| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
| Data: | 07/08/2026 |
| Numero: | 152 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 38.10.685 - L. 7 agosto 2026, n. 152.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. 20 agosto 2026, n. 192)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla
a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento";
b) dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:
"Art. 9-quater (Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000 euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della
2-quinquies. Al
a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
"Lombardia - S.S. 42 'del Tonale e della Mendolà - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 - Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.
Lombardia - S.S. 469 'Sebina Occidentalè - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.
Lombardia - S.S. 671 'della Val Serianà - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossa nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano";
b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lombardia - Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del
3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della
3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonchè alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici). - 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».
All'articolo 2:
al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore "Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS" detenuto dall'università degli studi di Pavia). - 1. La realizzazione delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore "Enriched URAnium COnverter Source - EURACOS", detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.
3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, del
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo", Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del
1-ter. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;
al quinto periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al settimo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «Al medesimo fine e» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al secondo periodo, le parole: «delle 181 giornate» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 181 giornate».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la società» sono inserite le seguenti: «"Giubileo 2025",», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «"Giubileo 2025"»;
al secondo periodo, dopo le parole: «anni 2027 e 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna). - 1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del
Art. 7-ter (Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma). - 1. All'articolo 3-quater del
"1-bis. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente pro tempore della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonchè per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto Ì. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.
1-ter. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
1-quater. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-ter, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonchè alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
1-quinquies. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-quater sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
1-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, per le procedure di gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-bis si applicano le seguenti disposizioni:
a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al
b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-bis, del codice di cui al
c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1-septies. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati"».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 12» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» e dopo le parole: «n. 113» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
al terzo periodo, le parole: «regolamenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti dell'Unione europea»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» e dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato "Servizio centrale per la contabilità accrual", con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio accrual e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonchè di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «comma 14» nonchè dopo le parole: «29 dicembre 2021» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modifiche e» sono inserite le seguenti: «i successivi»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al secondo periodo, la parola: «contabile» è soppressa;
al terzo periodo, la parola: «fra» è sostituita dalla seguente: «tra»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «magazzino, ed» sono sostituite dalle seguenti: «magazzino ed»;
alla lettera b), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al comma 2, le parole: «delle elaborazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elaborazione» e le parole: «bilancio cui» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di cui»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministeri di riferimento» sono inserite le seguenti: «, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «contabile degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti»;
alla lettera a), le parole: «collocazione geografica» sono sostituite dalle seguenti: «collocazione e condizione geografica»;
alla lettera c), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;
alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».
All'articolo 13:
al comma 2, dopo le parole: «cinque giorni dalla» sono inserite le seguenti: «data di».
Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 13-bis (Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR). - 1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR è così integrata:
a) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR "Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche", di cui all'articolo 24 del
b) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2. della Missione 2, Componente 2, del PNRR "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", di cui all'articolo 27 del
c) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinovabili nelle PMI", come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024;
d) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR "Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)", di cui all'articolo 1, comma 513, della
2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera d), della
4. Le risorse di cui al comma 1 non determinano in nessun caso il riconoscimento, in favore dei soggetti attuatori degli investimenti, di ulteriori compensi per lo svolgimento delle loro attività.
5. Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi degli investimenti di cui al comma 1, nelle more della stipulazione o dell'aggiornamento degli atti e delle convenzioni che regolano i rapporti tra le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i soggetti attuatori degli stessi e della loro registrazione da parte degli organi di controllo, i soggetti attuatori sono autorizzati ad adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di ammissione a finanziamento e di concessione delle agevolazioni, comunque denominati. I provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo costituiscono impegni giuridicamente vincolanti ai fini del PNRR e sono immediatamente esecutivi. Ai fini della registrazione degli atti e delle convenzioni di cui al primo periodo del presente comma da parte degli organi di controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della
6. All'articolo 1, comma 774, secondo periodo, della
7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, dalle misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione presentata alla Commissione europea non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività amministrative necessarie all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13-ter (Modifiche al codice degli incentivi, di cui al
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacità di programmazione" è inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante," sono inserite le seguenti: "avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio";
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione";
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della
Art. 13-quater (Attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. Al fine di consentire la conclusione delle attività di controllo e di rendicontazione degli investimenti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere individuati ulteriori interventi, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020, coerenti con le finalità e con gli obiettivi del medesimo PNRR e idonei a concorrere al raggiungimento dei relativi target. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13-quinquies (Disposizioni in materia di sostegno all'attuazione dei programmi di spesa e degli interventi del PNRR di titolarità del Ministero della cultura). - 1. All'articolo 2, comma 5-ter, del
a) al primo periodo, dopo le parole: "Al fine di" sono inserite le seguenti: "sostenere la realizzazione dei programmi di spesa nazionali e dell'Unione europea del Ministero della cultura nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico 'Grandi Progetti Beni culturalì e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di", le parole: "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2029" e le parole: "dal 2024 al 2026" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2029";
b) al quinto periodo, dopo le parole: "e svolge" sono inserite le seguenti: ", con la Struttura di supporto e, limitatamente agli interventi riguardanti il sito UNESCO di cui al primo periodo, con l'Unità 'Grande Pompei',".
2. All'articolo 1, comma 2, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 13-sexies (Misure urgenti in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della cultura). - 1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, anche oltre il termine del 31 dicembre 2026, previsto dall'articolo 1-bis, comma 6, del
Art. 13-septies (Ulteriori disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR). - 1. All'articolo 29, comma 1, del
2. All'articolo 20, comma 2, quarto periodo, del
3. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.848.777 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Art. 13-octies (Adeguamento delle strutture sanitarie alle misure di prevenzione degli incendi previste dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015). - 1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di un anno, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, del
a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera a), le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito».
All'articolo 15:
al comma 1, dopo le parole: «articolo 5» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 2, le parole: «euro 61,2 milioni di euro per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «61,25 milioni di euro per l'anno 2026».
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse delle politiche di coesione). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi in materia di coesione territoriale previsti dal PNRR:
a) l'articolo 24-bis del
b) il comma 3 dell'articolo 27 del
2. Le risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo restano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
3. All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026 e a 110 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del
5. All'articolo 28 del
a) al comma 4:
1) alla lettera b-ter), il segno di interpunzione: "." è sostituito dal seguente: ";";
2) dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
"b-quater) della somma complessiva di 20 milioni di euro, per l'istituzione del polo per l'industria culturale e creativa, nell'ambito del programma di interventi connesso alla designazione della città di Matera quale 'capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026'";
b) al comma 5, le parole: "la somma di 27,6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "la somma di euro 67.957.899"».