§ VI.1.10 – L.R. 4 dicembre 2001, n. 31.
Disposizioni di carattere tributario.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi
Data:04/12/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della tariffa).
Art. 2.  (Modifica articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14).
Art. 3.  (Tutela dell'affidamento e della buona fede).
Art. 4.  (Veicoli regionali).
Art. 5.  (Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26).


§ VI.1.10 – L.R. 4 dicembre 2001, n. 31.

Disposizioni di carattere tributario.

(B.U. 7 dicembre 2001, n. 178).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

Art. 1. (Oggetto della tariffa).

     1. In attuazione dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Modifica articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14).

     1. L'articolo 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'articolo 36 della l.r. 14/2001.

 

TITOLO II

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

 

     Art. 3. (Tutela dell'affidamento e della buona fede).

     1. In applicazione dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l'archivio regionale degli autoveicoli, qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

     2. Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

 

     Art. 4. (Veicoli regionali).

     1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione [1].

     1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica regionale le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprietà delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché quelle di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione [2].

     1 ter. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al comma 1 bis, i soggetti interessati devono far pervenire alla competente struttura tributaria della Regione apposita istanza corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti [3].

     1 quater. [A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui all’articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (Ordinamento e organizzazione regionale)] [4].

     2. La tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI

 

     Art. 5. (Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26).

     1. La lettera B2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 "Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani" è così sostituita:

     (Omissis).

 

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA’

 

Indicazione degli atti soggetti a tassazione

Tassa di rilascio euro

Tassa annuale euro

1

Concessione per l’apertura l’esercizio di farmacie nei comuni con popolazione

 

 

 

a) fino a 5.000 abitanti

232

82

 

b) da 5.001 a 10.000 abitanti

695

243

 

c) da 10.001 a 15.000 abitanti

1390

420

 

d) da 15.001 a 40.000 abitanti

2222

670

 

e) da 40.001 a 100.000 abitanti

3331

1117

 

f) da 100.001 a 200.000 abitanti

4443

1838

 

g) oltre 200.000 abitanti

6940

2447

 

(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)

 

 

 

Nota:

 

 

 

La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

 

 

 

Analogamente la tassa annuale è dovuta per l’autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell’art. 369 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

 

 

 

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell’art. 116 del citato T.U.

 

 

 

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell’art. 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.

 

 

 

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).

 

 

 

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza.

 

 

 

Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall’ISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.

 

 

2

Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

 

 

 

a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie

1880

940

 

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia

2502

1251

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)

 

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).

 

 

 

Nota:

 

 

 

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.

 

 

 

Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si  effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

 

 

 

Ai sensi dell'art. 196 del TU. Delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura [5]:

 

 

 

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt

 

280

 

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt

 

115

 

Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

 

 

 

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

 

 

 

Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

3

Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):

 

 

 

1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

 

 

 

- se l'istituto ha non più di 50 posti letto

1445

723

 

- se l'istituto ha non più di 100 posti letto

3332

1666

 

- se l'istituto ha più di 100 posti letto

8328

4165

 

2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico

280

140

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e).

 

 

 

Nota:

 

 

 

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria pria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

 

 

 

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.

 

 

 

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

 

 

 

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

 

 

 

Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. n. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.

 

 

 

Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

 

 

4 [6]

Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):

 

 

 

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive

 

 

 

a) alberghi con 5 stelle e lusso

1500

1500

 

b) alberghi con 4 stelle

834

834

 

c) alberghi con 3 stelle

347

347

 

d) alberghi con 2 stelle

251

251

 

e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione:

 

 

 

superiore a 50.000 abitanti

113

113

 

fino a 50.000 abitanti

30

30

 

f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:

 

 

 

superiore a 50.000 abitanti

40

40

 

fino a 50.000 abitanti

15

15

 

2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione:

 

 

 

superiore a 50.000 abitanti

130

130

 

fino a 50.000 abitanti

30

30

 

3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:

 

 

 

superiore a 100.000 abitanti

85

85

 

superiore a 50.000 abitanti

45

45

 

superiore a 10.000 abitanti

30

30

 

fino a 10.000 abitanti

15

15

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27

 

 

 

Nota:

 

 

 

Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

 

 

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.

 

 

 

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. n. 375/1988.

 

 

 

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.

 

 

 

Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè - bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.

 

 

 

Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.

 

 

 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI CACCIA E PESCA

 

Indicazione degli atti soggetti a tassazione

Tassa di rilascio euro

Tassa annuale euro

5

La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:

 

 

 

Art. 53

 

 

 

1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

 

 

 

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

 

 

 

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

 

 

 

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

 

 

 

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'àmbito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

 

 

 

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

 

 

 

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

 

 

 

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

 

 

 

a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;

 

 

 

b) le aziende faunistico-venatorie;

 

 

 

c) le aziende agri-turistico-venatorie;

 

 

 

d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

 

 

 

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

 

 

 

- abilitazione venatoria

65

65

 

- centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

557

557

 

- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)

557

557

 

- aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso

12,53

12,53

 

- autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno

112

112

 

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

 

 

 

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

6

Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:

 

 

 

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi

63

63

 

Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50

32

32

 

Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50

 

 

 

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50

17

 

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

 

 

 

Nota:

 

 

 

Le licenze di tipo A. B. e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.

 

 

 

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

 

 

 

Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale:

 

 

 

per le licenze di tipo A; euro 24

 

 

 

per le licenze di tipo B; euro 13

 

 

 

per le licenze di tipo C; euro 6

 

 

 

da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale.

 

 

 

Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.

 

 

 

Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.

 

 

7

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)

19

19

 

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).

 

 

 

Nota:

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

Indicazione degli atti soggetti a tassazione

Tassa di rilascio euro

Tassa annuale euro

8 [7]

1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

 

 

 

a) campeggi e villaggi turistici

 

 

 

- con quattro stelle

280

280

 

- con tre stelle

170

170

 

- con due stelle, nei comuni con popolazione:

 

 

 

1) superiore a 50.000 abitanti

90

90

 

2) fino a 50.000 abitanti

25

25

 

- con una stella, nei comuni con popolazione:

 

 

 

1) superiore a 50.000 abitanti

40

40

 

2) fino a 50.000 abitanti

15

15

 

b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast

50

50

 

Nota:

 

 

 

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.

 

 

 

Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

9 [8]

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

 

 

 

a) fino a 10.000 abitanti

102

52

 

b) da 10.001 a 20.000 abitanti

200

102

 

c) da 20.001 a 50.000 abitanti

402

200

 

d) da 50.001 a 100.000 abitanti

601

302

 

e) da 100.001 a 500.000 abitanti

1000

501

 

f) oltre 500.000 abitanti

1666

834

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2.

 

 

 

Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.

 

 

 

Nota:

 

 

 

Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.

 

 

 

Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

 

 

 

Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre1936, n. 2523, e dell'art. 9 della legge n. 217/1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.

 

 

 

L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.

 

 

 

In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

 

 

 

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

 

 

 

L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217/1983).

 

 

 

La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

 

 

 

Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT

 

 

 

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

 

 

 

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TRASPORTI

 

Indicazione degli atti soggetti a tassazione

Tassa di rilascio euro

Tassa annuale euro

 

 

 

 

10

Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli(autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:

 

 

 

1) autoservizi con frequenza giornaliera

393

393

 

2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana

237

237

 

3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana

80

80

 

4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo

 

 

 

a) autoservizi con frequenza giornaliera

237

237

 

b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana

144

144

 

c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana

49

49

 

5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione

10

 

 

6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:

 

 

 

a) per il primo giorno di validità

12

 

 

b) per ogni giorno ulteriore di validità

5

 

 

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).

 

 

 

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

 

 

 

Nota:

 

 

 

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.

 

 

 

Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

 

 

 

La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

ARTI E MESTIERI

 

Indicazione degli atti soggetti a tassazione

Tassa di rilascio euro

Tassa annuale euro

11

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti

 

 

 

e mestieri D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).

32

 

 

 


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 13 novembre 2008, n. 32.

[2] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.

[3] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 30 dicembre 2005, n. 20, modificato dall’art. 7 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2017, n. 20, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Vedi l’art. 6 della L.R. 4 dicembre 2003, n. 25.

[6] Le tasse di cui al presente punto sono state soppresse dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[7] Le tasse di cui al presente punto sono state soppresse dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.

[8] Le tasse di cui al presente punto sono state soppresse dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2013, n. 26.