| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne | 
| Data: | 17/02/1971 | 
| Numero: | 113 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972. | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 67.3.1B - Legge 17 febbraio 1971, n. 113. [1]
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 1 aprile 1971, n. 81)
     Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del