§ 3.19.60 – L.R. 28 marzo 1995, n. 23.
Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.19 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:28/03/1995
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni.
Art. 2.  Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza.
Art. 3.  Consorzi tra imprenditori agricoli.
Art. 4.  Fondo rischi cessione crediti commerciali.
Art. 5.  Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica.
Art. 6.  Cumulabilità degli interventi.
Art. 7.  Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi.
Art. 8.  Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi.
Art. 9.  Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio.
Art. 10.  Reintegrazione fondi rischi dei consorzi.
Art. 11.  Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane.
Art. 12.  Modalità erogazione contributi.
Art. 13.  Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti.
Art. 14.  Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari.
Art. 15.  Norma finanziaria.
Art. 16.  Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino.
Art. 17.  Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno.
Art. 18.  Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992- 1994.
Art. 19.  Estensione benefici artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 3.19.60 – L.R. 28 marzo 1995, n. 23.

Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese. Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.

(G.U.R. 1 aprile 1995, n. 16).

 

TITOLO I

Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese

 

CAPO I

Consorzi di garanzia collettiva per le piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura,

pesca, industria, artigianato, servizi, commercio, turismo e trasporti

 

Art. 1. Integrazione fondi rischi e monti fideiussioni. [1]

     [1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria,

dell'artigianato, dei servizi, del commercio, del turismo e dei trasporti e favorire l'accesso al credito d'esercizio e a medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti, I'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi ed i monti fideiussioni costituiti dalle imprese riunite in uno o più consorzi o società cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati «consorzi», basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro, secondo la forma giuridica prescelta per la costituzione.

     2. Eccetto che per le imprese del settore industriale, per le quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, ai consorzi si applicano, in quanto compatibili e facendo riferimento ai rispettivi competenti Assessorati regionali, le norme di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Ai consorzi tra imprese non industriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio 1995 la spesa di lire 20.000 milioni così ripartita:

 

                                                                    Milioni

                                                                    di lire

 

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste    5.000

b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,

   dell'artigianato e della pesca                            5.000

c) Assessorato regionale dell'industria                      5.000

d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei

   trasporti                                                 5.000

 

     5. La ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 4 avviene con decreto dell'Assessore regionale competente.]

 

     Art. 2. Contributi per la realizzazione di programmi di sviluppo e consulenza. [2]

     [1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il triennio 1995-1997 contributi ai consorzi di nuova istituzione per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale e di consulenza fino alla concorrenza complessiva annua di lire 600 milioni, così ripartiti:

 

                                                                    Milioni

                                                                    di lire

 

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste      200

b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,

   dell'artigianato e della pesca                              200

c) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei

   trasporti                                                   200]

 

     Art. 3. Consorzi tra imprenditori agricoli. [3]

     [1. I consorzi tra imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, sono ammessi a beneficiare degli interventi di cui alla presente legge se costituiti da almeno cento imprese.]

 

     Art. 4. Fondo rischi cessione crediti commerciali. [4]

     [1. I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della presente legge, sono autorizzati a concedere garanzie sulle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale poste in essere dalle aziende consorziate.

     2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separata a garanzia delle operazioni di cui al comma 1 al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende consorziate che intendano utilizzare l'operazione di cessione del credito commerciale con le modalità previste dalle convenzioni.

     3. L'Amministrazione regionale integra il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo. Il fondo rischi così determinato garantisce globalmente le operazioni di cui al comma 1.

     4. Per le operazioni previste dal presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i benefici previsti dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, e successive modifiche e integrazioni.

     5. Il contributo regionale, previa richiesta corredata, da certificazione bancaria attestante l'avvenuta operazione di cessione e gli interessi maturati, è erogato a consorzio in favore delle aziende.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:

 

                                                                    Milioni

                                                                    di lire

 

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste       50

b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,

   dell'artigianato e della pesca                               75

c) Assessorato regionale dell'industria                      1.450

d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei

   trasporti                                                   750]

 

     Art. 5. Locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica. [5]

     [1. Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso alle operazioni di locazione finanziaria finalizzate agli investimenti e all'innovazione tecnologica, I'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo fino al 40 per cento del costo finanziario annuo dell'operazione. A questo fine i consorzi stipulano convenzioni con le società abilitate ad effettuare operazioni di locazione finanziaria.

     2. I consorzi costituiscono un fondo rischi separata a garanzia delle operazioni di cui al presente articolo al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende che intendano utilizzare l'operazione di locazione finanziaria.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo.

     4. Il contributo regionale, previa richiesta corredata di certificazione della società di locazione finanziaria nella quale venga descritta l'operazione ed evidenziato l'importo del costo finanziario annuo maturato, è erogato al consorzio in favore delle aziende.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 3.000 milioni, così ripartita:

 

                                                                    Milioni

                                                                    di lire

 

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste      750

b) Assessorato regionale della cooperazione, del commercio,

   dell'artigianato e della pesca                              750

c) Assessorato regionale dell'industria                        750

d) Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

750]

 

     Art. 6. Cumulabilità degli interventi. [6]

     [1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con quelli di cui alla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.]

 

CAPO II

Fondo rischi dei consorzi di garanzia-fidi di cui alle leggi regionali n. 22/1974 e n. 96/1981

 

     Art. 7. Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi. [7]

     [1. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Regione è pari all'apporto di ciascuna impresa al fondo rischi e monte fideiussioni ed è indipendente dall'affidamento a essa concesso.

     2. La Regione integra ogni ulteriore apporto al fondo rischi da parte delle imprese aderenti al consorzio a qualunque titolo corrisposto, fermo restando il limite massimo d'intervento per ciascuna impresa fissato dalla legge.

     3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Gli interessi maturati sui fondi rischi vincolati dei consorzi fidi per la parte derivante dell'integrazione regionale restano vincolati al medesimo fondo per le stesse finalità per cui viene concessa l'integrazione e non si computano ai fini del tetto massimo dell'intervento regionale. Per gli interessi maturati sui fondi rischi dei consorzi fidi, relativamente alla quota derivante dai versamenti ai fondi effettuati dai privati, è riconosciuta ai consorzi la facoltà di disporne la destinazione ad incremento degli stessi fondi rischi o per altre finalità [8].

     5. Il fondo rischi di ciascun consorzio è un unicum a prescindere dai diversi interventi che contribuiscono alla sua formazione, per cui all'atto dell'utilizzazione per la copertura di insolvenze e la perdita è attribuita al fondo stesso.]

 

     Art. 8. Operazioni di credito di esercizio garantibili dai consorzi fidi. [9]

     [1. Le forme tecniche delle operazioni di credito di esercizio, garantibili dai consorzi fidi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, sono tutte quelle rispondenti alle finalità di finanziamento del capitale circolante e dei fabbisogni di liquidità della impresa. Per le operazioni di credito di esercizio, sia sotto la forma dello scoperto in conto corrente sia sotto altre forme tecniche, non è posto alcun limite quanto alla durata nel tempo e alle modalità di utilizzo. Tali operazioni potranno essere pertanto realizzate sotto forma:

     a) di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale;

     b) di fidi transitori con scadenza predeterminata;

     c) di fidi con destinazione specifica, eventualmente prorogabili.]

 

     Art. 9. Apporti al fondo rischi e accesso alle operazioni di credito di esercizio. [10]

     [1. Ai fini degli apporti al fondo rischi e al monte fideiussioni dei consorzi, nonché dell'accesso alle operazioni di credito di esercizio e di finanziamento degli investimenti, garantibili dai consorzi medesimi ed assistite dal contributo in conto interessi a carico della Regione, alla stregua dei principi di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, nessun requisito è richiesto alle imprese interessate in ordine all'anzianità di attività. Eventuali soglie minime di tale attività potranno essere tuttavia previste dai singoli statuti dei consorzi.]

 

     Art. 10. Reintegrazione fondi rischi dei consorzi. [11]

     [1. I fondi rischi costituiti dai consorzi possono essere reintegrati del 50 per cento, comprensivo dello eventuale intervento dello Stato, delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia operati nel 1994, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese. L'intervento viene effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorché le procedure di recupero non siano esaurite. Detta reintegrazione sarà erogata al consorzio previa richiesta attestante l'insolvenza della impresa e la quota di rischio a carico del fondo. Tale intervento non è computato ai fini del raggiungimento del tetto d'integrazione al fondo rischi previsto dalla vigente normativa.

     2. Il limite massimo di intervento per ciascun consorzio è di lire 1.000 milioni.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il 1995 la spesa di lire 5.000 milioni.]

 

     Art. 11. Integrazione fondi rischi consorzi piccole e medie imprese commerciali e artigiane. [12]

     [1. Per le finalità di cui agli articoli 82 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, correlate all'integrazione dei fondi rischi dei consorzi costituiti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese commerciali della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 2.000 milioni.]

 

CAPO III

Modalità di erogazione dei contributi e rispetto della normativa comunitaria

 

     Art. 12. Modalità erogazione contributi. [13]

     [1. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente titolo, per i nuovi consorzi relativi alle imprese dei settori dell'agricoltura, pesca, turismo, trasporti e servizi, sono determinate con decreto del competente Assessore regionale.]

 

     Art. 13. Rispetto normativa comunitaria in materia di aiuti. [14]

     [1. I finanziamenti di cui al presente titolo si intendono subordinati al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.]

 

     Art. 14. Integrazione risorse finanziarie regionali con fondi comunitari. [15]

     [1. Al fine del conseguimento delle finalità del presente titolo, le risorse finanziarie della Regione possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea.]

 

     Art. 15. Norma finanziaria. [16]

     [1. All'onere derivante dall'applicazione del presente titolo, valutato in lire 33.600 milioni per l'anno 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1996 e 1997, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1995-1997 codice 2001.]

 

TITOLO II

Norme interpretative e di modifica di leggi regionali

 

     Art. 16. Applicazione provvidenze per le aziende danneggiate nei comuni di Licata, Sciacca, Barrafranca e Mazzarino.

     1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, si considerano validamente prodotte le domande accompagnate da perizia giurata, resa entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 25 del 1993, comprendenti la descrizione analitica o quantitativa dei danni subiti. A richiesta degli Assessorati regionali competenti può essere prodotta integrazione documentaria.

 

     Art. 17. Anticipazioni provvidenze legge n. 64/1986 concernente l'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

     1. I benefici di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, sono estesi anche a quelle imprese che abbiano in precedenza presentato domanda di finanziamento a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata perfezionata contrattualmente l'operazione.

     2. L'intervento contributivo in conto interessi avrà carattere anticipatorio e, pertanto, quando le singole operazioni saranno ammesse alle agevolazioni di cui alla richiamata legge n. 64 del 1986 e saranno erogati i relativi contributi, cesseranno gli effetti del presente intervento e gli istituti di credito dovranno rimborsare

all'Amministrazione regionale l'ammontare degli interessi che saranno liquidati ai sensi della stessa legge n. 64 del 1986.

 

     Art. 18. Elaborazione programma triennale sviluppo cooperativo 1992- 1994.

     1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 6, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, in deroga al disposto di cui agli articoli 1, 2 e 17 della legge regionale 23 maggio 1991 n. 36, ad elaborare il programma triennale di sviluppo cooperativo 1992-1994, sulla base di piani di riparto annuali, da sottoporre al parere obbligatorio della Commissione regionale della cooperazione, di cui alla legge regionale 30 giugno 1956, n. 42, nei quali l'importo dei contributi, correlati alle istanze ammissibili, è ridotto proporzionalmente in ragione delle risorse finanziari disponibili.

 

     Art. 19. Estensione benefici artt. 113 e 114 legge regionale n. 25/1993.

     1. Le agevolazioni di cui agli articoli 113 e 114 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si applicano anche in favore delle imprese cooperative ed a quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, operanti nei settori della ristorazione collettiva e dei servizi reali alle aziende pubbliche e/o private.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[8] Periodo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[9] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[12] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[13] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[14] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.

[16] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 21 settembre 2005, n. 11.