§ IV.6.27 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.
Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:25/02/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità e destinatari).
Art. 2.  (Istituzione, sedi e funzioni).
Art. 3.  (Composizione).
Art. 4.  (Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per l’artigianato e assistenza alle attività produttive).
Art. 5.  (Istituzione, sede e funzioni).
Art. 6.  (Composizione).
Art. 7.  (Organizzazione e funzionamento dell’ufficio della Commissione regionale per l’artigianato).
Art. 8.  (Durata - Insediamento).
Art. 9.  (Funzionamento).
Art. 10.  (Decadenza dei componenti – Sostituzione).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato).
Art. 13.  (Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane).
Art. 14.  (Natura costitutiva delle iscrizioni).
Art. 15.  (Domanda d’iscrizione, modificazione e cancellazione).
Art. 16.  (Procedure d’iscrizione, modificazione e cancellazione).
Art. 17.  (Sistema informativo e snellimento delle procedure).
Art. 18.  (Diritti d’iscrizione e di segreteria Tassa di concessione regionale).
Art. 19.  (Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato).
Art. 20.  (Procedimento di verifica degli iscritti).
Art. 21.  (Revisione periodica dell’Albo).
Art. 22.  (Iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio).
Art. 23.  (Interventi a tutela della professionalità degli artigiani).
Art. 24.  (Iniziative per favorire l’emersione del lavoro non regolare).
Art. 25.  (Sanzioni amministrative).
Art. 26.  (Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dell’artigianato in ambito provinciale).
Art. 27.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 28.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 29.  (Abrogazioni).


§ IV.6.27 - L.R. 25 febbraio 2005, n. 6. [1]

Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane.

(B.U. 1 marzo 2005, n. 33).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e destinatari).

     1. La Regione Puglia riconosce il ruolo sociale ed economico dell’artigianato e, nell’ambito dei principi di cui all’articolo 45, comma 2, della Costituzione, all’articolo 11, comma 6, dello Statuto della Regione, alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), al titolo I della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale), e secondo quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione, attua provvedimenti per:

     a) l’organizzazione e il funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori artigiani;

     b) l’esercizio delle funzioni relative all’istituzione e tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

     2. La Regione riserva distinta considerazione giuridica e amministrativa all’artigianato nell’ambito dei provvedimenti assunti.

 

TITOLO II

COMMISSIONI PROVINCIALI E REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

     Art. 2. (Istituzione, sedi e funzioni).

     1. In ogni capoluogo di provincia è istituita la Commissione provinciale per l’artigianato e, ove necessario, può avere sede presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

     2. Compete alle Commissioni provinciali per l’artigianato:

     a) provvedere alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e delle separate sezioni degli stessi per i consorzi e le società consortili artigiane, nonché alla loro revisione nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti;

     b) deliberare sulle iscrizioni delle imprese artigiane negli albi provinciali, dei consorzi e società consortili artigiane nelle separate sezioni e sulle relative modificazioni e sulla cancellazione dai medesimi, nei casi di perdita dei requisiti previsti agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 443/1985;

     c) eseguire accertamenti, anche d’ufficio, sul possesso dei requisiti artigiani da parte di imprese non iscritte all’Albo o sulla perdita di questi da parte di imprese, consorzi e società consortili qualificati artigiani;

     d) provvedere con proprie deliberazioni, vincolanti ai fini previdenziali, assistenziali e dell’assicurazione obbligatoria contro l’infortunio e le malattie professionali, all’iscrizione, modificazione e cancellazione dagli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) e alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani), e successive modificazioni e integrazioni;

     e) pubblicare periodicamente una relazione sulla situazione dell’artigianato nella provincia e sull’attività svolta nel settore;

     f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali e territoriali in merito ai problemi dell’artigianato anche con interventi specifici finalizzati all’emersione del lavoro non regolare;

     g) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi statali e regionali.

 

     Art. 3. (Composizione).

     1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono costituite con atto del Dirigente del Settore artigianato e sono composte:

     a) da sei titolari di imprese artigiane, per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte all’Albo artigiani fino a diecimila imprese, da sette titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte all’Albo artigiani da diecimilauno a ventimila imprese, da otto titolari di imprese artigiane per le Commissioni nella cui provincia risultano iscritte all’Albo artigiani oltre ventimila imprese, operanti nel territorio della provincia da almeno tre anni consecutivi e iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge 443/1985, designati dalle associazioni regionali di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e regolarmente costituite e operanti nella provincia;

     b) da un rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

     c) da un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

     d) da un rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);

     e) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella Provincia;

     f) da tre esperti designati dalle associazioni regionali di categoria più rappresentative e presenti nel CNEL.

     2. Per la determinazione del numero dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1, gli uffici di cui all’articolo 4 certificano la consistenza complessiva delle imprese iscritte nei rispettivi albi provinciali risultante all’ultimo giorno del mese immediatamente precedente a quello di costituzione delle Commissioni.

     3. I componenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono attribuiti a ciascuna associazione regionale di categoria, in rapporto proporzionale alla rappresentatività delle stesse in ambito provinciale, con separato atto dirigenziale del Dirigente del Settore artigianato.

 

     Art. 4. (Organizzazione e funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per l’artigianato e assistenza alle attività produttive).

     1. L’organizzazione e il funzionamento degli uffici delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

 

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

     Art. 5. (Istituzione, sede e funzioni).

     1. E’ istituita la Commissione regionale per l’artigianato che ha sede nel capoluogo di Regione.

     2. Alla Commissione regionale per l’artigianato compete:

     a) decidere in via definitiva sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato, secondo quanto previsto dall’articolo 19;

     b) coordinare il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle Commissioni provinciali;

     c) elaborare pareri, anche su richiesta delle Commissioni provinciali, per un’uniforme valutazione nel territorio della Regione di casi controversi;

     d) svolgere una funzione d’informazione e di coordinamento delle Commissioni provinciali per assicurare omogeneità d’indirizzo nell’attività di tenuta degli albi;

     e) svolgere ogni altro incarico attribuito dalla legge o dai regolamenti regionali e i compiti demandati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Composizione).

     1. La Commissione regionale per l’artigianato è costituita con atto del Dirigente del Settore artigianato ed è composta:

     a) da un componente designato dal Presidente della Giunta regionale, che assume la carica di Presidente;

     b) da cinque esperti in materie giuridiche e del settore artigianato designati dalle associazioni regionali di categoria rappresentate nel CNEL;

     c) da un rappresentante della Direzione regionale del lavoro;

     d) da un rappresentante della Direzione regionale dell’INPS;

     e) da un rappresentante della Direzione regionale dell’INAIL;

     f) da un rappresentante designato, di comune accordo, dalle associazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che operano nella regione.

 

     Art. 7. (Organizzazione e funzionamento dell’ufficio della Commissione regionale per l’artigianato).

     1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio della Commissione regionale per l’artigianato sono disposti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale 1/2004, che deve essere adottato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

 

NORME COMUNI

 

     Art. 8. (Durata - Insediamento).

     1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato durano in carica di norma cinque anni e comunque non oltre la fine della legislatura regionale.

     2. Il quinquennio decorre dalla data di insediamento delle Commissioni.

     3. Alla scadenza le Commissioni continuano a espletare le proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove.

     4. La designazione dei membri di cui agli articoli 3 e 6 deve essere comunicata al Settore regionale per l’artigianato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Entro i successivi quindici giorni il Dirigente del Settore medesimo procede alla valida costituzione delle Commissioni provinciali e regionale.

     5. Il componente artigiano più anziano provvede all’insediamento e alla convocazione delle Commissioni provinciali ponendo all’ordine del giorno della seduta l’elezione del Presidente e del Vice Presidente tra gli stessi componenti.

     6. Le Commissioni provinciali eleggono il Presidente scegliendolo tra i membri di cui all’articolo 3, lettera a).

     7. La Commissione regionale elegge nella seduta d’insediamento il Vice Presidente.

 

     Art. 9. (Funzionamento).

     1. Alla convocazione delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato provvede il Presidente, salvo quanto previsto per l’ insediamento delle Commissioni provinciali.

     2. L’avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato non meno di cinque giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.

     3. L’ordine del giorno è formulato dai Presidenti delle Commissioni tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri. L’iscrizione di diritto di affari all’ordine del giorno può avvenire su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri della Commissione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

     4. Per la validità delle riunioni delle Commissioni in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno cinque componenti per le Commissioni provinciali e di almeno tre per la Commissione regionale. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti tra i presenti. Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     5. Le Commissioni, eccezionalmente e solo per specifiche esigenze, possono organizzarsi in gruppi di lavoro a carattere temporaneo, salvo preventiva autorizzazione del Dirigente del Settore artigianato.

 

     Art. 10. (Decadenza dei componenti – Sostituzione).

     1. I componenti delle Commissioni decadono dall’ufficio in caso di:

     a) perdita dei prescritti requisiti;

     b) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione;

     c) assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive.

     2. Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del Dirigente del Settore artigianato, su segnalazione del Presidente della Commissione ovvero del Vice Presidente se interessato all’atto è il Presidente.

     3. I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato secondo le modalità previste dall’articolo 8.

     4. Se a dimettersi da componente è il Presidente delle Commissioni provinciali o i Vice Presidenti, la nuova elezione deve avvenire solo dopo la relativa sostituzione.

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che provvede per il tramite del Settore artigianato.

     2. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento delle Commissioni provinciali e della Commissione regionale, di grave disservizio o di reiterate irregolarità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’artigianato, può nominare un commissario straordinario, che esercita provvisoriamente tutte le funzioni proprie della Commissione interessata.

     3. Nel relativo decreto il Presidente della Giunta regionale deve indicare la durata del commissariamento, che non può superare i sei mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita, a norma di legge.

 

     Art. 12. (Rimborsi spese e competenze a favore dei componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato).

     1. Ai componenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato, nominati ai sensi della presente legge, è dovuta un’indennità di presenza di euro 41,32 lordi, rivalutabili annualmente nel rispetto dell’inflazione programmata, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute.

     2. Con apposito atto il Dirigente del Settore artigianato provvede a disciplinare i criteri per la predisposizione dei calendari annuali delle riunioni.

     3. A coloro che risiedono in un comune della Regione diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio.

     4. La Regione stipula un’apposita polizza cumulativa contro i rischi da infortuni e per la responsabilità civile e patrimoniale nell’esercizio delle proprie funzioni a favore di tutti i componenti le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e per coloro di cui al comma 3 un’ulteriore polizza assicurativa (rischio Casco) per i danni subiti dall’autoveicolo in caso di incidente durante il viaggio.

     5. Le relative spese sono imputate al pertinente capitolo di spesa del bilancio di previsione.

 

TITOLO III

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 13. (Istituzione Albo provinciale delle imprese artigiane).

     1. In ogni provincia della Regione è istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane e apposita separata sezione.

     2. Sono tenute a iscriversi all’Albo tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa principale nel territorio della provincia. Per le imprese artigiane esercitate in forma ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.

     3. Hanno diritto a iscriversi al predetto Albo le società a responsabilità limitata di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati).

     4. Nell’apposita separata sezione dell’Albo possono essere iscritti i consorzi, le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo o tra imprese artigiane già iscritte al predetto Albo e imprese industriali di minori dimensioni, così come previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge 443/1985 e tra imprese artigiane ed enti pubblici.

     5. E’ fatto obbligo alle imprese artigiane di comunicare con relativa domanda ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto o di presentare domanda di cancellazione dall’Albo per cessazione attività ovvero per perdita dei requisiti di legge con le procedure di cui all’articolo 16.

     6. Le imprese già iscritte nell’Albo di cui alla legge regionale 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato), sono di diritto iscritte nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 all’atto di entrata in vigore della presente legge, senza alcuna altra formalità.

     7. Gli albi sono di proprietà della Regione, pubblici e chiunque può prenderne visione e ottenerne copia, previo rimborso dei costi e il pagamento dei diritti di segreteria.

     8. Le Commissioni provinciali, ai fini di un migliore coordinamento sul territorio provinciale, trasmettono, annualmente e senza alcun onere, ai Comuni e alle associazioni di categoria provinciali l’elenco complessivo degli iscritti all’Albo.

     9. La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l’artigianato sono autorizzate, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), a trattare, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 14. (Natura costitutiva delle iscrizioni).

     1. L’iscrizione all’Albo o alla separata sezione del medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

     2. Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non siano iscritti all’Albo o nella separata sezione dello stesso.

     3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato e pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da un’impresa o soggetto iscritto all’Albo.

     4. L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 25.

 

     Art. 15. (Domanda d’iscrizione, modificazione e cancellazione).

     1. Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per l’artigianato e Comuni, la domanda per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove prevista, denuncia d’inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla data d’inizio dell’attività, al Comune dove ha sede l’impresa ovvero dove svolge la propria attività.

     2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

     3. Il Comune trattiene la domanda agli effetti dell’istruttoria e della certificazione di cui all’articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

     4. L’istruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l’impresa:

     a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci delle società iscrivibili all’Albo;

     b) la sede dove viene svolta l’attività;

     c) la natura dell’attività esercitata e la relativa posizione fiscale dell’impresa;

     d) la data di effettivo inizio dell’attività;

     e) il possesso da parte dell’impresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d’igiene e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività artigiana;

     f) il carattere e l’entità della partecipazione tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dell’imprenditore e dei soci impegnati nella stessa attività;

     g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati nell’impresa, nonché degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale;

     h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.

     5. Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con allegata copia dell’intera istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla Commissione provinciale competente per territorio.

     6. La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dell’annotazione nel Registro delle imprese.

     7. Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia d’inizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede l’impresa ovvero dove viene svolta l’attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per l’iscrizione.

     8. L’istruttoria della domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l’impresa:

     a) i dati relativi all’impresa iscritta all’Albo;

     b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche fiscale;

     c) il possesso, ove prescritto per la natura della modifica, da parte dell’impresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d’igiene e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti artigiani;

     d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.

     9. L’istruttoria della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l’impresa:

     a) i dati relativi all’impresa iscritta all’Albo;

     b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche fiscale;

     c) l’avvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze eventualmente in possesso dell’impresa;

     d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda.

     10. Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per l’iscrizione.

     11. Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso periodo le domande d’iscrizione, modificazione e cancellazione possono essere presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per l’artigianato.

     12. Tutte le domande differenti da quelle indicate nel presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio.

 

     Art. 16. (Procedure d’iscrizione, modificazione e cancellazione).

     1. Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dell’articolo 7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero per integrare la documentazione.

     2. Le domande d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell’industria, commercio e artigianato per la presentazione delle domande d’iscrizione al Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni per l’artigianato e le Camere di commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l’acquisizione di notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell’Albo e dell’esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato.

     3. Le Commissioni, nell’esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti la tenuta dell’Albo, ai sensi della legge 443/1985, e degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di qualifica artigiana, adottano delibera vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e dell’assicurazione obbligatoria contro l’infortunio e le malattie professionali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 443/1985.

     4. Le Commissioni, all’atto dell’iscrizione, modificazione e cancellazione dell’impresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche allo scopo di definire l’insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali, assistenziali e dell’assicurazione obbligatoria contro l’infortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dell’impresa con dipendenti nel settore dell’artigianato agli effetti dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

     5. La Commissione provinciale per l’artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all’impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell’integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.

     6. La Commissione provinciale per l’artigianato è tenuta a comunicare al Comune competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione e/o modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all’Albo.

 

     Art. 17. (Sistema informativo e snellimento delle procedure).

     1. La Regione favorisce la semplificazione amministrativa prevedendo l’introduzione di procedure che snelliscano l’iter d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, anche mediante l’istituto dell’autocertificazione previsto dalle leggi vigenti. Allo stesso fine la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra le Commissioni provinciali e i Comuni.

     2. In nessun caso l’autocertificazione può sostituire la certificazione comunale di cui all’articolo 15 che riveste natura accertativa.

     3. La Regione procede all’attivazione di un sistema informativo dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo regionale, attraverso l’automazione delle diverse procedure amministrative riguardanti le imprese artigiane. Detto sistema, sviluppato attraverso uno specifico modulo dell’infrastruttura telematica di base della Rete unitaria della Pubblica amministrazione regionale (RUPAR), interagisce con la rete informatica delle Camere di commercio.

 

     Art. 18. (Diritti d’iscrizione e di segreteria Tassa di concessione regionale).

     1. I diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 (Norme per l’aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche e integrazioni, spettano interamente alla Camera di Commercio territorialmente competente per le spese di tenuta dell’Albo artigiani, comprese quelle previste per i componenti delle Commissioni provinciali per l’artigianato [2].

     1 bis La tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) e successive modifiche e integrazioni, dovuta per l’iscrizione all’Albo imprese artigiane spettano alla Regione e sono introitate nel pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale [3].

 

     Art. 19. (Ricorsi contro i provvedimenti delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato).

     1. Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l’artigianato in materia d’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 7, quinto comma, della legge 443/1985, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della relativa deliberazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e dagli organismi indicati al comma 4 dell’articolo 7 della legge 443/1985.

     2. Il ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato, redatto in bollo, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa e inviato in copia alla Commissione provinciale per l’artigianato competente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

     3. I ricorsi alla Commissione regionale per l’artigianato sono regolati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modificazioni e integrazioni, per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Pertanto, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l’artigianato avverso la deliberazione della Commissione provinciale senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso s’intende respinto a tutti gli effetti; contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 443/1985.

     4. Le Commissioni provinciali provvedono d’ufficio a eseguire le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni conseguenti alle decisioni della Commissione regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dandone notizia al Registro delle imprese della Camera di commercio.

     5. La rappresentanza in giudizio è assunta, di norma, dal competente Settore legale regionale.

 

     Art. 20. (Procedimento di verifica degli iscritti).

     1. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 443/1985, la Commissione provinciale può disporre accertamenti d’ufficio.

     2. Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all’articolo 15, comma 7, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all’impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

     3. L’impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento o della notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita.

     4. La decisione della Commissione, previa audizione dell’impresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

     5. Le Direzioni provinciali del lavoro, gli Istituti previdenziali, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell’esercizio delle loro funzioni, riscontrino l’insussistenza, la modificazione o la perdita di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, prima di adottare i provvedimenti di competenza nei termini previsti dalla normativa in vigore, compresi i provvedimenti di variazione d’ufficio della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 335/1995, ne danno comunicazione alle Commissioni, che sono tenute a disporre accertamenti d’ufficio.

     6. Qualora dagli accertamenti d’ufficio risulti confermata la mancanza di uno o più requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all’impresa interessata con le stesse modalità di cui al comma 2. Si applicano altresì i commi 3 e 4 .

     7. Ove invece è confermato il possesso dei requisiti di legge ovvero risultano modificazioni nello stato di fatto e di diritto effettuate in violazione dell’articolo 15, comma 7, senza però che siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, la Commissione provinciale è ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall’avvenuta ricezione da parte dell’impresa della contestazione scritta.

     8. Delle decisioni adottate dalla Commissione, che fanno stato a ogni effetto, è informato anche l’organismo che ha effettuato la comunicazione entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 21. (Revisione periodica dell’Albo).

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 3, della legge 443/1985, la Commissione provinciale per l’artigianato effettua ogni cinque anni la revisione d’ufficio delle imprese iscritte all’Albo.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per l’artigianato effettua la prima revisione entro ventiquattro mesi dalla data d’insediamento.

     3. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale programma un piano di revisione, coordinato dalla Commissione regionale per l’artigianato, che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai Comuni. Compete alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato, con proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento e fissare gli oneri a carico della Regione.

     4. La Commissione provinciale, sulla base degli accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d’ufficio dandone comunicazione ai fini dell’annotazione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

     5. Alle imprese che risultano non aver presentato domanda di modificazione o cancellazione si applicano le sanzioni di cui all’articolo 25.

 

     Art. 22. (Iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio).

     1. La Commissione provinciale per l’artigianato ha il dovere-potere di procedere d’ufficio all’iscrizione all’Albo delle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l’iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda.

     2. La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine all’esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

     3. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime d’iscrizione all’Albo, gli enti e le autorità indicate nell’articolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per l’artigianato, le risultanze dei loro accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte delle imprese che non risultano iscritte all’Albo.

     4. Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo l’avvenuta iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di ditte in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per la qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare alla Commissione le relative posizioni.

     5. La Commissione provinciale per l’artigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e d’istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere informati dell’avvio della procedura per l’iscrizione d’ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’informazione.

     6. La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla data nella quale è pervenuta l’informazione all’interessato.

     7. La delibera d’iscrizione d’ufficio all’Albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge.

     8. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, alla competente sede dell’INPS, all’ente e all’autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all’avvio della procedura d’iscrizione d’ufficio.

     9. La Commissione provinciale per l’artigianato ha altresì il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare d’ufficio la posizione delle imprese dall’Albo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi.

     10. Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il provvedimento d’iscrizione, modificazione e cancellazione d’ufficio dall’Albo artigiani si applicano le sanzioni di cui all’articolo 25, salvo quelle per cui i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti sanzionatori .

 

     Art. 23. (Interventi a tutela della professionalità degli artigiani).

     1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono tenute a raccogliere e a verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine all’esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, di quelli previsti dalle leggi di settore di attività artigianali, nonché di quelli previsti dalla presente legge per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

     2. Le Commissioni, esaminate le segnalazioni e acquisiti gli idonei elementi di valutazione, trasmettono, entro sessanta giorni, la documentazione con una propria relazione sia ai Comuni per l’irrogazione delle relative sanzioni previste dalla presente legge e dalle leggi di settore di attività artigianali, con contestuale adozione di provvedimenti tesi a far cessare l’attività abusiva, che alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, contributiva e sanitaria.

 

     Art. 24. (Iniziative per favorire l’emersione del lavoro non regolare).

     1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato sono tenute a collaborare con gli organismi istituiti per l’emersione del lavoro non regolare ai sensi dell’articolo 78 della legge 23 dicembre1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

     2. Nell’ambito di tale attività le Commissioni provinciali, previa intesa con gli organismi sopra indicati, svolgono un ruolo propositivo nella risoluzione dei vari aspetti del fenomeno nel settore artigianato.

 

     Art. 25. (Sanzioni amministrative).

     1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

     a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive dei prescritti requisiti per l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00;

     b) in caso di omessa presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i requisiti per l’iscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 750,00;

     c) in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dell’impresa o di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane per cessazione dell’attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;

     d) in caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che legittimano l’iscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00;

     e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione all’autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00;

     f) in caso di uso, da parte di un’impresa non iscritta all’Albo delle imprese artigiane, di riferimenti all’artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento all’artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti all’Albo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00.

     2. Sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per l’artigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

     3. I rapporti di cui all’articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi all’Ufficio regionale del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per l’istruttoria e l’emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 689/1981.

     4. Ai Comuni, nell’esercizio dell’attività sanzionatoria di cui al presente articolo, spetta forfettariamente la misura pari al 60 per cento dell’importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell’anno dagli stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione.

     5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all’anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione un’elencazione delle infrazioni relative, con l’indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l’esposizione delle spese sostenute per l’esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla Tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione.

     6. Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di previsione e sono utilizzate per le iniziative di cui all’articolo 26.

     7. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 26. (Iniziative delle Commissioni provinciali per la promozione dell’artigianato in ambito provinciale).

     1. Con provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità di utilizzo delle somme introitate ai sensi dell’articolo 25, comma 6.

     2. A ciascuna Commissione provinciale verrà assegnata una somma pari al totale delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse dalla Regione nella provincia di competenza.

     3. Le relative spese sono imputate ad apposito capitolo di spesa istituito dalla presente legge nello stato di previsione del bilancio regionale.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge la Commissione regionale e le Commissioni provinciali sono costituite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2.

     2. La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato è confermata sino all’insediamento delle nuove Commissioni istituite con la presente legge.

     3. Gli uffici regionali di cui agli articoli 4 e 7 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla data del 31 dicembre 2005.

     4. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento in base alle norme vigenti al momento del loro avvio, ancorché abrogate dalla presente legge.

 

     Art. 28. (Disposizioni finanziarie).

     1. All’onere derivante dall’applicazione e attuazione della presente legge per l’anno 2005 si provvede mediante:

Esercizio finanziario 2005

Unità previsionale di base 3.4.2

Capitolo di entrata 3065080 - “Proventi derivanti dai diritti di segreteria e per il rilascio delle relative certificazioni ai sensi dell’articolo 18 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005”

Competenza

euro 450.000,00

Cassa

euro 450.000,00

Unità previsionale di base 4.6.2

Capitolo di spesa 213010 - “Spesa per la costituzione e il funzionamento anno corrente delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato ivi comprese quelle relative ai rapporti con le CCIAA (legge 8 agosto 1985, n. 443 - articoli 4 e 12 - legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005)”

Competenza

euro 750.000,00

Cassa

euro 750.000,00

Unità previsionale di base 3.4.2

Capitolo di entrata 3065085 – “Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato - Riscossione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative Art. 25 legge regionale n. 06 del 25 Febbraio 2005”, collegato al capitolo di spesa di nuova istituzione 213012

Competenza

euro 25.000,00

Cassa

euro 25.000,00

Unità previsionale di base 4.6.2

C.n.i. 213012 ”Spese per iniziative di sostegno e promozione dell’artigianato pugliese - Art.26 legge regionale “n. 06 del 25 Febbraio 2005”, collegato al capitolo di entrata 3065085

Competenza

euro 25.000,00

Cassa

euro 25.000,00.

     2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 29. (Abrogazioni).

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 17 gennaio 1988, n. 2 (Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato);

     b) 4 maggio 1990, n. 18 (Norme urgenti per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato).

 

     La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Per l'abrogazione della presente legge, vedi l'art. 23 della L.R. 5 agosto 2013, n. 24.

[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.