| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne | 
| Data: | 09/02/1968 | 
| Numero: | 91 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, è prorogato alla data del 31 dicembre 1970 | 
| Art. 2. Le agevolazioni, di cui all'art. 7 della legge 14 novembre 1962, numero 1616, sono estese anche ai depositi e attrezzature, direttamente connessi con l'esercizio della navigazione interna, che [...] | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 67.3.33 - Legge 9 febbraio 1968, n. 91. [1]
Ulteriore proroga dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1416, ed estensione di agevolazioni di cui alla legge 14 novembre 1962, n. 1616, a favore delle nuove costruzioni, nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 4 marzo 1968, n. 59)
     Il termine del 31 dicembre 1967, fissato dalla 
     Le agevolazioni, di cui all'art. 7 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2]  Termine prorogato al la 31 dicembre 1972 dall'art. 1 della