§ VI.3.33 - L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:11/01/1994
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Sino al 31 marzo 1994 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1993, [...]
Art. 2.      1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero [...]
Art. 3.      1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate [...]
Art. 4.      1. La spesa delle Unità Sanitarie Locali a carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per il 1993, è autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo [...]
Art. 5.      1.
Art. 6.      1. L'articolo 2 della legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, [...]


§ VI.3.33 - L.R. 11 gennaio 1994, n. 1. [1]

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

 

Art. 1.

     1. Sino al 31 marzo 1994 è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1994 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1993, come approvati con legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e successive modificazioni.

 

     Art. 2.

     1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

     2. L'annessa tabella «A» individua le spese obbligatorie e la misura percentuale del dodicesimo di ogni capitolo di cui sono autorizzati l'impegno e la liquidazione.

 

     Art. 3.

     1. Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata, assegnate alla Regione per l'anno 1994, possono essere impegnate a condizione che i fondi relativi siano stati accertati come entrate certe dalla Ragioneria ad eccezione degli interventi a rendicontazione.

 

     Art. 4.

     1. La spesa delle Unità Sanitarie Locali a carico del fondo sanitario nazionale, come individuata dal piano di riparto per il 1993, è autorizzata nella misura massima del 90% di un dodicesimo per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio per le forniture di beni e servizi e del 95% per il personale, fermo restando il 100% e per le altre funzioni.

     2. Ogni maggiore spesa eventualmente autorizzata dalle UU.SS.LL. rimane a esclusivo carico del bilancio autonomo delle medesime e non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti finanziari da parte della Regione.

     3. Le deliberazioni della Giunta regionale relative alla spesa sanitaria in conto corrente e in conto capitale sono sottoposte al parere finanziario della Commissione consiliare permanente al bilancio.

 

     Art. 5.

     1. [2].

     2. [3].

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere provvedimenti urgenti tendenti a:

     a) prevedere l'impegno del personale iscritto nell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della l.r. 17.10.78, n. 54 anche in funzioni complementari e di supporto all'attività formativa, ammissibili a cofinanziamento comunitario e nazionale;

     b) programmare attività di riqualificazione o riconversione dei docenti di cui alla precedente lettera a), anche in funzioni amministrative, secondo quanto previsto all'art. 11 della legge regionale 23.8.93, n. 18;

     c) trasferire attività formative previste nel piano 1993, che risultano non avviate, da un Ente gestore, pubblico o privato, all'altro.

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 2 della legge regionale «Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali», approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 10.11.1993, così come modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 684 del 30.11.93, è abrogato e sostituito dalla seguente norma:

     (Omissis).

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] BUR n. 9 del 14 gennaio 1994.

[2] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

[3] Comma abrogato dall’art. 36 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15.