| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne | 
| Data: | 23/12/1965 | 
| Numero: | 1416 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine, di cinque anni, previsto [...] | 
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica | 
§ 67.3.2a - Legge 23 dicembre 1965, n. 1416. [1]
Proroga dei termini per l'applicazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, recante provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonchè per i miglioramenti al naviglio, agli impianti ed alle attrezzature della navigazione interna.
(G.U. 31 dicembre 1965, n. 325).
     La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3 e 7 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1970 dall'art. 1 della