§ V.5.32 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.
Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile".


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:19/12/1995
Numero:39


Sommario
Artt. 1. - 4. 
Art. 5.  (Volontariato).


§ V.5.32 - L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.

Modifiche e integrazioni alla Legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile".

(B.U. 22 dicembre 1995, n. 134).

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

     Art. 5. (Volontariato). [2]

     1. E' istituito l'«Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile».

     2. Possono essere iscritte nell'Elenco di cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente costituite:

     - già facenti parte del Registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

     - che prevedono esplicitamente nello Statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla legge 24 febbraio 92, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

     3. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale di protezione civile quelle Associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate della seguente documentazione:

     - copia autentica dello Statuto sociale;

     - copia autentica dell'elenco dei soci;

     - certificazione delle Autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;

     - informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.

     3 bis. Entro il termine di cui al comma 3, possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale di protezione civile tutti i gruppi comunali e intercomunali purché formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile [3].

     3 ter I coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di protezione civile, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla l.r. 39/1995 e successive modifiche e integrazioni), nella misura di uno per ogni provincia, sono iscritti di diritto all’elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile, previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata [4].

     3 quater La Regione Puglia riconosce per il funzionamento di ciascun coordinamento provinciale un contributo spese di euro 5 mila per l’anno 2011 a valere sul cap. 531040 denominato “Spese per l’organizzazione, le attività e gli interventi del servizio di protezione civile - L.R. 39/95 e L.R. n. 18/2000” e, per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione [5].

     3 quinquies La Regione Puglia, mediante appositi accordi, può definire con ogni singolo coordinamento provinciale, iscritto anche al registro generale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n.11 (Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato), specifiche attività finalizzate al miglioramento e rafforzamento dell’operatività del sistema regionale della protezione civile, alla realizzazione di percorsi formativi ovvero alla diffusione della cultura della protezione civile [6].

     4. L'Elenco regionale delle Associazioni di volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente.


[1] Modificano gli artt. 1, 2, 3 e inseriscono gli artt. 2 bis e 2 ter nella L.R. 26 aprile 1988, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 marzo 2014, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 2008, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 35.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 35.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2011, n. 35.