§ 22.3.77 - D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.
Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:14/12/1999
Numero:558


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Art. 3.  Presentazione della domanda.
Art. 4.  Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione.
Art. 5.  Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni.
Art. 6.  (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 7.  Imprese di pulizia.
Art. 8.  Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia.
Art. 9.  Imprese d'installazione di impianti.
Art. 10.  Imprese di autoriparazione.
Art. 11.  Esercizio dell'attività sul territorio nazionale.
Art. 12.  Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci.
Art. 13.  Iscrizione di atti societari.
Art. 14.  (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 15.  Abrogazioni.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 22.3.77 - D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

(G.U. 21 novembre 2000, n. 272).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     - "Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     - "Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     - "Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

     - "Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     - "REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

     - "Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

     - "Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     - "Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

     - "Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

     Art. 2. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

     1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale [1].

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.

     3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

 

     Art. 3. Presentazione della domanda.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

     2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

     3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.

 

     Art. 4. Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione.

     1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalità e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

     2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, può essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonché dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

     3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonché dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non può essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.

 

     Art. 5. Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonché dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1° gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria dà pubblicità nella Gazzetta Ufficiale, le imprese non sono più tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.

     2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.

     3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio.

     4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.

 

     Art. 6. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

     Art. 7. Imprese di pulizia.

     1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.

     2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

 

     Art. 8. Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia.

     1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalità di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

     2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.

     3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, è effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

     5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

     6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, può essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.

     7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonché alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

 

     Art. 9. Imprese d'installazione di impianti.

     1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

     2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

     3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico- professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.

     4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

 

     Art. 10. Imprese di autoriparazione.

     1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

     2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

     3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

     4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico- professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

     6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".

 

     Art. 11. Esercizio dell'attività sul territorio nazionale.

     1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

     3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.

     4. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

     Art. 12. Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'articolo 2435 e all'articolo 2493 del codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere presentato.

 

     Art. 13. Iscrizione di atti societari.

     1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

 

     Art. 14. (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

     Art. 15. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) (Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);

     b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;

     c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;

     d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;

     e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;

     f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

     g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;

     h) legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 34 septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.