§ 1.2.58 - Legge Regionale 25 febbraio 1997, n. 7.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:25/02/1997
Numero:7


Sommario
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.58 - Legge Regionale 25 febbraio 1997, n. 7.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».

(B.U. 26 febbraio 1997, n. 9).

 

     Artt. 1. - 2. [1]

 

Art. 3. [2]

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modificano ed integrano l'art. 13 della L.R. 2 maggio 1988, n. 22.

[2] Sostituisce l'art. 16, comma 3, della L.R. 2 maggio 1988, n. 22.

[3] Sostituisce l'art. 20, comma 4, della L.R. 2 maggio 1988, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Aggiunge il Capo IV al Titolo I della L.R. 2 maggio 1988, n. 22.