§ 93.3.7 - Legge 23 novembre 1971, n. 1087.
Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:23/11/1971
Numero:1087


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e [...]
Art. 2.      Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1972
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 [...]


§ 93.3.7 - Legge 23 novembre 1971, n. 1087. [1]

Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto.

(G.U. 21 dicembre 1971, n. 321)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto.

     I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.

 

          Art. 2.

     Per la concessione dei contributi statali di cui al precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno di lire 4 miliardi per l'esercizio 1972.

     Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dall'anno 1972 all'anno 2001.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.