§ 67.3.1a - Legge 14 novembre 1962, n. 1616.
Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:14/11/1962
Numero:1616


Sommario
Art. 1.  Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna.
Art. 2.  Natanti ammessi al contributo.
Art. 3.  Contributo statale per ammodernamento natanti.
Art. 4.  Modalità di ammissione al contributo statale.
Art. 5.  Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio.
Art. 6.  Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio.
Art. 7.  Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali.
Art. 8.  Modalità di ammissione al contributo statale.
Art. 9.  Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio.
Art. 10.  Contributo di percorrenza.
Art. 11.  Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi.
Art. 12.  Stanziamenti per il pagamento dei contributi.
Art. 13.  Regolamento di esecuzione.


§ 67.3.1a - Legge 14 novembre 1962, n. 1616. [1]

Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.

(G.U. 30 novembre 1962, n. 305).

 

 

     Art. 1. Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti destinati alla navigazione interna.

     Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti nazionali - dei natanti indicati nel successivo art. 2 e destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne, possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente. [2]

 

          Art. 2. Natanti ammessi al contributo.

     I natanti ai quali è applicabile il disposto di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

     a) i rimorchiatori con potenza del motore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli;

     b) le navi, con o senza propulsione meccanica, adibite al trasporto di merci, aventi una portata utile non inferiore a 100 tonnellate;

     c) le navi con propulsione meccanica adibite al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, con una capacità di trasporto di almeno 100 viaggiatori;

     d) i traghetti, per il trasporto di persone e veicoli, con o senza propulsione meccanica e con una capacità di trasporto di almeno 5 tonnellate di portata utile.

     Detti natanti per beneficiare di tale contributo devono essere costruiti da cantieri nazionali, fra i quali hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni offerte al committente, quelli dislocati lungo la rete idroviaria interna.

     Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo può essere consentita l'installazione di motori usati, di produzione nazionale od estera, nel qual caso il prezzo del motore è escluso, ai fini dell'applicazione del medesimo beneficio di cui al precedente art. 1, dal computo della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del relativo natante.

     La ripartizione del contributo sarà fatta in modo che non oltre un terzo sia destinato al naviglio per trasporto di persone.

 

          Art. 3. Contributo statale per ammodernamento natanti.

     Il contributo statale previsto dall'art. 1 della presente legge può inoltre essere accordato, nella stessa misura ed alle stesse condizioni stabilite in detto articolo, nei casi in cui i proprietari di natanti, che rientrino in una delle categorie elencate nel precedente articolo e che siano già in esercizio sulle vie d'acqua interne, intendano apportare a tali natanti i seguenti ammodernamenti:

     a) installazione di apparati motori di nuova costruzione, prodotti da industrie nazionali o straniere, su quei natanti che ne siano sprovvisti, o sostituzione di detti nuovi apparati a quelli ormai inefficienti o antieconomici;

     b) installazione di nuove apparecchiature tecniche di bordo che siano riconosciute di notevole utilità per un migliore impiego dei relativi natanti.

 

          Art. 4. Modalità di ammissione al contributo statale.

     Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 1, 2 e 3, devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data della sua presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario.

     Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'art. 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore per la navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze ed alle caratteristiche della navigazione interna nazionale, avuto riguardo all'impiego al quale il natante è destinato.

     Il Ministro può promuovere e consentire, indicando le modalità ed i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini della costruzione di singole navi, o della motorizzazione di quelle già in esercizio.

 

          Art. 5. Esenzione da requisizione e da noleggio obbligatorio.

     I natanti ammessi al contributo di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge sono esenti da requisizione e da noleggio obbligatorio per la durata di cinque anni dalla data di entrata in effettivo esercizio, salvo caso di guerra o altri casi di emergenza determinati con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 6. Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio.

     I lavori di costruzione o di ammodernamento dei natanti previsti negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine, copia autentica del contratto stipulato con il costruttore e regolarmente registrato.

     Per continuare ad usufruire del relativo contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, i natanti devono entrare in effettivo esercizio - previa iscrizione nei registri degli Ispettorati di porto, o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, territorialmente competenti - nei termini stabiliti dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'art. 13 della presente legge, e devono essere mantenuti, per almeno dieci anni da tale entrata in esercizio, nelle condizioni di idoneità fissate nei rispettivi certificati di cui all'art. 72 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

     Per il periodo in cui le sopraddette condizioni di idoneità vengano a mancare per fatto del proprietario, resta sospesa la corresponsione dell'accordato contributo statale.

     Per i natanti ammessi al contributo statale di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, il trasferimento d'iscrizione nei registri per la navigazione marittima può aver luogo solo previa autorizzazione da rilasciarsi, di volta in volta, dal Ministero dei trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna.

     Dei medesimi natanti anzidetti è vietata inoltre l'alienazione a stranieri per tutto il periodo di durata del relativo contributo statale.

 

          Art. 7. Contributo statale per nuove costruzioni e attrezzature portuali.

     Analogamente al disposto degli articoli 1 e 3 della presente legge, e per un triennio dalla data dell'entrata in vigore della medesima, anche alle nuove costruzioni per il deposito delle merci e alle nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, può essere corrisposto un contributo statale, per un periodo non superiore ad anni dieci, fino all'aliquota massima del 3 per cento della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del deposito o la installazione della nuova attrezzatura.

 

          Art. 8. Modalità di ammissione al contributo statale.

     Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui al precedente articolo devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredandola, nel termine di 180 giorni dalla data di presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario.

     Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'art. 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze della navigazione interna nazionale, avuto riguardo alla zona portuale per la quale la nuova costruzione o l'installazione della nuova attrezzatura è stata progettata.

     Il Ministro può promuovere e consentire, indicando le modalità e i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini delle nuove costruzioni o attrezzature portuali destinate alla navigazione interna.

 

          Art. 9. Condizioni generali per l'effettivo godimento del beneficio.

     I lavori per le nuove costruzioni e per l'installazione delle nuove attrezzature portuali di cui all'art. 7 della presente legge, devono essere iniziati, sotto pena di decadenza dal relativo contributo statale, entro sei mesi dalla data di ammissione a tale contributo. La stessa decadenza si verifica anche quando il committente, pur avendo fatto iniziare i lavori, non presenti al Ministero dei trasporti, entro il predetto termine, copia autentica del contratto stipulato con l'impresa costruttrice e regolarmente registrato.

     Le medesime costruzioni e attrezzature portuali sopraddette devono, entro due anni dalla data di ammissione al relativo contributo statale e sotto pena di decadenza dal contributo stesso, avere raggiunto almeno l'80 per cento dello stato di avanzamento. Il Ministro per i trasporti può tuttavia mantenere la corresponsione del contributo statale alle costruzioni e alle attrezzature che al termine del biennio non abbiano raggiunto tale percentuale di avanzamento dei lavori, qualora dagli interessati sia dimostrato che il ritardo non è ad essi imputabile.

     Per continuare ad usufruire dell'ottenuto contributo statale fino a completo esaurimento del medesimo, le nuove costruzioni e le attrezzature portuali devono entrare in effettivo esercizio - previa osservanza delle norme stabilite dagli articoli 17, 36 e 37 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 - nei termini fissati dall'apposito regolamento di attuazione di cui all'art. 13 della presente legge.

 

          Art. 10. Contributo di percorrenza. [3]

     Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai natanti a propulsione meccanica, iscritti nei registri degli Ispettorati di porto (o degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed impiegati in servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne, può essere concesso un contributo di percorrenza, da parte dello Stato, in misura non superiore a lire 0,80 per tonn/km utile trasportata o rimorchiata nell'anno precedente. La misura del contributo statale entro il limite massimo suddetto e le modalità di corresponsione del contributo stesso saranno stabilite, a seconda della natura e delle caratteristiche tecniche del trasporto o del rimorchio a cui è adibito il natante, nell'apposito regolamento di attuazione di cui all'art. 13 della presente legge.

     Sono esclusi dal contributo statale di cui al comma primo del presente articolo i natanti adibiti a servizio non di linea per trasporto di persone per conto di terzi.

 

          Art. 11. Limiti degli impegni annuali per la corresponsione dei contributi.

     Il Ministro per i trasporti è autorizzato a corrispondere i contributi statali previsti dagli articoli 1, 3 e 7 della presente legge nel limite di impegno annuo di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.

     Per la corresponsione dei contributi statali di cui al precedente art. 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.125 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei trasporti in cinque esercizi finanziari a partire dal 1961-62 in ragione di lire 225 milioni l'anno.

     Il Ministro utilizzerà nell'esercizio successivo le somme stanziate e non utilizzate nell'esercizio precedente.

 

          Art. 12. Stanziamenti per il pagamento dei contributi.

     Alla copertura dell'onere di 275 milioni afferente all'esercizio finanziario 1961-62 e di quello di lire 325 milioni relativo all'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi dell'articolo precedente, si provvederà con riduzione del fondo istituito, per gli stessi esercizi, nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. Regolamento di esecuzione.

     Per le disposizioni di attuazione della presente legge sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La scadenza del termine, di cui al presente comma e ai successivi, è stata successivamente prorogata fino, da ultimo, al 31 dicembre 1972 dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1971, n. 113.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma vedere l'art. unico della L. 21 aprile 1967, n. 313.