§ 1.3.54 - L.R. 19 maggio 1988, n. 6.
Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:19/05/1988
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. La Regione siciliana, nello svolgimento della propria azione politico-amministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali [...]
Art. 2.      1. Il piano regionale di sviluppo economico-sociale ha previsione triennale e trova riscontro nei bilanci della Regione. Esso indica gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, i [...]
Art. 3.      1. Il piano si realizza attraverso i progetti di attuazione e contiene, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, le linee e gli indirizzi ai quali debbono adeguarsi i progetti. Precisa l'entità [...]
Art. 4.      1. Il piano è trasmesso alle province regionali, le quali devono con delibera di consiglio, far pervenire entro sessanta giorni le proprie osservazioni e proposte, sentiti i comuni ricompresi [...]
Art. 5.      1. Il piano, corredato delle osservazioni e delle proposte formulate dalle province regionali e del parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 15, è [...]
Art. 6.      1. Il piano è esaminato dalla competente commissione legislativa permanente ed è sottoposto all'Assemblea regionale per l'approvazione.
Art. 7.      1. I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla Giunta regionale con la previsione della relativa dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione, nonché con [...]
Art. 8.      1. I singoli progetti di attuazione e gli altri strumenti programmatori debbono essere accompagnati da una scheda che ne espliciti i criteri di economicità e coerenza al piano.
Art. 9.      1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Presidente della Regione predispone la relazione annuale sulle modalità ed i tempi di attuazione degli atti di programmazione.
Art. 10.      1. Gli schemi del piano e degli altri strumenti programmatori a carattere generale sono predisposti dal Presidente della Regione che all'uopo si avvale, oltre che della direzione regionale della [...]
Art. 11.      1. La direzione regionale della programmazione, di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazione, ed all'articolo 13 della legge [...]
Art. 12.      1 . Ai lavori dei gruppi di cui all'articolo 1 1 possono essere invitati a partecipare, anche per singole sedute, secondo le modalità da determinarsi nel decreto di costituzione, funzionari [...]
Art. 13.      1. La predisposizione dei progetti di attuazione e dei documenti programmatori di cui all'articolo 7, comma 2, è coordinata dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale dallo stesso [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      1. La direzione della programmazione è ordinata in gruppi di lavoro.
Art. 24.      1. Sono abrogati i titoli I e II della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 nonché le disposizioni del titolo III della stessa incompatibili con la presente legge.
Art. 25.      1. Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sarà presentato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.      1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo [...]


§ 1.3.54 - L.R. 19 maggio 1988, n. 6.

Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

(G.U.R. n. 23 del 21 maggio 1988).

 

Art. 1.

     1. La Regione siciliana, nello svolgimento della propria azione politico-amministrativa, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso degli enti locali territoriali ed in raccordo con le forze sociali ed economiche operanti nell'ambito della Regione, adotta il metodo della programmazione.

     2. La programmazione regionale tende alla razionale valorizzazione delle risorse materiali, ambientali ed umane dell'Isola ed alla trasformazione e al miglioramento delle strutture socioeconomiche, al fine di conseguire la massima occupazione, la piena valorizzazione del lavoro siciliano ed equilibrati incrementi di reddito, nonché il superamento degli squilibri economici settoriali e territoriali all'interno della Regione e nei confronti della comunità nazionale.

     3. Gli strumenti di programmazione e di gestione di competenza degli enti regionali devono essere riferiti alle prescrizioni e agli indirizzi del piano di cui all'articolo 2.

 

     Art. 2.

     1. Il piano regionale di sviluppo economico-sociale ha previsione triennale e trova riscontro nei bilanci della Regione. Esso indica gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, i tempi di attuazione e la spesa complessiva occorrente, nonché i criteri e gli strumenti per la verifica dei risultati.

     2. Il piano considera tutte le risorse finanziarie di cui la Regione può disporre, coordinando quelle proprie e quelle derivanti da interventi ordinari e straordinari dello Stato, delle comunità sovranazionali e di altri enti.

     3. Il piano destina altresì le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi proposti attraverso i progetti di attuazione di cui all'articolo 3.

     4. Il piano, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, indica le linee fondamentali dell'uso del territorio ed identifica i criteri per la localizzazione degli interventi.

 

     Art. 3.

     1. Il piano si realizza attraverso i progetti di attuazione e contiene, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, le linee e gli indirizzi ai quali debbono adeguarsi i progetti. Precisa l'entità e i criteri di spesa nei settori non oggetto di programmi particolari.

     2. Il piano, al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e gestione del bilancio, si articola in programmi annuali.

 

     Art. 4.

     1. Il piano è trasmesso alle province regionali, le quali devono con delibera di consiglio, far pervenire entro sessanta giorni le proprie osservazioni e proposte, sentiti i comuni ricompresi nel loro territorio.

     2. Le osservazioni e le proposte sono inviate alla direzione regionale della programmazione.

 

     Art. 5.

     1. Il piano, corredato delle osservazioni e delle proposte formulate dalle province regionali e del parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 15, è presentato all'Assemblea regionale dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è approvato con legge regionale.

 

     Art. 6.

     1. Il piano è esaminato dalla competente commissione legislativa permanente ed è sottoposto all'Assemblea regionale per l'approvazione.

     2. I progetti di attuazione di cui all'articolo 7 sono sottoposti al parere delle commissioni legislative permanenti competenti per materia e trasmessi alla commissione di cui al comma 1, la quale esprime parere sulla compatibilità con gli obiettivi generali del piano e sulla relativa copertura finanziaria. Il parere sui progetti di attuazione è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

     3. Sulla base di apposita relazione del Governo, la commissione di cui al comma 1 verifica, almeno semestralmente, lo stato di avanzamento dei progetti di attuazione del piano. Accerta altresì la compatibilità, nei contenuti e nelle procedure, tra i disegni di legge e gli indirizzi fissati dagli strumenti della programmazione. Formula, inoltre, proposte e adotta iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente agli obiettivi, ai contenuti e alle procedure della programmazione.

 

     Art. 7.

     1. I progetti di attuazione del piano sono approvati dalla Giunta regionale con la previsione della relativa dotazione finanziaria, delle procedure e dei tempi di realizzazione, nonché con l'indicazione delle linee essenziali delle leggi eventualmente necessarie per la loro attuazione.

     2. Con le stesse modalità sono approvati tutti i documenti programmatori regionali previsti dalla legislazione vigente o richiesti da piani di settore o da prescrizioni della programmazione nazionale, dell'intervento per il Mezzogiorno e della Comunità economica europea. Gli schemi dei documenti programmatori rivolti ad impegnare la spesa extraregionale sono inviati alla competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale per il parere di cui all'articolo 6, comma 2.

     3. In conformità delle indicazioni del piano la Giunta regionale approva ogni anno, su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il programma annuale, che deve prevedere anche i programmi di utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2.

     4. Il programma annuale viene presentato all'Assemblea regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

     5. Nello stesso termine viene presentata all'Assemblea regionale la nota di aggiornamento del piano, elaborata con le stesse modalità e procedure del piano, sulla base delle nuove realtà ed esigenze manifestatesi nel corso del periodo di validità del piano medesimo.

 

     Art. 8.

     1. I singoli progetti di attuazione e gli altri strumenti programmatori debbono essere accompagnati da una scheda che ne espliciti i criteri di economicità e coerenza al piano.

     2. A tal fine è costituito presso la Presidenza della Regione, alle dirette dipendenze del Presidente ed a supporto delle strutture che provvedono alla redazione dei progetti di attuazione, un nucleo di valutazione, composto da personale dell'Amministrazione regionale che abbia particolare competenza ed esperienza professionale in materia economico- finanziaria e tecnica.

     3. I componenti del suddetto nucleo vengono nominati con decreto del Presidente della Regione, che stabilisce anche le modalità di strutturazione interna dello stesso.

 

     Art. 9.

     1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Presidente della Regione predispone la relazione annuale sulle modalità ed i tempi di attuazione degli atti di programmazione.

     La relazione viene esaminata in una sessione speciale del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, sottoposta alla deliberazione della Giunta regionale e trasmessa, insieme con le considerazioni del Consiglio medesimo, alla competente commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 10.

     1. Gli schemi del piano e degli altri strumenti programmatori a carattere generale sono predisposti dal Presidente della Regione che all'uopo si avvale, oltre che della direzione regionale della programmazione, di un comitato tecnico-scientifico composto da sette docenti universitari o esperti in discipline attinenti alla programmazione economica. Il comitato è presieduto dallo stesso Presidente della Regione. Ne fanno altresì parte di diritto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il direttore regionale della programmazione ed il direttore regionale del bilancio e del tesoro.

     2. Il direttore regionale della programmazione esercita altresì le funzioni di segretario.

     3. Il segretario assicura i necessari raccordi con gli uffici dell'Amministrazione regionale.

     4. Ai componenti del comitato che non ne facciano parte in relazione alla carica o alla qualifica rivestita, si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 16. Il comitato è costituito, sentita la Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione, che ne fissa i compensi. Esso dura in carica tre anni.

 

     Art. 11.

     1. La direzione regionale della programmazione, di cui all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazione, ed all'articolo 13 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, ferme restando le competenze ivi previste, coadiuva il Presidente della Regione nell'attività di coordinamento dei rapporti relativi con gli organi ed uffici della Regione, dello Stato, della Comunità europea e con gli enti statali, regionali e locali.

     2. Al fine di assicurare alla direzione regionale della programmazione il necessario supporto di analisi ed elaborazione occorrente per la predisposizione del piano nonché dei programmi e progetti di cui alla presente legge, il Presidente della Regione può promuovere la costituzione di gruppi di lavoro a tempo determinato di funzionari regionali e di esperti estranei all'Amministrazione.

     3. Le finalità di cui al comma 2 possono essere perseguite anche mediante la stipula di convenzioni con università o istituti pubblici di ricerca.

     4. [Il numero degli esperti di cui al quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, è ridotto a cinque] [1].

 

     Art. 12.

     1 . Ai lavori dei gruppi di cui all'articolo 1 1 possono essere invitati a partecipare, anche per singole sedute, secondo le modalità da determinarsi nel decreto di costituzione, funzionari regionali o di enti dipendenti o controllati dalla Regione o dallo Stato, il cui intervento sia ritenuto utile in relazione ad esigenze emerse nel corso dei lavori.

     2. Ai componenti dei gruppi ed ai partecipanti alle sedute a termini del comma 1, sono corrisposti, oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica di direttore regionale, gettoni di presenza determinati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22.

 

     Art. 13.

     1. La predisposizione dei progetti di attuazione e dei documenti programmatori di cui all'articolo 7, comma 2, è coordinata dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale dallo stesso designato.

 

          Art. 14. [2]

 

     Art. 15. [3]

 

     Art. 16. [4]

 

     Art. 17. [5]

 

     Art. 18. [6]

 

     Art. 19. [7]

 

     Art. 20. [8]

 

     Art. 21. [9]

 

     Art. 22. [10]

 

     Art. 23.

     1. La direzione della programmazione è ordinata in gruppi di lavoro.

     2. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta i provvedimenti per la composizione dei gruppi di lavoro della direzione. A tal fine, per i dirigenti tecnici, attingerà prioritariamente al ruolo provvisorio di cui all'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

 

     Art. 24.

     1. Sono abrogati i titoli I e II della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16 nonché le disposizioni del titolo III della stessa incompatibili con la presente legge.

     2. Dalla data di approvazione dei progetti di attuazione del primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sono abrogate le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni legislative permanenti competenti per materia su atti di programmazione della Giunta regionale, del Presidente della Regione o degli Assessori.

 

     Art. 25.

     1. Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale sarà presentato entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 26.

     1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 1.500 milioni annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.00 - Fondi destinati al finanziamento del progetto strategico «A» - Riforma istituzionale ed amministrativa della Regione.

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 122 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.