§ 38.10.672 - L. 8 maggio 2026, n. 71.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:08/05/2026
Numero:71


Sommario
Art. 1. 


§ 38.10.672 - L. 8 maggio 2026, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.

(G.U. 9 maggio 2026, n. 106)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2026, N. 32

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, lettera e), le parole: «delibera CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e le parole: «, approvazione e parere» sono sostituite dalle seguenti: «e approvazione e ogni altro parere»;

     al comma 3, le parole: «legge 14 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «legge 14 gennaio»;

     al comma 5, le parole: «di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete»;

     al comma 6, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», le parole: «di RFI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI» e la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari»;

     al comma 10, dopo le parole: «n. 89» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120,»;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Al fine di procedere celermente al completamento delle opere di infrastrutturazione viaria già avviate sulla direttrice di collegamento tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico in provincia di Brindisi, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 per l'avvio delle attività progettuali relative alla realizzazione della circumvallazione di San Vito dei Normanni. Ai relativi oneri, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     al comma 11, le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

     al comma 12, le parole: «DPCM 23 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

     al comma 15, le parole: «euro nel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno»;

     al comma 17:

     all'alinea, dopo le parole: «dai commi da 8 a 16» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione del comma 10-bis»;

     alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120»;

     alla lettera d), le parole: «DPCM 11 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

     alla lettera e), la parola: «DPCM» è sostituita dalle seguenti: «il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «infrastrutture e» è inserita la seguente: «dei»;

     alla lettera h), le parole: «l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2032 e»;

     dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

     «17-bis. Al fine di consentire la prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione ad impegni già assunti:

     a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente alla parte in conto capitale di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di euro 8.700.000 per l'anno 2026, di euro 8.000.000 per l'anno 2027 e di euro 3.500.000 per l'anno 2028;

     b) è autorizzata la spesa di euro 2.291.597 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 2.000.000 per l'anno 2028, per la realizzazione di interventi sugli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

     c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di euro 8.167.750 per l'anno 2026 e di euro 13.444.986 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

     d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, è incrementata di euro 4.310.380 per l'anno 2026, di euro 7.614.218 per l'anno 2027 e di euro 7.929.996 per l'anno 2028;

     e) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata alla realizzazione di piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è incrementata di euro 3.823.410 per l'anno 2026;

     f) la dotazione finanziaria del programma degli interventi a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 330 del 12 dicembre 2025 è incrementata di euro 1.330.000 per l'anno 2026;

     g) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, è incrementata di euro 14.382.598 per l'anno 2026, di euro 1.306.182 per l'anno 2027 e di euro 12.154.212 per l'anno 2028;

     h) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è incrementata di euro 40.000.000 per l'anno 2026, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria delle istanze relative all'annualità 2025; conseguentemente il termine di conclusione dei lavori finanziati ai sensi della presente lettera è fissato al 31 dicembre 2026;

     i) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 46.805.735 per l'anno 2029, di euro 37.851.248 per l'anno 2030 e di euro 21.529.194 per l'anno 2031.

     17-ter. Agli oneri derivanti dal comma 17-bis, pari complessivamente a euro 83.005.735 per l'anno 2026, a euro 32.656.983 per l'anno 2027, a euro 39.029.194 per l'anno 2028, a euro 46.805.735 per l'anno 2029, a euro 37.851.248 per l'anno 2030 e a euro 21.529.194 per l'anno 2031, si provvede:

     a) quanto a euro 80.000.000 per l'anno 2026, a euro 10.656.983 per l'anno 2027 e a euro 15.529.194 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     b) quanto a euro 1.805.735 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) quanto a euro 14.000.000 per l'anno 2027, a euro 20.000.000 per l'anno 2028, a euro 12.000.000 per l'anno 2029 e a euro 27.194.265 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

     d) quanto a euro 7.500.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     e) quanto a euro 291.597 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per gli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni o di altri soggetti pubblici;

     f) quanto a euro 7.167.750 per l'anno 2029 e a euro 7.444.986 per ciascuno degli anni 2030 e 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     g) quanto a euro 1.310.380 per l'anno 2029, a euro 1.614.218 per l'anno 2030 e a euro 1.929.996 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali;

     h) quanto a euro 2.823.410 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e destinate alle spese per il programma straordinario di interventi per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno;

     i) quanto a euro 1.330.000 per l'anno 2029, mediante utilizzo delle risorse, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, derivanti dal riparto del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e finalizzate alla costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali;

     l) quanto a euro 14.382.598 per l'anno 2029, a euro 1.306.182 per l'anno 2030 e a euro 12.154.212 per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinata a interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico;

     m) quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2026, a euro 8.000.000 per l'anno 2027 e a euro 3.500.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

     All'articolo 2:

     al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: «adotta» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «dell'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo articolo 4-ter» e, al terzo periodo, le parole: «efficacia del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e le parole: «all'articolo 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al citato articolo 4-ter»;

     al comma 5, dopo le parole: «al comma 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 6, le parole: «delle gallerie» sono sostituite dalle seguenti: «per le gallerie».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena). - 1. Al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nello svolgimento della procedura di affidamento in fasi successive di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, l'invito a presentare l'offerta finale è corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dello schema di convenzione predisposto dall'ente concedente ed è sottoposto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione».

     All'articolo 4:

     al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società ANAS S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS», al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «della società ANAS»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. è altresì nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A. indicati nell'allegato 2-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio delle opere realizzate con gli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore delle strutture territoriali della società ANAS S.p.A. competenti per l'area geografica in cui ricadono le opere commissariate, ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai subcommissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio della società ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2-ter. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo le parole: "situato tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda" sono inserite le seguenti: ", mediante la realizzazione del nuovo ponte".

     2-quater. Al fine di assicurare il completamento dei lavori relativi al collegamento dell'ultimo miglio tra l'area portuale di Genova e l'area di Campasso, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027, di 5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 7,7 milioni di euro per l'anno 2029 in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

     a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2028 e a 7,7 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-quinquies. Per l'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi per il ripristino della linea ferroviaria Priverno-Terracina è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 51 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-sexies. Al fine di procedere celermente al completamento degli interventi per il ripristino funzionale, l'ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. 2, già ex SS 112 Innesto SS 18 (Bagnara) - Innesto SS 106 (Bovalino M.na), la società ANAS S.p.A., previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria, è autorizzata all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Platì e Santa Cristina d'Aspromonte. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata, in favore della società ANAS S.p.A., la spesa complessiva di 12 milioni di euro, di cui 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede:

     a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) quanto a 11,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-septies. Al fine di realizzare i lavori per la soppressione dei passaggi a livello nonchè per le opere connesse sulla linea Alessandria-Piacenza in comune di Castel San Giovanni e in comune di Sarmato, sulla linea Bologna-Padova in comune di Monselice e sulla linea Codogno-Mantova in comune di Curtatone, è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2027 e di 39 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-octies. Per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica del prolungamento verso Gaeta della variante alla strada statale 7 "Appia" in comune di Formia (Pedemontana) è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-novies. Al fine di procedere celermente all'avvio delle attività progettuali e alla realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, il sindaco pro tempore del comune di Massa è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e resta in carica fino al completamento degli interventi. Al Commissario straordinario di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e lo stesso può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle amministrazioni territoriali competenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 8,57 milioni di euro, di cui 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e 7,52 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

     a) quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) quanto a 5,52 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-decies. Per l'avvio delle attività progettuali e per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Ponte sul fiume Trigno è autorizzata la spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-undecies. Al fine di assicurare il completamento dei lavori per la messa in sicurezza e la riapertura del viadotto Sente Longo, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     All'articolo 5:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «di Rete Ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «della società Rete Ferroviaria» e dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al quarto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e, al quinto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI»;

     al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «medesima società RFI S.p.A.» il segno di interpunzione «,» è soppresso, al secondo periodo, le parole: «degli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «delle opere realizzate con gli interventi», al quinto periodo, la parola: «sub-commissari» è sostituita dalla seguente: «subcommissari» e dopo le parole: «gettoni di presenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al sesto periodo, le parole: «di RFI» sono sostituite dalle seguenti: «della società RFI».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni in materia di investimenti nel settore sanitario finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la missione 6, componente 1, investimento 1.1 'Case della Comunità e presa in carico della personà e investimento 1.3 'Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)' nonchè per la missione 6, componente 2, subinvestimento 1.1.1 'Digitalizzazione-rafforzamento strutturale SSN (Progetti in essere ex art. 2 DL 34/2020)', l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 del presente articolo relativa a nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione nonchè all'ampliamento o alla trasformazione delle stesse si intende rilasciata contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria interessata, fermo restando il rispetto delle disposizioni e dei criteri richiesti per la rendicontazione ai fini del PNRR. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi dichiarati nell'istanza ovvero della loro permanenza ai fini dell'adozione del provvedimento espresso";

     b) all'articolo 8-quater, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l'accreditamento si intende rilasciato contestualmente all'autorizzazione all'esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell'adozione del provvedimento espresso"».

     All'articolo 7:

     al comma 3, le parole: «citato decreto-legge n. 96 del 2025» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119,»;

     al comma 5, lettera d), le parole: «di Sport» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport»;

     al comma 6, le parole: «quanto a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a 500.000 euro,» e le parole: «quanto a euro 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a euro 50.000.000,».

     All'articolo 8:

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, lacuali e fluviali».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti). - 1. All'articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026"».

     All'articolo 9:

     al comma 2, dopo la parola: «Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario di cui al comma 1»;

     al comma 3, dopo la parola: «straordinario» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

     al comma 5, dopo le parole: «all'esercizio» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «adempimenti di cui» sono sostituite dalle seguenti: «adempimenti previsti dal regolamento di cui» e le parole: «n. 151 e al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 151, e dal»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, fino al 31 dicembre 2026, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti adottano misure volte ad assicurare, per il medesimo scopo, l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, ivi incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il materiale di cui al primo periodo può essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso. Il reimpiego ai sensi del secondo periodo è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

     5-ter. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027";

     b) all'articolo 9-bis, comma 1-ter, primo periodo, le parole: "31 agosto 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2027".

     5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 500.000 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     5-quinquies. Al fine di garantire il completamento dei lavori di fase A della Diga foranea di Genova, è autorizzata l'ulteriore spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028 per l'esecuzione delle opere necessarie al consolidamento dei fondali e delle attività previste dalla variante di progetto. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione degli oneri per infrastrutture energetiche di interesse strategico nazionale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo. In relazione agli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di cui al primo periodo, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale».

     Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

 

     «Allegato 2-bis

     (Articolo 4, comma 2-bis)

     Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società ANAS S.p.A. quale commissario straordinario.

 

».

 

     L'allegato 4 è sostituito dal seguente:

 

     «Allegato 4

     (articolo 5, comma 3)

     Elenco delle opere per cui è disposta la nomina dell'Amministratore delegato della società RFI S.p.A. quale commissario straordinario.

 

».