§ 67.3.1B - Legge 17 febbraio 1971, n. 113.
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:17/02/1971
Numero:113


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 67.3.1B - Legge 17 febbraio 1971, n. 113. [1]

Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, in materia di provvedimenti a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.

(G.U. 1 aprile 1971, n. 81)

 

     Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1970, fissato dalla legge 9 febbraio 1968, n. 91, è prorogato alla data del 31 dicembre 1972.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.