 22.

     1. Le economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994 sugli stanziamenti dei capitoli 50377 e 50378, istituiti ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio dell'esercizio finanziario 1995.

     2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche.

     1. Per far fronte ai maggiori oneri per le finalità previste dagli articoli 113 e 114, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8.000 milioni per l'esercizio finanziario 1995.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 5. Integrazione alla legge regionale sui consorzi fidi.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23, recante: "Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993", sono estese anche a quelle imprese che richiedano finanziamenti da destinare al consolidamento, per una durata non superiore a sette anni, dei debiti bancari a breve.

 

     Art. 6. Provvedimenti per i teatri stabili di Palermo e Catania.

     1. Nelle more dell'emanazione di una legge organica per il settore teatrale ed in ottemperanza al decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 29 novembre 1990, la contribuzione alle spese di gestione dei teatri stabili di Palermo e di Catania prevista dalla legge regionale 5 gennaio 1993, n. 1, per gli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, è prorogata fino al 31 dicembre 1995.

     2. Per le finalità del presente articolo lo stanziamento del capitolo 38126 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1995 è incrementato di lire 4.000 milioni.

     3. All'onere derivante dal comma 2 si fa fronte quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al capitolo 38054 dell'esercizio in corso e quanto a lire 1.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 7. Accredito somme all'associazione "Ente teatro di Messina".

     1. Per consentire la gestione e lo svolgimento della stagione programmata per l'anno 1995 e fino all'insediamento degli organi dell'ente autonomo regionale "Teatro di Messina", di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad accreditare le somme previste dall'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, all'associazione "Ente teatro di Messina".

 

     Art. 8. Commissione consultiva per la determinazione dei compensi ai concessionari della riscossione tributi.

     1. L'Amministrazione regionale, per la determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è autorizzata ad avvalersi della commissione consultiva di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, in sostituzione della commissione consultiva prevista dalla normativa regionale.

 

     Art. 9. Acquisti di servizi reali.

     1. Ai fini delle agevolazioni finanziarie e contributive previste dalla legislazione regionale, sono considerate tra le spese di investimenti fissi anche gli acquisti di servizi reali di cui al punto 9 della delibera CIPI del 16 luglio 1986 forniti da società, enti, organismi di servizi specializzati e i servizi di e per la certificazione dei sistemi di qualità del processo e del prodotto.

     2. Le richieste di agevolazioni di cui al comma 1, se superano l'importo di lire 500 milioni, sono sottoposte a monitoraggio economico- finanziario a cura dell'Assessorato competente.

 

     Art. 10. Devoluzione dei fondi a gestione separata istituiti presso AZASI, EMS ed ESPI.

     1. I fondi a gestione separata istituiti presso l'AZASI con l'articolo 9 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, presso l'EMS con l'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, con l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, con l'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, e successive modifiche ed integrazioni, con l'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 104, e presso l'ESPI con l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, e con l'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 27, sono devoluti ad incremento dei fondi di dotazione dei tre enti.

 

     Art. 11. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, in materia forestale.

     1. Il termine del 30 aprile 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, è prorogato al 30 giugno 1995 [*].

 

     Art. 12. [1]

 

     Art. 13. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio.

     1. [2].

     2. [2].

     3. [2].

     4. [2].

     5. Sino al recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietata l'introduzione di specie alloctone, ad eccezione del fagiano.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Vedi art. 1 L.R. 21 luglio 1995, n. 52.

[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 48.