§ 1.2.33 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 22.
Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:02/05/1988
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
Art. 15. 
Art. 16.      1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.
Art. 17. 
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla [...]
Art. 20.      1. Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d'appello, designata dal Presidente [...]
Art. 21.      1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella [...]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 24 bis. 
Art. 24 ter. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31.      1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente. legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della [...]
Art. 31 bis.      1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
Art. 32. 
Art. 33.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.33 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 22.

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.

(B.U. 3 maggio 1988, n. 53).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DEL REFERENDUM ABROGATIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 33 DELLO STATUTO

 

CAPO I

Proposta di referendum abrogativo

 

Art. 1. [1]

     1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 20.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

 

     Art. 2. [2]

     1. Possono essere sottoposte a referendum regionale abrogativo le leggi regionali ovvero singoli articoli di esse, o commi completi, o parti di essi che siano formalmente e sostanzialmente qualificabili come precetti autonomi.

 

     Art. 3. [3]

     1. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

     a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto;

     b) le leggi regionali di bilancio o di variazione del bilancio;

     c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto riproduca norme dello Statuto;

     d) le leggi istitutive di nuovi Comuni o modificative delle loro circoscrizioni di cui all'articolo 7, punto 3, dello Statuto.

 

     Art. 4. [4]

     1. La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dagli elettori promotori della raccolta delle firme. La sottoscrizione dei promotori è apposta ed autenticata con le modalità previste dal successivo articolo 8.

     2. I promotori che presentano la proposta devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione e devono essere in numero non inferiore a 500.

     3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti ad almeno tre circoscrizioni elettorali; per ciascuna di queste il numero dei promotori non deve essere inferiore a 50.

     4. Qualora il referendum concerna leggi regionali o singole disposizioni di leggi che, per espressa previsione normativa, si applichino solo ad una parte del territorio regionale, almeno il 50% dei promotori deve risiedere in Comuni rientranti in quella medesima parte, fermo restando il rispetto dei limiti minimi per circoscrizione di cui al comma 3.

     5. La proposta di referendum deve indicare la legge o le disposizioni di legge di cui si intende proporre l'abrogazione. La legge va indicata con la data, il numero e il titolo. Nel caso di abrogazione parziale devono essere esplicitati gli articoli e i commi di cui si propone l'abrogazione.

     6. La proposta deve contenere inoltre i termini del quesito che si intende sottoporre a referendum, completando la formula «volete che sia abrogato...» con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini sintetici e chiari e in modo tale che la risposta positiva o negativa corrisponda rispettivamente all'abrogazione od al mantenimento delle disposizioni indicate.

     7. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione possono essere contenute in più atti legislativi, purchè attengano al medesimo oggetto o ad oggetti strettamente affini.

     8. La proposta viene presentata unitamente ai certificati elettorali dei promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori designati ad esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

     9. Il Presidente del Consiglio regionale tempestivamente informa della presentazione della proposta il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale che ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

 

     Art. 5. [5]

     1. Sulla ammissibilità della proposta di referendum decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da tre membri, eletti, con voto limitato, per tutta la durata della legislatura regionale, dal Consiglio regionale fra persone esperte per essere docenti universitari in discipline giuridiche ovvero appartenenti all'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello.

 

     Art. 6. [6]

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come integrato ai sensi dell'articolo 5, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di referendum entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa.

     2. L'Ufficio di cui al comma 1 si pronuncia sull'ammissibilità, attenendosi ai seguenti criteri:

     a) verifica che il referendum non riguardi leggi o disposizioni di legge su cui non è ammesso il referendum secondo le norme dello Statuto e della presente legge;

     b) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4;

     c) verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro e univoco, al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;

     d) verifica che le disposizioni da sottoporre a referendum non siano a contenuto reso obbligatorio da norme dello Statuto regionale, da leggi di ratifica di trattati internazionali ovvero da norme dello Stato, dichiarate di riforma economico-sociale se concernenti materie di cui all'articolo 4 dello Statuto, ed anche dichiarate di principio se concernenti materie di cui all'articolo 5 dello Statuto.

     3. Qualora il referendum si riferisca a leggi che abbiano solo in parte contenuto vincolato, la pronuncia sull'ammissibilità può riferirsi solo alle disposizioni a contenuto vincolato o che ne costituiscano uno svolgimento strettamente necessario.

     4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco o non conforme ai criteri di cui alla lettera d) del comma 2, l'Ufficio di Presidenza, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; l'Ufficio di Presidenza, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con una delegazione dei promotori i quali, ove lo ritengono opportuno, possono presentare memorie e pareri.

     5. Qualora nel giudizio di cui ai precedenti commi non sia raggiunta l'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 4.

     6. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità dei componenti; qualora essa non sia raggiunta, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva..

     7. La proposta è dichiarata ammissibile qualora i voti negativi non raggiungano la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione; nel computo dei voti negativi non si tiene conto delle astensioni.

     8. Il Consiglio regionale delibera su motivati ordini del giorno presentati nel corso del dibattito e prima della chiusura dello stesso. Qualora nessun ordine del giorno venga presentato, l'Ufficio di Presidenza

- subito dopo la chiusura del dibattito - formula i quesiti alternativi

motivati da sottoporre al voto dell'assemblea.

     9. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, ovvero del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.

 

CAPO II

Richiesta di referendum

 

     Art. 7. [7]

     1. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli forniti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sui quali deve essere indicato a cura del promotore il quesito da sottoporre alla votazione popolare, con la formula indicata all'articolo 4 seguita dall'indicazione della data, del numero e del titolo della legge oggetto di referendum.

     2. Qualora il referendum sia richiesto per l'abrogazione di singole norme di una legge, occorre indicare anche il numero dell'articolo o degli articoli ed eventualmente anche del comma o dei commi sui quali il referendum viene richiesto.

     3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione con cui è stata dichiarata l'ammissibilità del referendum, i fogli previsti dal comma 1 del presente articolo devono essere presentati a cura dei promotori designati ai sensi dell'articolo 4 medesimo, alla Segreteria generale del Consiglio regionale che ne cura la vidimazione e li restituisce entro quarantotto ore dalla presentazione.

     4. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre cinque mesi, salvo quanto previsto all'articolo 13. Anche in quest'ultima ipotesi la raccolta delle firme deve essere comunque completata entro cinque mesi dalla data della vidimazione dei fogli.

 

     Art. 8. [8]

     1. La richiesta di referendum viene effettuata dall'elettore mediante l'apposizione della propria firma sul modulo di cui all'articolo 7. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

     2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di un ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore, o dal giudice conciliatore o dal segretario comunale del medesimo Comune ovvero dal segretario dell'Amministrazione provinciale competente. Il segretario comunale o provinciale possono essere sostituiti da altro funzionario della medesima amministrazione delegato in via generale alle funzioni di autenticazione.

     3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

     4. Il pubblico ufficiale, che procede alle autenticazioni, dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Alla richiesta di referendum devono essere allegati i certificati elettorali, anche collettivi, da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali.

     5. I Sindaci devono rilasciare tali certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

 

     Art. 9. [9]

     1. La richiesta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, va presentata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori, designati ai sensi dell'articolo 4, comma 8. L'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale.

     2. La presentazione va fatta in giorno lavorativo per gli uffici regionali, e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

     Art. 10. [10]

     1. L'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 5, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum, con riguardo ai requisiti ed alle procedure prescritti nel presente Capo, assumendo la deliberazione conclusiva all'unanimità; tale deliberazione è comunicata entro sette giorni al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

     3. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire nel verbale della riunione le proprie osservazioni.

     4. Qualora non si raggiunga l'unanimità o decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'Ufficio di Presidenza abbia deliberato sulla richiesta di referendum, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale immediatamente successiva; la deliberazione consiliare è trasmessa al Presidente della Giunta, per la pubblicazione, nel termine di cui al comma 1.

     5. Qualora la documentazione di cui all'articolo 8 risulti irregolare, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine per la sanatoria e ne dà immediata comunicazione ai promotori; tale termine non può essere superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     6. Nel caso previsto dal comma 5, il termine di sessanta giorni per la deliberazione definitiva dell'Ufficio di Presidenza decorre dal giorno successivo a quello della ripresentazione della documentazione.

 

     Art. 11. [11]

     1. La richiesta di referendum da parte di due Consigli provinciali della regione, approvata da ciascun Consiglio a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, deve essere formulata ai sensi dell'articolo 4, commi 5, 6 e 7.

     2. Le relative deliberazioni consiliari sono trasmesse dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta la deliberazione della seconda Amministrazione provinciale richiedente.

     4. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale che ha approvato per primo la richiesta. Tale Consiglio è considerato promotore agli effetti di quanto previsto dalla presente legge.

 

CAPO III

Indizione

 

     Art. 12.

     1. Il referendum abrogativo viene effettuato una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

     2. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione [12].

     3. A cura del Presidente della Giunta regionale è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all'affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni [13].

     4. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse dall'Ufficio di Presidenza e pervenute al Presidente della Giunta regionale fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

     5. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più dì cinque referendum.

     6. Se sono state presentate più richieste si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse da parte dei promotori, e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

 

     Art. 13. [14]

     1. Ogni attività od operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, con decreto da emanare entro il 1° settembre.

     2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

     3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, purchè tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1.

     4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica [15] oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali e comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente ed il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria od a quella primaverile ordinaria immediatamente successive, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Giunta regionale, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanare entro il 1° settembre ovvero entro il 28 febbraio.

     5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Giunta regionale indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonchè ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, ai sensi dell'articolo 10, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12.

     5 bis. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 12 che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 12 [16].

 

CAPO IV

Svolgimento del referendum

 

     Art. 14.

     1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

     2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonchè la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

 

     Art. 15. [17]

     1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno successivo a quello della affissione del manifesto di cui all'articolo 12, comma 3.

     2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale degli elettori stessi, a decorrere dal quinto giorno precedente a quello fissato per le votazioni [18].

 

     Art. 16.

     1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione per il referendum composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.

     2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

     3. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari previsti dall'articolo 46 del DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni [19].

     4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

     5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il referendum, nonchè alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

     6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum [20].

 

     Art. 17. [21]

     1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle allegate tabelle «A» e «B» esse contengono il quesito formulato ai sensi dell'articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

     2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

     3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 19.

     1. Presso ciascun Tribunale della regione è costituito l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimenti.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

     3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i Comuni della circoscrizione, l'ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione e ai documenti annessi.

     5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 20.

     1. Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il referendum popolare della Regione. Esso è composto da una sezione della Corte d'appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

     2. L'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre i venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

     3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

     4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo [23].

     5. L'ufficio centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.

     6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi [24].

 

     Art. 21.

     1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all'ufficio centrale per il referendum, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

 

     Art. 22. [25]

     1. Qualora il risultato delle votazioni sia favorevole all'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale previsto dal comma 4 dell'articolo 20, dichiara con proprio decreto l'avvenuta abrogazione delle stesse.

     2. Il decreto è pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 23. [26]

     1. Qualora i risultati dalla consultazione siano comunque contrari all'abrogazione, la proposta di referendum abrogativo delle stesse norme non potrà essere ripresentata se non decorsi cinque anni dalla pubblicazione dell'esito del referendum sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Se il referendum ha avuto per oggetto singole disposizioni di legge, il divieto di cui al comma 1 non si applica per il referendum riguardante altre disposizioni della medesima legge.

 

     Art. 24. [27]

     1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l'abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.

     2. Nel caso in cui l'abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente alla emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, come integrato ai sensi dell'articolo 5, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del Consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri, dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obbiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.

 

Capo IV bis [28]

(Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento di referendum statali e regionali)

 

     Art. 24 bis. [29]

     1. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e dall'articolo 33 dello Statuto si applicano le disposizioni del presente Capo.

     2. Si osservano le norme concernenti i referendum abrogativi dello Stato quanto:

     a) alle modalità di predisposizione, consegna e ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei relativi duplicati;

     b) alla utilizzazione delle urne, delle matite copiative, del bollo di sezione nonché del restante arredo degli uffici di sezione;

     c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici di sezione nonché alla determinazione degli orari di votazione e di scrutinio.

     3. Le funzioni dell'Ufficio di sezione per il referendum regionale sono svolte da quello costituito per i referendum statali.

     4. Le operazioni di scrutinio concernenti il referendum regionale sono effettuate senza interruzione, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum statali.

     5. Resta comunque fermo il termine di cui all'articolo 12, comma 3, al solo fine dell'affissione del manifesto con il decreto di indizione del referendum.

 

     Art. 24 ter. [30]

     1. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum abrogativi dello Stato e della Regione, anche se sostenute in via anticipata dallo Stato, sono poste a carico della Regione proporzionalmente al numero dei rispettivi referendum.

     2. L'onorario dei componenti degli uffici di sezione è aumentato, per ciascun quesito regionale, della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 maggio 1980, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'onere derivante dalla maggiorazione di cui al comma 2 è posto a carico della Regione.

 

TITOLO II

REFERENDUM CONSULTIVO IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

 

     Art. 25. [31]

     1. I disegni e i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni, o delle denominazioni comunali, previsti dall'articolo 7, punto 3, dello Statuto della Regione Friuli- Venezia Giulia, che il Consiglio regionale ritenga proponibili, sono sottoposti al referendum consultivo delle popolazioni interessate.

     2. Al referendum indetto per l'istituzione di un nuovo Comune, o per il mutamento della circoscrizione comunale ovvero per la modifica della denominazione, partecipano soltanto gli elettori della frazione o porzione di territorio interessata nonchè, nel caso di passaggio da uno ad altro Comune, anche gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

     3. Il Presidente della Giunta regionale indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla richiesta da parte della Presidenza del Consiglio regionale.

     4. La data di effettuazione del referendum è fissata a norma dell'articolo 12.

 

     Art. 26. [32]

     1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel Titolo I.

 

     Art. 27. [33]

     1. Il Presidente della Corte d'appello di Trieste, entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assuma le funzioni di ufficio centrale per il referendum popolare consultivo in materia di circoscrizioni comunali.

     2. I verbali di scrutinio e i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'ufficio centrale per i referendum dagli uffici di sezione dei Comuni interessati.

     3. L'ufficio centrale per i referendum, appena pervenuti i verbali di cui al comma 2, e comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal Presidente della Corte stessa.

     5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli atti trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

 

     Art. 28. [34]

     1. La proposta, da parte di almeno 15.000 elettori, iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere presentata corredata dalle firme degli elettori proponenti, al Presidente del Consiglio regionale.

     2. Spetta alla Presidenza del Consiglio regionale provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme e ciascun Consigliere regionale.

 

     Art. 29. [35]

     1. La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, corredato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme. Si applicano per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni di cui all'articolo 8.

     2. I fogli recanti le firme devono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7, comma. 3.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 30. [36]

     1. Gli adempimenti attribuiti dalla presente legge alla Regione che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale sono curati dalla Direzione regionale degli enti locali.

 

     Art. 31.

     1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente. legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni [37].

 

     Art. 31 bis.

     1. Tutte le spese derivanti dallo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum popolari sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.

     2. Qualora sia stata dichiarata la regolarità di una richiesta ai sensi dell'articolo 10, le spese per l'autenticazione delle firme nel numero prescritto dallo statuto, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, sono rimborsate dalla Regione; le spese devono essere documentate a mezzo di quietanze rilasciate dai percipienti.

     3. Per ottenere il rimborso di tali spese i promotori devono fare domanda scritta alla Giunta regionale, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva con effetto liberatorio; tale domanda deve essere presentata unitamente alla richiesta del referendum.

     4. Per le spese che i Comuni sostengono in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I, Capi III e IV, si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all'importo complessivo delle spese ammesse a rimborso dalle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell'ultima consultazione referendaria nazionale utile per la finalità anzidetta, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli uffici di sezione per il referendum, che sono rimborsate a rendiconto.

     5 (Omissis) [38].

     6. Qualora, invece, il referendum sia sospeso ovvero non si svolga alcuno dei referendum indetti tutte le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate a rendiconto [39].

 

     Art. 32. [40]

     1. Per gli oneri previsti dall'articolo 31, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito - «per memoria» - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1905 [1.1.152.1.01.01.] con la denominazione: «Spese per l'effettuazione del referendum popolare e del referendum abrogativo di leggi regionali di cui agli articoli 7 e 33 dello Statuto - (spesa obbligatoria)».

     2. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1905 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 33.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[13] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1997, n. 7.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 1997, n. 7.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[19] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 febbraio 1997, n. 7.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[21] Articolo così modificato dagli artt. 6 e 7 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[22] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 24 maggio 1991, n. 9.

[23] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 febbraio 1997, n. 7.

[24] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Capo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 25 febbraio 1997, n. 7.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[35] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[36] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[37] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[38] Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 18 dicembre 1992, n. 37.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 maggio 1991, n. 19.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.