§ IV.6.10 - L.R. 17 gennaio 1988, n. 2.
Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:17/01/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.  La Regione, nell'ambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell'artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione [...]
Art. 2.  Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia.
Art. 3.  La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione.
Art. 4.  La Regione provvede a dotare le Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro [...]
Art. 5.  Le convenzioni tra la  Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle [...]
Art. 6.  Le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Art. 7.  Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del Settore Artigianato per l'espletamento delle funzioni [...]
Art. 8.  La Commissione Provinciale per l'Artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:
Art. 9.  La Commissione Regionale per l'Artigianato dura in carica cinque anni.
Art. 10.  Sono istituiti:
Art. 11.  Chiunque, sia individualmente che in società con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare una impresa artigiana ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto [...]
Art. 12.  Alla domanda di iscrizione all'albo, da redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del Precedente articolo nonchè [...]
Art. 13.  Qualora la domanda di iscrizione all'albo venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata all'impresa [...]
Art. 14.  Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese artigiane deve essere riportata nell' albo.
Art. 15.  Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessano l'attività ovvero perdano i requisiti  di  legge sono tenute a chiedere la cancellazione dall'albo.
Art. 16.  I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione [...]
Art. 17.  La Commissione Provinciale per l'Artigianato potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei consorzi e [...]
Art. 18.  Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto dei consorzi e delle società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo è riportata nella separata sezione [...]
Art. 19.  Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 - 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione Provincia può disporre accertamenti di ufficio.
Art. 20.  La Commissione Provinciale per l'Artigianato è tenuta a disporre accertamenti di ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 21.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n, 443, la Commissione Provinciale per l'Artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese [...]
Art. 22.  La Commissione Provinciale è tenuta a trasmettere alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel registro ditte:
Art. 23.  Tutte le decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo vanno [...]
Art. 24.  Le sanzioni amministrative di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati:
Art. 25.  Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le commissioni provinciali [...]
Art. 26.  E' concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente dall'entrata in vigore della presente legge per adeguare e/o conformare e/o regolarizzare la loro posizione in relazione alle [...]
Art. 27.  Ai componenti le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di seduta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge [...]
Art. 28.   Dalla data di entrata in  vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni [...]
Art. 29.  Tutte le spese per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
Art. 30.  Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali ai  sensi  dell'art. 10, commi  terzo e  quinto, della L.R. 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle [...]
Art. 31.  L'elezione dei componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 8,  lett. a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale [...]
Art. 32.  La lista dei candidati per ogni Commissione deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un [...]
Art. 33.  Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni Provinciali dell'Artigianato.
Art. 34.  Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, è costituito in ogni capoluogo di provincia un Ufficio Elettorale la cui sede sarà indicata nel [...]
Art. 35.  La Commissione Provinciale per l'Artigianato iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti  per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o [...]
Art. 36.  La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della Commissione e dell'avvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane con manifesto da affiggersi nell'albo dei Comuni della [...]
Art. 37.  L'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono demandate ai Comuni.
Art. 38.  Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:
Art. 39.  Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:
Art. 40.  Tra il quindicesimo ed il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco:
Art. 41.  Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.
Art. 42.  La votazione prosegue fino alle ore venti e vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.
Art. 43.  Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
Art. 44.  Terminate  le  operazioni  di  scrutinio  il  presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinchè il giorno successivo a quello delle votazioni  provveda a farli consegnare  all'Ufficio [...]
Art. 45.  Il presidente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione o al più tardi nella mattina del martedì successivo i plichi di cui al precedente articolo [...]
Art. 46.  Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti la Commissione Provinciale da eleggere «più due», [...]
Art. 47.  Il presidente dell'Ufficio Provinciale Elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del [...]
Art. 48.  Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale vengono costituite le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato è trasmesso a tutti i componenti delle [...]
Art. 49.  La perdita delle condizioni di eleggibilità che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza dalla carica di componente la Commissione Provinciale e Regionale.
Art. 50.  Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la Commissione Provinciale per l'Artigianato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve [...]
Art. 51.  I certificati e le schede elettorali nonchè il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente [...]
Art. 52.  Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato in carica saranno indette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 53.  In occasione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato il personale regionale da adibire ai servizi elettorali da indicarsi su proposta dell'Assessore all'Artigianato, può [...]
Art. 54.  Tutte le spese inerenti all'attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al titolo terzo della presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti [...]
Art. 55.  Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti dall'attuazione delle elezioni delle Commissioni [...]
Art. 56.  (Omissis).


§ IV.6.10 - L.R. 17 gennaio 1988, n. 2. [1]

Norme per la costituzione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato.

(B.U. 25 gennaio 1988, n. 14 suppl.).

TITOLO I

Delle Commissioni Provinciali e Regionale: organizzazione e

funzionamento.

 

Disposizioni Generali

 

Art. 1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell'artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonchè degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

     Sono organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato, oltre che organi amministrativi, la Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali.

     Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuerà la delega delle proprie competenze nel settore al fine di garantire con il decentramento maggiore funzionalità ed efficacia agli interventi.

 

     Art. 2. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia.

     Esse hanno il compito di:

     - curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni;

     - disporre l'iscrizione di ufficio nell'albo delle imprese nei cui confronti sia accertata l'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n, 443;

     - certificare, l'iscrizione delle imprese all'albo medesimo;

     - provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

     - disporre la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt, 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività;

     - concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato ed a favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;

     - iscrivere a domanda nella sezione separata dell'albo ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le società consortili con sede legale nel territorio della provincia costituiti esclusivamente tra imprese artigiane;

     - concorrere all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per l'artigianato ed allo svolgimento di indagini, studi rilevazioni statistiche informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

     - collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato ed all'elaborazione dei relativi programmi di intervento;

     - predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per tramite del competente Assessore sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

     - svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

 

     Art. 3. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso la Regione.

     - Essa ha il compito di:

     a) collaborare quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;

     b) esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato;

     c) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali;

     d) decidere, in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

     e) effettuare, nell'ambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;

     f) collaborare all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;

     g) sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico nel settore artigianato;

     h) proporre, anche in collaborazione con le Commissioni Provinciali, iniziative volte alla promozione, sviluppo, valorizzazione e tutela dell' artigianato;

     i) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del competente Assessore la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

     l) svolgere ogni altro compito attribuito con legge.

 

Capo II

Commissioni Provinciali e Regionale: organizzazione e funzioni

 

     Art. 4. La Regione provvede a dotare le Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.

     Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze funzionali del Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato e del Presidente della Commissione regionale per l'Artigianato.

     Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono effettuate dalla Giunta Regionale in base alle leggi vigenti sentito il parere della Commissione di cui trattasi.

     Con legge regionale saranno stabilite le dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale con l'indicazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi.

 

     Art. 5. Le convenzioni tra la  Regione e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle Commissioni e delle attività di segreteria e fermo quanto disposto dall'art. 6, 3° comma, e dall'art. 12 della presente legge prevedono:

     a) la determinazione dei locali, attrezzature e materiali necessari e le modalità della loro utilizzazione;

     b) l' automazione delle certificazioni e degli atti connessi alla gestione dell'albo attraverso le prestazioni dei centri di elaborazione di cui dispongono le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

     c) la regolamentazione dei conseguenti reciproci rapporti finanziari.

     Nelle medesime convenzioni può altresì essere stabilito che la Regione, limitatamente ad eventuali carenze dell'organico degli uffici di segreteria, come determinato nell'ultimo comma del precedente articolo si avvalga del personale dipendente dalle camere di Commercio con qualifica funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello previsto in organico.

     Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato in conformità a deliberazioni della Giunta Regionale

     Con legge di riordino degli uffici regionali sarà istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato - l'«Ufficio Commissioni», per la cura di tutti i rapporti con le Commissioni Provinciali e Regionale rivenienti dalla applicazione della legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 6. Le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Esse sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La Giunta Regionale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta Regionale medesima, può essere nominato un commissario straordinario allorchè le Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie delle Commissioni Provinciali e Regionale.

     Con il medesimo decreto sarà fissata la durata delle funzioni commissariali che non potrà superare i sei mesi, salvo proroga per comprovati motivi.

 

     Art. 7. Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del Settore Artigianato per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

     Spetta all'Ufficio di segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato:

     - curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi provinciali disposte dalle rispettive Commissioni;

     - compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive Commissioni;

     - curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli delle Commissioni stesse;

     - curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

     - predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla revisione periodica dell'albo;

     - predisporre, attuare e curare le iniziative di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato e comunque di competenza della Commissione medesima.

     Spetta all'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato:

     - predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'Artigianato;

     - compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

     - curare la Verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

     - predisporre, attuare e curare le attività di carattere promozionale, statistico e di tutela dell'artigianato, nonchè relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni Provinciali.

 

Capo III

Delle Commissioni Provinciali e Regionale

 

     Art. 8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dura in carica cinque anni ed è composta:

     a) da sedici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli imprenditori iscritti nell'albo  medesimo nonchè iscritti nelle liste elettorati di un comune della provincia ed operanti nella provincia medesima da almeno tre anni;

     b) da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

     c) dal direttore della sede I.N.P.S. o da un suo delegato permanente;

     d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

     e) da tre esperti in materia di artigianato designati da organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ognuno di esse.

     Inoltre partecipano alla Commissione con voto consultivo tre esperti designati rispettivamente dall' Associazione Bancaria Italiana, dalla Federazione Interregionale delle Casse Rurali ed Artigiane e dalla Cassa per il credito alle imprese Artigiane nominati dal Presidente della Giunta Regionale.

     I membri della Commissione eleggono a maggioranza il presidente scegliendolo tra i componenti di cui alla lett. a) nonché il vice- presidente.

     Per la validità delle riunioni della Commissione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno sei componenti.

     Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente [2].

 

     Art. 9. La Commissione Regionale per l'Artigianato dura in carica cinque anni.

     Essa è composta:

     a) dai presidenti delle Commissioni Provinciali per l'artigianato;

     b) da tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;

     c) da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella regione da almeno tre anni e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in rapporto al grado di rappresentatività delle organizzazioni medesime e comunque in ragione di almeno uno per ciascuna di esse.

     I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza  il presidente ed il vice presidente della Commissione.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno quattro componenti.

     Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del presidente.

 

Capo IV

Albo provinciale e sezione separata - Istituzione - Iscrizione all'albo e

sue modificazioni.

 

     Art. 10. Sono istituiti:

     a) l'albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro attività nell'ambito della provincia;

     b) la sezione separata dell'albo provinciale delle imprese artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le società consortili, che abbiano sede legale nel territorio della provincia, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane.

     Le imprese già iscritte nell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al primo comma, lett. a), all'atto dell'entrata in vigore della presente legge senza alcuna altra formalità.

     Le imprese che svolgono la loro attività in settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'art. 4, lett. c), della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono anche riportate in apposito elenco a cura della Commissione Provinciale.

     La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato e su proposta del competente Assessore, definisce l'organizzazione interna dell'albo ai fini della classificazione economica e giuridica delle imprese dei consorzi delle società consortili ed impartisce direttive in merito alla tenuta e gestione dell'albo medesimo e della sua separata sezione nonchè in merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali.

 

     Art. 11. Chiunque, sia individualmente che in società con altri, intenda esercitare personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare una impresa artigiana ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, per lo svolgimento dell'attività di cui all'art.  3 e nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della medesima legge è tenuto a richiedere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 8 agosto 1985,.n. 443, la domanda ai iscrizione all'albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui agli artt. 47 e segg. del R.D. 20 settembre 1934, n.. 2011.

     Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane così come stabilito nell'art. 63, comma quarto, lett. a), del D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616.

     L'impresa, prima di fare domanda alla Commissione Provinciale per l'Artigianato per l'iscrizione all'albo, è tenuta a richiedere al Comune nel cui territorio esercita la sua attività il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 63, quarto comma, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Il Comune effettua l'istruttoria in base ai propri ordinamenti e rilascia le certificazioni richieste.

 

     Art. 12. Alla domanda di iscrizione all'albo, da redigersi in doppio originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal Comune ai sensi del quinto comma del Precedente articolo nonchè ogni altro documento che l'impresa ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attività professionale.

     Le società regolarmente costituite devono allegare alla domanda, oltre i documenti di cui al precedente comma, anche copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto.

     La domanda di iscrizione con la relativa documentazione deve essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla competente Commissione  Provinciale per l'Artigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dall'inizio dell'attività se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dell'atto costitutivo e dello statuto se si tratti di società regolarmente costituite ai sensi di legge.

     Successivamente alla domanda, le società regolarmente costituite devono trasmettere alla Commissione Provinciale per l'Artigianato gli atti omologati e, pubblicati a norma di legge nonchè il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre giorni quindici decorrenti dalla iscrizione medesima.

     Qualora la documentazione sia inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e dalla ricevuta della raccomandata.

 

     Art. 13. Qualora la domanda di iscrizione all'albo venga presentata direttamente alla Commissione, copia della domanda con indicazione della data di presentazione deve essere subito rilasciata all'impresa richiedente.

     La Commissione potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, a parte dell'impresa richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

     La Commissione Provinciale per l'Artigianato è tenuta a decidere ed a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione della decisione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

     Gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di cui al precedente comma, qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.

     Il certificato di iscrizione all'albo deve essere esposto nella sede dell'impresa e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

 

     Art. 14. Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese artigiane deve essere riportata nell' albo.

     La relativa domanda deve essere presentata entro quindici giorni dal verificarsi della modificazione.

     Si applicano a tal fine gli artt. 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dal successivo comma.

     Per le società legalmente costituite il termine di giorni quindici decorre dalla data in cui i relativi atti modificativi dell'atto costitutivo e/o del lo statuto sociale vengono redatti  nelle forme di legge; la società interessata è però tenuta a trasmettere successivamente gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonchè il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione medesima.

 

     Art. 15. Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessano l'attività ovvero perdano i requisiti  di  legge sono tenute a chiedere la cancellazione dall'albo.

     Si applicano a tal fine gli artt. 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto disposto dai successivi commi.

     La domanda di cancellazione dall'albo deve essere presentata dalle imprese individuali alla competente Commissione Provinciale entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la cessazione dell'attività o si sono perduti i requisiti di legge e dalle società legalmente costituite entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui viene deliberato lo scioglimento o la liquidazione della società medesima.

     Dalla data della delibera della Commissione cessano gli effetti relativi alla condizione  d'impresa artigiana.

 

Capo V

Dell'iscrizione dei consorzi e società consortili nella sezione separata

dell'albo

 

     Art. 16. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, di cui all'art. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle imprese che lo compongono.

     La domanda, redatta in doppio originale ed una copia semplice, con allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto,  deve essere presentata direttamente o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Commissione provinciale per l'Artigianato nel cui territorio il consorzio o la società consortile hanno la sede legale.

     Qualora la domanda sia inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

     La Commissione rilascia o spedisce al consorzio o alla società consortile copia della domanda con indicazione della data di presentazione o di ricevimento.

     La copia della domanda rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

     I consorzi o le società consortili anche in forma di cooperativa sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli atti omologati e pubblicati a norma di legge nonchè il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall'iscrizione medesima.

 

     Art. 17. La Commissione Provinciale per l'Artigianato potrà svolgere tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei consorzi e delle società consortili nella separata sezione dell'albo ed è tenuta a comunicare la relativa decisione entro sessanta giorni. dalla scadenza del termine cui al sesto comma del precedente articolo.

     In ogni caso, gli effetti costitutivi dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo decorrono dalla data della delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.

     Il certificato di iscrizione nella separata sezione dell'albo deve essere esposto nella sede del Consorzio o della società consortile e deve comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

 

     Art. 18. Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto dei consorzi e delle società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo è riportata nella separata sezione medesima.

     I consorzi e le società consortili sono tenuti a trasmettere successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a norma di legge nonchè il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dall'iscrizione medesima.

     I consorzi e le società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo sono altresì tenuti a comunicare ogni variazione che intervenga nell'elenco dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci o dall'iscrizione di nuovi soci nel libro sociale.

 

Capo VI

  Del procedimento di verifica degli iscritti e della revisione dell'albo

 

     Art. 19. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 - 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione Provincia può disporre accertamenti di ufficio.

     Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al precedente comma o la modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all' art. 14 della presente legge, la Commissione Provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa    interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

     L' impresa, entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento o dalla notifica della contestazione, ha facoltà di prendere visione degli atti e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di essere sentita.

     La decisione della Commissione, previa audizione dell' impresa se richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

 

     Art. 20. La Commissione Provinciale per l'Artigianato è tenuta a disporre accertamenti di ufficio nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma quarto, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o più dei requisiti di legge per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la Commissione Provinciale è tenuta a farne contestazione scritta all'impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

     Si applicano altresì i commi terzo e quarto del precedente articolo.

     Ove invece risulti confermato i possesso dei requisiti di legge ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di diritto disposte in violazione dell'art. 14 della presente legge senza però che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, la Commissione Provinciale é ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall'inizio della procedura di accertamento di ufficio.

 

     Art. 21. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, della legge 8 agosto 1985, n, 443, la Commissione Provinciale per l'Artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.

     Sono di competenza dai comuni gli atti di istruzione e rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane così come stabilito nell'art. 6 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202.

     La Commissione Provinciale invia ai singoli Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine di cui primo comma, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultino esercenti la loro attività nel Comune medesimo. Inoltre la Commissione Provinciale può anche interpellare le associazioni di categoria.

     Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o per la cancellazione dall'albo delle singole imprese.

 

Capo VII

   Albo provinciale e registro ditte. Collegamenti funzionali - Ricorsi

 

     Art. 22. La Commissione Provinciale è tenuta a trasmettere alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel registro ditte:

     - la domanda di iscrizione all' albo e le successive denunce di modifica e/o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro ricevimento per l'annotazione di cui all' art. 5, comma secondo, della legge  8 agosto 1985, n. 443;

     - il certificato dal quale risulti l'iscrizione, la cancellazione o la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo entro quindici giorni dal relativo adempimento.

     A cura della Costituzione deve essere sempre data comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione, cancellazione e/o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo.

 

     Art. 23. Tutte le decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo vanno comunicate all'impresa interessata ed ai soggetti indicati nell'art, 7, comma  quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalità ivi previste,

     La comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.

     Avverso le decisioni prese dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/o modifiche è ammesso ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato dall'impresa interessata e dai soggetti indicati nell'art. 7, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.

     E' data facoltà ai ricorrenti di prendere visione degli atti e dei documenti che li riguardano e di estrarne copia.

     La decorrenza dei termini previsti nel terzo comma è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e differito alla fine del detto periodo.

     La Commissione Regionale per l'Artigianato decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

     Avverso le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato è ammesso ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

Capo VIII

Delle sanzioni amministrative

 

     Art. 24. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle fattispecie seguenti e nei limiti minimi e massimi ivi indicati:

     1) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o società consortili, non iscritti all'albo e non aventi i requisiti per l'iscrizione, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all'artigianato minimo L. 1.666.000 - massimo L. 5.000.000.

     2) adozione da parte di imprese e/o consorzi e/o società consortili, non iscritti all'albo ma aventi i requisiti per iscriversi, di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano riferimenti all'artigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.

     3) omessa richiesta di iscrizione all'albo da parte delle imprese aventi i requisiti per l'iscrizione medesima: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.

     4) denunce non veritiere relativamente a quanto previsto dall'art. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.

     5) dichiarazioni false e/o non veritiere relativamente a quanto previsto dall'art. 14 della presenta legge: minimo L. 600.000 massimo L. 1.800.000.

     6) omessa comunicazione alla Commissione Provinciale da parte di consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane della perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo medesimo: minimo L. 1.200.000 - massimo L. 3.600.000.

     7) omessa presentazione alla Commissione Provinciale da parte dei consorzi e/o società consortili già iscritti a domanda nella separata sezione dell'albo e da parte delle singole imprese artigiane della domanda di cancellazione per cessazione dell'attività:  minimo Lire 600.000 - massimo L. 1.800.000.

 

     Art. 25. Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa ed ai relativi accertamenti, le commissioni provinciali per l'Artigianato ed i Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonchè ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

     Le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa sono introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di bilancio.

     I rapporti di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono trasmessi all'Ufficio Regionale del Contenzioso esistente in ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

TITOLO II

Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo primo

 

Capo I

Disposizioni transitorie al titolo primo

 

     Art. 26. E' concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente dall'entrata in vigore della presente legge per adeguare e/o conformare e/o regolarizzare la loro posizione in relazione alle disposizioni della legge 8 agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che siano applicate le sanzioni amministrative.

 

Capo II

Disposizioni finanziarie al titolo primo

 

     Art. 27. Ai componenti le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato è attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di seduta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.

     Il trattamento previsto dal comma precedente è aumentato per il Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50% e del 30%.

     (Omissis).

 

     Art. 28.  Dalla data di entrata in  vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per iscrizioni nell'albo delle imprese artigiane e per il rilascio di certificazioni di competenza delle Commissioni Provinciali per l' Artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Regionale.

     (Omissis).

 

     Art. 29. Tutte le spese per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale.

 

TITOLO III

Delle elezioni degli imprenditori artigiani

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 30. Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali ai  sensi  dell'art. 10, commi  terzo e  quinto, della L.R. 8 agosto 1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni seguenti.

     Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente legislazione statale  in materia  di  elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

 

     Art. 31. L'elezione dei componenti la Commissione Provinciale per l'Artigianato di cui all'art. 8,  lett. a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ed ha luogo in unico giorno di domenica e non oltre la scadenza del termine di durata in carica della Commissione.

     Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle ore venti.

     Gli artigiani iscritti nell'albo di una Commissione concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni componente la Commissione medesima.

     Il Presidente della Giunta Regionale, sentiti i presidenti delle commissioni Provinciali e Regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli imprenditori artigiani di cui all'art.  10 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n, 443 e ne fissa la data, unica per tutta la regione.

     La pubblicazione nel bollettino regionale tien luogo ad ogni effetto di legge di ogni altra forma di pubblicità che sia prevista da leggi o regolamenti in materia.

     Sarà comunque data la massima diffusione alla data fissata per le elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed eventualmente anche a mezzo stampa e manifesti,  alle associazioni di categoria e di patronato degli artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.

     Qualora per sopravvenute esigenze di forza maggiore non possa darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato può, con proprio decreto da notificarsi ai presentatori delle liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle elezioni anche oltre il termine di cui al primo comma.

     Detto rinvio non può superare il  termine di quarantacinque giorni fermo restando in ogni caso i termini per l' attuazione delle operazioni non ancora compiute.

     Le operazioni già compiute rimangono valide eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

     La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta Regionale sentiti i Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale nei modi previsti dai precedenti commi.

 

Capo II

Della presentazione delle candidature

 

     Art. 32. La lista dei candidati per ogni Commissione deve essere presentata da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo di 225 (duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista si riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nell'albo inferiore o superiore a 10.000.

     I presentatori devono essere elettori iscritti nell'albo delle imprese artigiane e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     Nessuna lista può comprendere, un numero di candidati superiore a quella dei componenti da eleggere, né inferiore ad un terzo.

     Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

     Con la lista devesi anche presentare:

     1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

     2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

     3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza di ogni candidato;

     4) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane di ogni candidato;

     5) l'indicazione di due delegati che hanno facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Elettorale Provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni da parte dei delegati debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.

     La lista e gli allegati devono essere presentati all'Ufficio Elettorale Provinciale entro e non oltre le ore 12 dal 35° al 33° giorno anche se festivi, precedenti la data delle elezioni.

     Il presidente dell'Ufficio Elettorale Provinciale o chi lo sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora della presentazione.

 

     Art. 33. Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali predisposte dalle competenti Commissioni Provinciali dell'Artigianato.

     Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritti nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni all'atto della presentazione della lista.

     Per l'accertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

     Ogni elettore può votare solo nel seggio ove è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di tre nominativi scelti in una medesima lista.

     La Commissione Provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino regionale del decreto di cui all'art. 31, quarto comma, stabilisce il numero delle sezioni elettorali di ogni Comune.

     La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti nell' albo di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 nè inferiore a 100.

     Qualora particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del voto, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.

     Qualora gli elettori di un comune siano in numero inferiore a 50 essi sono ammessi a votare nei comune più vicino della medesima provincia.

 

     Art. 34. Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con separato successivo provvedimento, è costituito in ogni capoluogo di provincia un Ufficio Elettorale la cui sede sarà indicata nel decreto medesimo,composto di quattro funzionari regionali del massimo livello funzionale, operante negli uffici regionali di ciascuna provincia e dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

     Con lo stesso decreto e nominato il Presidente dell'Ufficio Elettorale.

     L'Ufficio Elettorale provinciale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

     a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

     b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere usati da altre liste possono trarre in errore l'elettore;

     c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

     d) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3 del precedente art. 32;

     e) cancella i nomi dai candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     f) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

     Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione entro la stessa sera delle contestazioni fatte dall'Ufficio e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

     L'Ufficio Elettorale Provinciale torna a riunirsi il giorno successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

     L'Ufficio Elettorale resta in carica fino al compimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.

     Alle riunioni dell'Ufficio Elettorale devono essere sempre presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente l'ufficio più giovane di età.

     Compete ai componenti l'Ufficio Elettorale un gettone di presenza per ogni seduta nella misura e con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre le spese ed indennità di missione se dovute.

 

Capo III

Della formazione delle liste elettorali

 

     Art. 35. La Commissione Provinciale per l'Artigianato iscrive nella lista elettorale tutti gli artigiani che possedendo i requisiti  per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo sono compresi nell'albo delle imprese artigiane.

     La lista, distinta per uomini e donne, deve essere suddivisa per comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto, con l'indicazione delle loro generalità, residenza, luogo e data di nascita.

     Sono elettori anche gli artigiani che fanno parte di società o di altri organismi associativi o consortili tra le imprese artigiane cui partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla legislazione vigente e semprechè le imprese artigiane siano iscritte all'albo ed in possesso dei requisiti di legge.

     L'artigiano che sia iscritto all'albo sia come titolare d'impresa che come socio di altra impresa sarà iscritto nella lista elettorale una sola volta.

     Nella lista non possono essere iscritti coloro che non sono elettori ai sensi dell'art.  2 del D.P.R.  20 marzo 1967, n.  233 e coloro che per qualsiasi motivo sono stati cancellati dall'albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 36. La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della Commissione e dell'avvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane con manifesto da affiggersi nell'albo dei Comuni della Provincia e in altri luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a prendere visione della lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto.

     Il ricorso alla Commissione Regionale contro le decisioni della Commissione Provinciale potrà essere proposto da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre giorni 15 successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

     All'aggiornamento della lista elettorale ed alle conseguenti variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni si procede entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

     Per gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato il quale può proporre ricorso alla Commissione Regionale per l' artigianato entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

     In caso di elezioni, all'aggiornamento della lista elettorale ed alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno precedente quello delle elezioni.

     Le copie della lista elettorale devono essere autenticate dal presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

 

Capo IV

Del procedimento elettorale: attribuzioni dei Comuni

 

     Art. 37. L'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono demandate ai Comuni.

     Tutte le spese sostenute dai Comuni per l'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e saranno rimborsate in conformità alla presente legge.

     In ciascuna sezione elettorale è costituito un seggio elettorale composto da un presidente, da quattro scrutatori dei quali uno, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un segretario.

     Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti   dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative.

     Il presidente è nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali aventi una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

     Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra gli artigiani residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purché non candidati e tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora ciò non sia possibile gli scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.

     Il segretario del seggio elettorale è nominato dal presidente del seggio medesimo.

 

     Art. 38. Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:

     a) la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice copia;

     b) un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da affiggersi nei principali luoghi pubblici;

     c) certificati elettorali;

     d) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

     Il certificato elettorale indica le generalità dell'elettore, il giorno, il luogo e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente del seggio elettorale all'atto dell'esercizio di voto.

     Qualora non sia stato fatto dalla Commissione Provinciale, il luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale a cura del Comune.

 

     Art. 39. Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni, la Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi elettorali per la consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:

     a) il pacco sigillato delle schede per la votazione;

     b) il plico sigillato con il bollo della sezione;

     c) il pacco contenente il materiale di cancelleria;

     d) tre copie delle liste degli elettori della sezione autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione Provinciale, di cui una da affiggersi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;

     e) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala dell'elezione durante il  corso delle operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori.

 

     Art. 40. Tra il quindicesimo ed il quinto giorno precedente quello della votazione, il Sindaco:

     a) istituisce i seggi elettorali in numero pari alle sezioni elettorali assegnate al Comune;

     b) nomina il presidente e gli scrutatori dei seggi e ne notifica la nomina agli interessati,

     c) comunica alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la loro ubicazione e le generalità dei loro componenti;

     d) provvede a far consegnare agli elettori residenti nel Comune  i certificato elettorali.

     Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetto al suo servizio.

     Qualora la persona cui fu fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con ricevuta di ritorno come per legge.

     Nel giorno precedente le elezioni e prima dell'insediamento del seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente del seggio:

     1) i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

     2) i plichi di cui al precedente articolo;

     3) l'atto di nomina degli scrutatori;

     4) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;

     5) le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per la votazione;

     6) il blocco dei fonogrammi.

 

Capo V

Della votazione e dello scrutinio

 

     Art. 41. Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

     Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione gli elettori presenti e, ove questi manchino, i presenti nel seggio.

     Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

     Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

     Terminate le operazioni e redatto il relativo verbale il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala mediante apposizione di appositi sigilli.

     Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente ricostituisce il seggio, riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità dei sigilli che chiudono il plico che contiene il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna scheda riponendole  tutte in apposita cassetta.

     Tali operazioni devono essere compiute entro le ore otto. Quindi il presidente dichiara aperta la votazione.

 

     Art. 42. La votazione prosegue fino alle ore venti e vengono ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

     Successivamente il presidente del seggio:

     1) dichiara chiusa la votazione;

     2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e lo dichiara nel verbale;

     3) provvede, unitamente a due scrutatori, a vidimare le due liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi sigillati sui quali appongono le loro firme il presidente ed almeno due scrutatori;

     4) estrae e conta le schede autenticate e non utilizzate per la votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

     5) chiude le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonché quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco in un plico sul quale appongono la firma il presidente medesimo ed almeno due scrutatori.

     Dell' esecuzione di queste operazioni nell'ordine sopra indicato se ne fa menzione nel Processo verbale nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami  presentati,  delle  proteste  fatte e delle decisioni prese.

     Successivamente il presidente del seggio provvede alla custodia del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio.

 

     Art. 43. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

     Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e sulla nullità dei voti.

     Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o non, e delle decisioni adottate dal presidente.

     Il verbale, redatto in duplice copia deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

     Un  esemplare  del  verbale  senza  allegati  sarà depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.

     Il  presidente, dopo lo spoglio dei voti conta il numero delle schede e riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti,  le chiude in un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il presidente ed almeno due scrutatori.

     Le schede nulle, quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed allegati all'altra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col bollo del seggio elettorale sul quale appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori.

     Il presidente successivamente forma altro plico con il bollo della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato.

 

     Art. 44. Terminate  le  operazioni  di  scrutinio  il  presidente del seggio rimette al Sindaco del Comune, affinchè il giorno successivo a quello delle votazioni  provveda a farli consegnare  all'Ufficio Elettorale Provinciale di cui all'articolo 34:

     1) i due plichi sigillati contenenti le liste usate per la votazione (art, 42, comma secondo, n. 3);

     2) il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate per la votazione nonchè quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco (art. 42, comma secondo, n. 5);

     3) il plico contenente le schede usate per la votazione (art. 43, comma sesto);

     4) il plico contenente l'esemplare del verbale coi i relativi allegati (art. 43, comma settimo);

     5) il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).

     Il presidente del seggio provvede poi alla consegna dei locali e dei relativi arredi e scioglie l'adunanza.

 

Capo VI

Della proclamazione degli eletti

 

     Art. 45. Il presidente dell'Ufficio Elettorale Provinciale, ricevuti nel giorno di lunedì successivo alla votazione o al più tardi nella mattina del martedì successivo i plichi di cui al precedente articolo e riscontrata la regolarità dei sigilli, riunisce l'Ufficio ed apre i soli plichi contenenti l'esemplare, del verbale delle operazioni elettorali (art. 43, settimo comma).

     L'Ufficio Elettorale Provinciale attribuisce i voti di lista e/o di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

     Quindi il presidente riassume i voti ottenuti da ogni lista e quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le sezioni elettorali della provincia senza poterne modificare i risultati salvo per quanto previsto al precedente comma in ordine all'assegnazione dei voti contestati, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

     La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni della provincia.

     La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

 

     Art. 46. Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti la Commissione Provinciale da eleggere «più due», ottenendo così il quoziente elettorale.

     Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza decimali, risulti compreso nella cifra elettorale della lista medesima,

     Qualora il numero dei rappresentanti da attribuire complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti da eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore.

     Qualora invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente comma, il numero degli eletti da attribuire complessivamente alle varie liste dovesse risultare inferiore a quello dei componenti la Commissione Provinciale da eleggere, la differenza sarà attribuita a quelle liste per le quali la divisione tra i voti di lista validi ed il quoziente elettorale ha dato i maggiori resti e, in caso di parità dei resti, alla lista che ha avuto la più alta cifra elettorale.

     Stabilito il numero dei componenti assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale provinciale forma la graduatoria generale dei candidati delle singole liste secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

 

     Art. 47. Il presidente dell'Ufficio Provinciale Elettorale proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di  cifra, i più anziani di età e partecipa l'elezione agli interessati.

     Nel verbale deve essere altresì riportata la graduatoria generale dei candidati di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

     I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell' Ufficio Elettorale Provinciale.

     L Ufficio Elettorale Provinciale si pronunzia altresì su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

     Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo verbale che, redatto in triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i componenti l'Ufficio Elettorale Provinciale.

     Un esemplare del verbale viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per gli adempimenti di sua competenza.

     Un altro esemplare viene trasmesso all'Assessorato industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato.

     Il terzo esemplare viene trasmesso alla Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

     Tutti i plichi di cui all'art. 44 della presente legge vengono chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del presidente e di almeno due componenti l'ufficio, viene rimesso all'ufficio competente per essere ivi custodito.

     Tale plico non può in nessun caso essere aperto se non per disposizione dell'Autorità Giudiziaria in caso di contestazione.

 

     Art. 48. Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale vengono costituite le Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato è trasmesso a tutti i componenti delle Commissioni medesime mediante, raccomandata con avviso di ricevimento.

     Con il medesimo provvedimento viene fissata la data della prima riunione delle Commissioni Provinciali e Regionale.

     Assume la presidenza della Commissione nella prima seduta il componente che ha riportato il maggior numero di voti nella lista che a sua volta ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

 

Capo VII

Delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

 

     Art. 49. La perdita delle condizioni di eleggibilità che sopravvengono anche successivamente alla elezione comporta la decadenza dalla carica di componente la Commissione Provinciale e Regionale.

     Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa, comportano la decadenza dalla carica.

 

     Art. 50. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la Commissione Provinciale per l'Artigianato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare la ineleggibilità di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle cause previste dalle norme vigenti.

     Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, è sostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale da quello che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.

     Gli altri componenti, per qualsiasi causa cessati dalla carica, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale nel rispetto delle norme di legge statale e regionale che regolano la composizione della Commissione Provinciale e Regionale per l'Artigianato.

 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finanziarie al titolo terzo

 

Capo I

Disposizioni transitorie al titolo terzo

 

     Art. 51. I certificati e le schede elettorali nonchè il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Artigianato.

 

     Art. 52. Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato in carica saranno indette entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

Disposizioni finanziarie al titolo terzo

 

     Art. 53. In occasione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato il personale regionale da adibire ai servizi elettorali da indicarsi su proposta dell'Assessore all'Artigianato, può essere autorizzato dalla Giunta Regionale, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni fino al trentesimo giorno successivo al giorno della consultazione.

 

     Art. 54. Tutte le spese inerenti all'attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui al titolo terzo della presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali e quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico al bilancio regionale.

 

     Art. 55. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e derivanti dall'attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono anticipati dai Comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle elezioni.

     la Regione è tenuta ad erogare ai Comuni nel mese precedente le elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai Comuni sedi di seggi elettorali.

 

     Art. 56. (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 29 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6.

[2] Vedi L.R. 4 maggio 1990, n. 18 riportata al § IV.6.12.