§ 41.6.25 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.6 regioni a statuto ordinario
Data:14/01/1972
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale sono trasferite [...]
Art. 2.      Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonché le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 3.      Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente art. 1, riguardano, tra l'altro
Art. 4.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, [...]
Art. 5.      Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla [...]
Art. 6.      Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra [...]
Art. 7.      Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici [...]
Art. 8.      Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle [...]
Art. 9.      Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei [...]
Art. 10.      Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni [...]
Art. 11.      La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni e statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con [...]
Art. 12.      Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli [...]
Art. 13.      La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data [...]
Art. 14.      Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
Art. 15.      Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle [...]
Art. 16.      Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 14, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli [...]
Art. 17.      Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 14, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli [...]
Art. 18.      Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio [...]
Art. 19.      Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, [...]
Art. 20.      Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, [...]
Art. 21.      La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti [...]
Art. 22.      Il personale dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle funzioni [...]
Art. 23.      Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e [...]
Art. 24.      Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai [...]
Art. 25.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto per quanto [...]


§ 41.6.25 - D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5.

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici.

(G.U. 22 gennaio 1972, n. 19, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario.

     Sono da considerare d'interesse della regione nel cui ambito territoriale si svolgono ed anche se tocchino od attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgersi attività di natura economica relativa al movimento dei viaggiatori o delle merci:

     a) i pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo;

     b) le linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, anche se sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575.

 

          Art. 2.

     Le linee ferroviarie in concessione, quelle in gestione commissariale governativa, nonché le linee ferroviarie secondarie gestite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, a giudizio del Governo della Repubblica, non sono più utili all'integrazione della rete primaria nazionale, possono essere trasferite, con legge dello Stato, alla regione nel cui territorio si svolgono.

 

          Art. 3.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il precedente art. 1, riguardano, tra l'altro:

     a) la concessione all'impianto ed all'esercizio;

     b) l'approvazione dei programmi e dei progetti di massima ed esecutivi delle metropolitane;

     c) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;

     d) la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

     e) le autostazioni dei servizi di linea.

 

          Art. 4.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie, che si svolge nell'ambito territoriale di una regione.

     Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento della gestione governativa dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como in relazione alle esigenze delle regioni interessate, restano ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine alla gestione suddetta.

 

          Art. 5.

     Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna sono trasferite alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio si trovi il porto.

 

          Art. 6.

     Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, trasferite alle Regioni a statuto ordinario con i precedenti articoli 4 e 5 riguardano, tra l'altro:

     la circolazione nelle acque interne, ivi compreso il controllo sui regolamenti comunali per la disciplina della navigazione nei corsi d'acqua che attraversano centri abitati;

     l'esercizio del trasporto per conto proprio e le autorizzazioni per il trasporto per conto terzi;

     l'esercizio di pubblici servizi di linea;

     la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;

     il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;

     la erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

     l'uso delle aree, delle opere, degli impianti ed altre pertinenze delle zone portuali;

     il movimento delle navi nei porti e lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di persona e di merci.

 

          Art. 7.

     Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti ed alle istituzioni ed organizzazioni locali operanti nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

 

          Art. 8.

     Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale relative alle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5.

     S'intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui al precedente primo comma facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

 

          Art. 9.

     Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti, dei veicoli, e dei natanti, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

     Rimane ferma la competenza degli organi statali in materia di trasporto di effetti postali. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti a servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti saranno adottati dopo aver sentito il competente organo regionale.

 

          Art. 10.

     Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, fermo restando quanto previsto con il successivo art. 17, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici non trasferiti alle regioni, concernenti le funzioni amministrative trasferite con il presente decreto e relative ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 13, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerente alle dette funzioni.

 

          Art. 11.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni e statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

     L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

     Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.

 

          Art. 12.

     Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

     Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

     La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

 

          Art. 13.

     La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

     Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somma che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

          Art. 14.

     Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

     a) le Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con esclusione dei centri prove autoveicoli e dispositivi;

     b) gli Ispettori di porto aventi competenza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative trasferite con l'art. 5 del presente decreto.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determinerà il proprio organo od ufficio a cui saranno trasferite le attribuzioni attualmente esercitate dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino inerenti al territorio della Regione Valle d'Aosta.

 

          Art. 15.

     Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 14, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

     1) nel settore dei trasporti ferroviari in concessione:

     Esercitare le funzioni amministrative attualmente svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle linee ferroviarie in concessione;

     2) nel settore del personale delle aziende concessionarie:

     Vigilare sulla esatta applicazione delle norme di leggi e di regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, decidendo sui ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica e determinando la misura delle trattenute sugli stipendi o paghe per risarcimento dei danni arrecati all'azienda, nonché nominare il presidente del consiglio di disciplina;

     3) nel settore della navigazione interna:

     a) rilasciare le concessioni per le occupazioni e gli usi di aree o di altri beni nelle zone portuali fluviali e lagunari;

     b) determinare, d'intesa con i compartimenti marittimi, le zone di navigazione promiscue;

     c) iscrivere, in apposito elenco, le imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;

     d) tenere i registri per l'iscrizione delle navi e dei galleggianti, con il rilascio delle relative licenze di navigazione e provvedere all'aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali; tenere i registri delle navi in costruzione e vigilare su tale costruzione;

     e) provvedere alla rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione.

     Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

     In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

     Lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada e su acque interne, nonché all'autotrasporto di cose, escluse le attribuzioni relative ai trasporti merci di linea di competenza regionale a norma dell'art. 1, lettera b), attualmente esercitate da appositi uffici di ciascuna Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione viene assegnato, per connessione con le altre competenze, agli esistenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Ciò a quando con il provvedimento di riordinamento dei servizi del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, da emanare ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non sarà definitivamente disciplinata l'organizzazione periferica del Ministero medesimo.

 

          Art. 16.

     Il trasferimento alle Regioni degli uffici statali di cui al precedente art. 14, comporta la successione della Regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento.

     La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dall'Amministrazione regionale.

 

          Art. 17.

     Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 14, vengono consegnati alla regione cui l'ufficio viene trasferito, fatta eccezione di quelli relativi al territorio della Regione Valle d'Aosta di cui al secondo comma del medesimo articolo, che saranno trasferiti tempestivamente all'organo od ufficio di cui al comma stesso e fatta eccezione, parimenti, di quelli relativi alle attribuzioni assegnate agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del terzo comma del precedente art. 15.

     La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di cui ai precedenti articoli 1, 4 e 5 e quelli inerenti alle attività delegate con l'articolo 15.

     Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, tra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla regione.

     In ordine agli archivi e documenti consegnati alle regioni ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

 

          Art. 18.

     Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, è indicato nella tabella allegata.

     Il contingente di cui al precedente comma sarà riportato per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

     In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

     Ferma restando la decorrenza dalla data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale d'istituzione di ruoli regionali.

     Sino alla data d'inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.

     Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

     Nell'ambito della regione i trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'Amministrazione statale di provenienza del dipendente.

     Le spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'Amministrazione statale di provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Fino a quando non si potrà provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza salvo il successivo rimborso.

 

          Art. 19.

     Con effetto dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, che il giorno anteriore alla predetta data risulti assegnato agli uffici periferici statali trasferiti alle regioni in conseguenza del passaggio alle medesime delle funzioni amministrative statali, è messo a disposizione di diritto della regione nel cui territorio si trova l'ufficio.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

          Art. 20.

     Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indicato nella parte seconda della tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgono funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

     Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza a coloro che svolgono le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di inesistenza o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

     Al personale contemplato nel presente articolo che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti disposizioni di legge.

     Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

          Art. 21.

     La legge della regione concernente l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui ai precedenti articoli 19 e 20, si considera di diritto trasferito a domanda.

     Sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali procedure.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprono la carica di consigliere regionale, ove non chiedano entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

 

          Art. 22.

     Il personale dipendente dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile assegnato alle Regioni ed in servizio alla data del trasferimento delle funzioni amministrative conserva ad personam i benefici goduti a qualsiasi titolo alla data medesima.

 

          Art. 23.

     Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate come segue:

 

1) Capitoli da sopprimere

 

a) Spese di natura operativa correnti:

 

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

 

Stato di previsione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

 

5093 - Contributi per costruzioni e ammodernamento di natanti e per costruzioni di depositi merci e per attrezzature ad uso pubblico per la navigazione interna (articoli 1, 3, 7 e 11, primo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1616)

100.-

5106 - Contributo alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (legge 23 novembre 1971, n. 1087)

4.000.-

2) Capitoli da ridurre

 

a) Spese di natura operativa correnti:

 

Stato di previsione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

 

1198 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto o di impianti di attrezzature per gli Ispettorati di porto e per le delegazioni di approdo per la navigazione interna. - Manutenzione degli automezzi in dotazione ai nuclei della polizia stradale distaccati presso le Direzioni compartimentali

30.-

1253 - Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna (Spese obbligatorie)

10.400.-

1255 - Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo a favore di ferrovie, di tramvie e di servizi di navigazione interna (art. 27 – lettera b - del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121)

3.200.-

Stato di previsione del ministero del tesoro

 

3523 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: erogazione per l'anno 1972 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione

10.000.-

b) Spese di natura operativa in conto capitale:

 

Stato di previsione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

 

5091 - Sovvenzioni per costruzioni di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico (Spese obbligatorie)

40.-

5094 - Contributo per opere di riparazioni urgenti e sovvenzioni in capitale per costruzioni, lavori ed incrementi patrimoniali, trasformazione di sistemi di trazione di ferrovie e tramvie. Oneri derivanti dalla soppressione di passaggi a livello in consegna a privati

35.-

 

Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire)

5103 - Contributo nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane (legge 29 dicembre 1969, n. 1042)

1.500.-

Stato di previsione del ministero del tesoro

 

5381 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso: Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: ammodernamento e potenziamento della funicolare di Napoli

350.-

c) Spese di personale ed accessorie:

 

Stato di previsione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

 

1160 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie)

0.4

1161 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie)

781.8

1163 - Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo

36.5

1165 - Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

1.-

166 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale

20.-

1168 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti

0.7

1170 - Assegno mensile ed assegno personale al personale di ruolo e non di ruolo (art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14) (Spese obbligatorie)

367.4

1172 - Maggiorazione dell'assegno mensile di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, a favore del personale degli uffici periferici (art. 4, comma X, del medesimo decreto-legge) (Spese obbligatorie)

49.2

1203 - Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. - Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie

1.2

1263 - Interventi assistenziali a favore del personale - e delle loro famiglie - che non fruisce delle provvidenze di cui all'art. 5, lettera a) del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14

0.2

d) Spese di funzionamento:

 

Stato di previsione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

 

1192 - Compensi per speciali incarichi (art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

0.2

1193 - Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile - di consigli, comitati e commissioni

2.-

1194 - Spese postali e telegrafiche

2.8

1195 - Fitto di locali

200.-

1196 - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti

15.-

1197 - Spese di ufficio

70.-

 

     Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella d'iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamento indicate nel medesimo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle riduzioni stesse.

 

          Art. 24.

     Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente articolo le seguenti percentuali:

     a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

     b) spese di natura operativa in conto capitale: dieci per cento;

     c) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

     d) spese di funzionamento: venti per cento.

     Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando le sopra indicate misure percentuali agli importi delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, resta determinato in milioni 4.195.6, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

     All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

          Art. 25.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

     Tabella

     Contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle Regioni in relazione al passaggio alle Regioni stesse delle funzioni amministrative statali, disposto con il presente decreto

     Ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

Parte I

Personale in servizio presso gli uffici periferici trasferiti con l'art. 14 (Art. 19):

Ruoli organici del personale della carriera direttiva tecnica

22

Ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa

35

Ruoli organici del personale di vigilanza della carriera di concetto

54

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva

130

Ruoli organici del personale della carriera ausiliaria

20

Totale generale

261

Parte II

Personale in servizio presso l'amministrazione centrale ed uffici periferici non trasferiti (Art. 20):

Ruoli organici del personale della carriera direttiva tecnica

7

Ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa

9

Ruoli organici del personale di vigilanza della carriera di concetto

20

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva

34

Totale generale

70

Parte III

Contingente complessivo da trasferire alle regioni (Art. 18):

Ruoli organici del personale della carriera direttiva tecnica

29

Ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa

44

Ruoli organici del personale di vigilanza della carriera di concetto

74

Ruoli organici del personale della carriera esecutiva

164

Ruoli organici del personale della carriera ausiliaria

20

Totale generale

331