§ 1.2.38 - Legge Regionale 24 maggio 1991, n. 19.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:24/05/1991
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 4.  [1]
Art. 5.      1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è abrogato.
Art. 9.      1. L'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente:
Art. 11.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 1.2.38 - Legge Regionale 24 maggio 1991, n. 19.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: «Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».

(B.U. 24 maggio 1991, n. 68).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. [1]

     1. L'articolo 15 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 9.

     1. L'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.