| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
| Data: | 26/06/2026 |
| Numero: | 107 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali |
| Art. 1 bis. Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici |
| Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare |
| Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS» detenuto dall'università degli studi di Pavia |
| Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica |
| Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico |
| Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici |
| Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica |
| Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
| Art. 7 bis. Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della [...] |
| Art. 7 ter. Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma |
| Art. 8. Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico |
| Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico |
| Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico |
| Art. 11. Contenuti del programma di formazione |
| Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale |
| Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche |
| Art. 13 bis. Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR |
| Art. 13 ter. Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 |
| Art. 13 quater. Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito |
| Art. 13 quinquies. Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura |
| Art. 13 sexies. Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura |
| Art. 13 septies. Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR |
| Art. 13 octies. Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 |
| Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale |
| Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 |
| Art. 15 bis. Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione |
| Art. 16. Entrata in vigore |
§ 38.10.679 - D.L. 26 giugno 2026, n. 107. [1]
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. 26 giugno 2026, n. 146)
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali
1. Alla
a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento»;
b) dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:
«Art. 9 quater. (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie» [2].
1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del
2. All'articolo 7-bis, comma 4, del
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [4].
2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [5].
2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della
2-quinquies. Al
a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, infine, le seguenti voci:
«Lombardia - S.S. 42 "del Tonale e della Mendola" - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3- Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4- Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia- S.S. 469 "Sebina Occidentale" - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
Lombardia- S.S. 671 "della Val Seriana" - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano»;
b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Lombardia- Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda- J84J23000100008» [7].
3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del
3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonchè alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter [10].
Art. 1 bis. Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici [11]
1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare
1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della
Art. 2 bis. Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS» detenuto dall'università degli studi di Pavia [13]
1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore «Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS», detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.
3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della
Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento relativo all'impianto per la produzione di preridotto - direct reduced iron, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, periodi dal sesto al decimo, del
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico
1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del
1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del
1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [16].
Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici
1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonchè la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.
Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica
1. Al fine di sostenere le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del
2. Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo, il trattamento di cui all'articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della
1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società «Giubileo 2025», costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società «Giubileo 2025» destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della
Art. 7 bis. Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna [22]
1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del
Art. 7 ter. Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma [23]
1. All'articolo 3-quater del
«1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonchè per la realizzazione del nuovo "Policlinico Umberto I". Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.
1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonchè alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:
a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al
c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della
Art. 8. Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico [24]
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta [27].
4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico-patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico-patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento [28].
4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato «Servizio centrale per la contabilità accrual», con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonchè di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al
Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico
1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del
2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e i successivi aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato
3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del
Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico
1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:
a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;
b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico-patrimoniale e degli inventari;
c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze [33].
Art. 11. Contenuti del programma di formazione
1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118 del PNRR, volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del
2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.
Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale
1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ai fini dell'elaborazione degli schemi di bilancio di cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato [35].
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1 [36].
4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del
a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione e condizione geografica e della dimensione demografica;
b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale di cui al
Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal
2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero [38].
Art. 13 bis. Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR [39]
1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR è così integrata:
a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del
b) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del
c) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;
d) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della
2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della
4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.
5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della
6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13 ter. Modifiche al codice degli incentivi, di cui al
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14-ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori»;
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capacità di programmazione» è inserita la seguente: «, razionalizzazione» e dopo le parole: «gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante,» sono inserite le seguenti: «avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,»;
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio»;
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine della loro razionalizzazione»;
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 13 quater. Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito [41]
1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13 quinquies. Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura [42]
1. All'articolo 2, comma 5-ter, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «Al fine di» sono inserite le seguenti: «sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di», le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029» e le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2029»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «e svolge» sono inserite le seguenti: «, con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità "Grande Pompei",».
2. All'articolo 1, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 13 sexies. Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura [43]
1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del
Art. 13 septies. Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR [44]
1. All'articolo 29, comma 1, del
2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del
3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 13 octies. Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 [45]
1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.
Capo III
Disposizioni finanziarie urgenti
Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
1. All'articolo 24 della
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"» [46];
b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».
Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario [48].
Art. 15 bis. Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione [49]
1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:
a) l'articolo 24-bis del
b) il comma 3 dell'articolo 27 del
2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
5. All'articolo 28 del
a) al comma 4:
1) alla lettera b-ter, il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2) dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente: «b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della città di Matera quale "capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026"»;
b) al comma 5, le parole: «la somma di 27,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 67.957.899».
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;
Vista la
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Visto il
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercity, nonchè la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali
1. All'articolo 9-bis della
2. All'articolo 7-bis, comma 4, del
3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare
1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della
Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico
1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici
1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonchè la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.
Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica
1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della
1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della
Art. 8. Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del
3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.
4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.
Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico
1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del
2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato
3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del
Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:
a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;
b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;
c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.
Art. 11. Contenuti del programma di formazione
1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del
2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.
Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale
1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del
a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;
b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al
Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.
Capo III
Disposizioni finanziarie urgenti
Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
1. All'articolo 24 della
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;
b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».
Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della
1. All'articolo 5 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.