§ 6.1.39 – L.R. 5 febbraio 1990, n. 5.
Devoluzioni di quote di assegnazioni statali nell'area agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:05/02/1990
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Devoluzioni di quote non utilizzate assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752).
Art. 2.  (Reintegro di anticipazioni di fondi effettuate negli esercizi 1987 e 1988 per l'attuazione del Reg. C.E.E. 797/85).
Art. 3.  (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 ai sensi della legge [...]
Art. 4.  (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 nonché ai sensi dell'art. 1, 30 comma, lett. b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590).
Art. 5.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte


§ 6.1.39 – L.R. 5 febbraio 1990, n. 5. [1]

Devoluzioni di quote di assegnazioni statali nell'area agricoltura.

(B.U. 14 febbraio 1990, n. 7).

 

Art. 1. (Devoluzioni di quote non utilizzate assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752).

     1. Ai sensi di quanto previsto al punto 15 della delibera C.I.P.E del 2 maggio 1989 è autorizzata la devoluzione di parte delle somme assegnate dal 1986 al 1988 sull'art. 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 75, sui capitoli e per gli importi sotto specificati:

 

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Stanziamento           Importo            Capitoli integrati

  devoluto            devoluzione  _______________________________

dal capitolo                             Numero          Lire

 

   2512              16.000.000.000        2502     4.000.000.000

                                           2516    12.000.000.000

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     2. Al ripristino delle quote di limite di impegno e successive annualità assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, devolute per altri interventi previsti dal Reg. C.E.E. 797/85, la Regione Piemonte provvederà, sulla base dello scadenzario delle liquidazioni del concorso negli interessi richieste sui mutui agevolati autorizzati a valere sul limite di impegno di cui all'art. 3, punto 2.1, della legge n. 752/86, mediante utilizzo dei rientri F.E.A.O.G. che riaffluiranno a seguito della rendicontazione di spese effettuate in attuazione del Reg. C.E.E. 797/85.

 

     Art. 2. (Reintegro di anticipazioni di fondi effettuate negli esercizi 1987 e 1988 per l'attuazione del Reg. C.E.E. 797/85).

     1. Ai sensi del punto 13 della deliberazione C.I.P.E. 2 maggio 1989 di riparto fondi autorizzati per l'anno 1989 dalla legge 8 novembre 1986, n. 752 il reintegro delle anticipazioni disposte dalla Regione su fondi non rivenienti da assegnazioni sull'art. 5 della legge n. 752/86 è pari complessivamente a L. 5.218.012.950 di rientri F.E.A.O.G. per spese effettuate in attuazione del Reg. C.E.E. 797/85 nel corso del 1987 e 1988 e rendicontate entro il mese di aprile 1989.

     2. Tale reintegro è inscritto in bilancio regionale al capitolo di entrata 977, che assume la seguente denominazione: «Fondi derivanti da rientri F.E.A.O.G. assegnati ai sensi del Fondo di Rotazione (legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5).

     3. Viene altresì inscritto in bilancio regionale al capitolo di uscita, di nuova istituzione, avente denominazione: «Contributi in capitale e contributi negli interessi attualizzati su prestiti fino a cinque anni per la capitalizzazione di cooperative e loro consorzi (art. 4 punto 1, e art. 8 della L.R. 16 agosto 1987, n. 40 e art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

 

     Art. 3. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ai sensi della legge 1° agosto 1981, n. 423 ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403 ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 ai sensi della legge 16 ottobre 1975, n. 493 ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752).

     1. Le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1977, n. 984 1° agosto 1981, n. 423, 10 maggio 1376, n. 352, 1° luglio 1977, n. 403 26 aprile 1983, n. 130; 9 maggio 1975, n. 153; 16 ottobre 1975, n. 493; 1° giugno 1977, n. 285 e 8 novembre 1986, n. 752; inserite nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per chiusure delle domande o per mancanza delle stesse sui rispettivi articoli della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, sono devolute sui capitoli e per gli importi sotto specificati:

 

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Stanziamento          Importo            Capitoli integrati

  devoluto          devoluzione     ______________________________

dal capitolo                             Numero         Lire

 

     2703            250.000.000           2517      524.964.675

     2705             34.000.000

     2740             94.000.000

     2761             38.575.500

     2825             14.000.000

     2840             19.000.000

     2855              6.000.000

     2976              6.685.500

     3045             60.273.675

     3500              2.430.000

                                          3231       28.000.000

                                          3370       28.000.000

     3610             15.005.700           2502       21.555.717

     4180              6.550.017

     3695              9.500.000           3685      130.500.000

     3705              4.000.000

     4520            117.000.000

     2759            860.609.310           3829      860.609.310

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     Art. 4. (Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 nonché ai sensi dell'art. 1, 30 comma, lett. b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590).

     1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte in attuazione dell' art. 4, 3° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché dell'art. 1, 3° comma, lett. b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1990 in applicazione del 2° comma dell'art. 68 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53 al cap. n. 3509, per la quota di L. 1.000.000.000 risultante da economie e da rinunce, non utilizzabile per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, è devoluta per le finalità stabilite dell'art. 1, 3° comma, lett. a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 ed iscritta ad integrazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa del cap. n. 3880 del bilancio di previsione per il medesimo anno finanziario.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.