§ 6.2.529 - L.R. 30 dicembre 2025, n. 57.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2025


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/12/2025
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003)
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 33 (Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba)
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)
Art. 5.  Modifica alla legge regionale 30 settembre 2015, n. 43 (Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della Regione e delle fondazioni [...]
Art. 6.  Legge regionale 14 dicembre 2023, n. 47 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sui tumori eredo-familiari e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e [...]
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2025, n. 4 (Contributi per interventi urgenti sulle reti stradali comunali sovraccaricate da transito dei veicoli, mezzi pesanti e del trasporto pubblico che [...]
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2025, n. 13 (Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, [...]
Art. 9.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 2025, n. 15 (Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata)
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 17 (Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale - S.C.A.C.CO.)
Art. 11.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2025, n. 19 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge [...]
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme [...]
Art. 13.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2025, n. 28 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle [...]
Art. 14.  Integrazione alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 32 (Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali per il personale sanitario del comparto)
Art. 15.  Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici — [...]
Art. 16.  Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri [...]
Art. 17.  Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. [...]
Art. 18.  Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5 (Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne)
Art. 19.  Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Art. 20.  Modifica alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici)
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
Art. 22.  Modifica alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizione in materia sanitaria)
Art. 23.  Modifica alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 (Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva - S.I.A.P.)
Art. 24.  Disposizione in materia di istituzione casa alloggio per anziani
Art. 25.  Assegnazione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica in casi di necessità ed urgenza
Art. 26.  Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2014)
Art. 27.  Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.)
Art. 28.  Sospensione transitoria delle trattenute sul trattamento economico del personale giornalistico dell'Ufficio stampa regionale
Art. 29.  Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale
Art. 30.  Interpretazione autentica della lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile del 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e [...]
Art. 31.  Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 17 (Agriturismo e Turismo rurale)
Art. 32.  Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2002 n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti)
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 7 (Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche)
Art. 34.  Modifica alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica)
Art. 35.  Modifiche alla legge regionale 4 marzo 1997, n. 11 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata)
Art. 36.  Modifica alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004)
Art. 37.  Direttiva agli Enti strumentali della Regione in materia di procedure per il reclutamento di personale
Art. 38.  Riallocazione del fondo di rotazione di cui al comma 5 dell’articolo 43 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e [...]
Art. 39.  Modifica alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)
Art. 40.  Adeguamento della Strada statale 598 "Fondovalle dell'Agri”
Art. 41.  Programmazione triennale per la realizzazione della rete regionale integrata dei servizi per i disturbi dello spettro autistico
Art. 42.  Aree di atterraggio per elisoccorso utilizzabili anche nelle ore notturne
Art. 43.  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale [...]
Art. 44.  Modifiche della legge regionale 5 aprile 2000 n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)
Art. 45.  Modifica della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)
Art. 46.  Trasferimento di impianti pubblici della Regione Basilicata
Art. 47.  Modifica della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)
Art. 48.  Modifica della legge regionale 16 giugno 2023, n. 16 (Istituzione della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata)
Art. 49.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 50.  Norma di adeguamento automatico
Art. 51.  Entrata in vigore


§ 6.2.529 - L.R. 30 dicembre 2025, n. 57.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2025

(B.U. 30 dicembre 2025, n. 69 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni in vari settori di intervento

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2003)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 31 della legge regionale n. 7 del 2003 è inserito il seguente comma 1 ter:

"1 ter. L'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, qualora notificati tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è pari alla misura prevista dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale 30 maggio 2022 (Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 33 (Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 33 del 2008, è così sostituito:

“1. La Regione Basilicata, nel quadro dell'attività di tutela di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici, partecipa, con la concessione di un contributo non coperto dal Fondo sanitario regionale, alle spese sostenute da tali cittadini, residenti in Basilicata da almeno dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, che, necessitando di particolari prestazioni riabilitative, si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba e di quelli riconosciuti dalle Linee guida dell'Istituto Superiore di sanità, o anche di ciascuno di essi, quali trattamenti riabilitativi debitamente certificati.”.

2. L’articolo 2 della legge regionale n. 33 del 2008 è così sostituito:

“Articolo 2 (Erogazione)

1. I contributi di cui all'articolo precedente vengono erogati, in forma indiretta, a cadenza semestrale, in favore dei soggetti beneficiari, mediante rimborso da parte dell’Azienda sanitaria di appartenenza.”.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è inserito il seguente:

“3 quinquies 1. Ferme restando le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti riguardo alle distanze tra gli edifici, nelle aree di tipo B e C di cui al D.M. 1444/1968 sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità alla data in vigore della presente legge, destinate ad attività turistico ricettive ristorative, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50 per cento della superficie coperta dalla sagoma di ingombro a terra. Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di superficie coperta pari al 15 per cento della superficie utile.”.

2. Il comma 3 sexies dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è così sostituito:

“3 sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito l’ampliamento nel limite massimo del 15 per cento della superficie esistente; l’ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto architettonicamente unitario e funzionale. L’ampliamento potrà, anche, essere realizzato anche prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del sottotetto.”.

3. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 2009 è inserito il seguente:

“3 septies. Nelle aree di Tipo B, C, D ed E di cui al DM 1444/1968, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati, destinate ad attività produttive/commerciali, la realizzazione di porticati, tettoie e manufatti similari aperte almeno su due lati nella misura del 30 per cento della superficie coperta dalla sagoma di ingombro a terra.”.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 25 del 2009, dopo le parole: “ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.”, sono aggiunte le seguenti parole: “In tali tessuti, qualora l'intervento rispetti integralmente il valore storico, culturale e architettonico degli edifici e tale dinamica sia certificata da un tecnico abilitato e qualificato, sono consentiti interventi di recupero che non comportino modifiche sostanziali alla struttura e all'aspetto originario del fabbricato, per la realizzazione di verande inserite, con un ampliamento della superficie residenziale limitato al solo volume sviluppato dalle verande stesse, senza alterare l'architettura complessiva dell'edificio.”.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)

1. L'articolo 34 della legge regionale n. 26 del 2014 è sostituito dal seguente:

“Articolo 34 (Disposizioni sui fondi per la ricostruzione)

1. Al fine di consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse destinate al completamento dell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici degli anni 1980, 1981, 1982, già stanziate dallo Stato e giacenti presso la tesoreria regionale, l'ufficio regionale competente procede, con le modalità indicate nei commi successivi, alla revoca delle risorse assegnate e non utilizzate dalle amministrazioni assegnatarie.

2. Non si procede alla revoca di cui al comma 1 nell'ipotesi in cui le risorse giacenti presso la tesoreria regionale siano insufficienti a finanziare il primo intervento utilmente collocato nella graduatoria dell'amministrazione assegnataria.

3. L'ufficio competente individua, preliminarmente, le risorse non utilizzate dalle amministrazioni comunali, rivenienti da provvedimenti amministrativi statali, invitando le stesse ad impegnare la relativa spesa nel termine perentorio di tre mesi dal ricevimento della comunicazione.

4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente e fatte salve eventuali esigenze debitamente motivate e documentate non imputabili alle amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale provvede alla revoca delle suddette risorse

5. Saranno, altresì, revocate, secondo le modalità indicate al comma 4 e senza necessità del previo invito di cui al comma 3, le risorse inutilizzate di cui risultino ancora assegnatarie le amministrazioni comunali che hanno esaurito le graduatorie dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

6. Le risorse finanziarie revocate ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle rivenienti dalle economie maturate sui mutui contratti dalla Regione per il completamento dell'attività di ricostruzione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), concorrono a costituire un fondo da ripartire tra i Comuni in base al fabbisogno finanziario determinato a seguito di apposita rilevazione. Sono ammessi al riparto i comuni non destinatari di provvedimenti di revoca.

7. Ai fini della ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente comma viene riconosciuta priorità di finanziamento nei seguenti casi:

a) edifici ancora ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del' comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché, previa segnalazione del comune territorialmente competente, alle unità immobiliari) per le quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni:

1) immobili riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della normativa vigente oppure immobili per i quali il piano di recupero adottato ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 1980 n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) prescriva l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo;

2) immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa;

b) immobili acquisiti al patrimonio comunale ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 76 del 1980, non alienati e che non siano già stati oggetto di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1984 n. 19 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.).

8. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 7 è assegnata una quota pari al 30 per cento delle risorse confluite nel fondo. Il restante 70 per cento è destinato al finanziamento degli interventi inseriti nelle graduatorie delle amministrazioni assegnatarie.

9. Il riparto del fondo di cui al precedente comma è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

10. Al fine di consentire il corretto trasferimento delle risorse finanziarie, le amministrazioni assegnatarie provvedono all'aggiornamento dei dati sullo specifico portale regionale.”.

2. L'articolo 71 della legge regionale n. 26 del 2014 è sostituito dal seguente:

"Articolo 71 (Controllo sulle fondazioni)

1. Le fondazioni partecipate, controllate e promosse dalla Regione Basilicata sono soggette a controllo con le modalità e nelle materie fissate da specifiche Direttive regionali, avendo riguardo alla diversa misura della partecipazione, alla rilevanza dell'influenza della stessa e all'entità delle risorse finanziarie pubbliche attribuite dall'amministrazione regionale per il raggiungimento delle finalità dell'organismo.

2. Le direttive regionali configurano il sistema di controllo e vigilanza delle fondazioni di cui al comma 1, finalizzato a garantire:

a) la rispondenza delle attività pianificate dall'organismo agli obbiettivi strategici regionali e agli obbiettivi operativi assegnati;

b) il rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità delle gestioni sociali;

c) la disciplina delle modalità di circolazione delle informazioni tra la Regione e le fondazioni;

d) la verifica che la gestione degli organismi sia improntata alla riduzione e al contenimento della spesa pubblica;

e) la definizione delle competenze in capo alle strutture organizzative della Regione e degli obblighi informativi in capo alle persone che rappresentano la Regione negli organi di amministrazione e controllo delle fondazioni;

f) il principio della sana gestione finanziaria nell'ottica del perseguimento, attraverso l'organismo cui possono essere attribuite risorse finanziarie di provenienza pubblica, di finalità di pubblica utilità:

g) l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo fissate per le fondazioni dall'articolo 25 del Codice civile;

h) il rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli organismi rientranti a diverso titolo nell'articolo 11 ter del medesimo;

k) il rispetto della presente legge.

3. Le direttive regionali di cui al comma 2 sono adottate e aggiornate dalla Giunta regionale, alla quale sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio finanziario, i risultati derivanti dall'attività di controllo. I relativi esiti sono sottoposti all'esame della Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione esamina il rapporto annuale e approva una propria relazione che trasmette al Consiglio regionale per la successiva discussione.

4. Le fondazioni promosse dalla Regione uniformano, ove necessario, i propri statuti e regolamenti interni, nonché le proprie procedure e attività, alle citate direttive regionali.”.

 

     Art. 5. Modifica alla legge regionale 30 settembre 2015, n. 43 (Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della Regione e delle fondazioni promosse dalla Regione)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2015 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 (Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione)

1. Le società controllate, nonché a totale o parziale partecipazione dalla Regione Basilicata, sono soggette a controllo analogo con le modalità e nelle materie fissate da specifiche Direttive regionali, avendo riguardo alla diversa misura della partecipazione e alla rilevanza dell'influenza della stessa, nel rispetto del decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

2. Le direttive regionali configurano il sistema di controllo e vigilanza delle società di cui al comma 1, finalizzato a garantire:

a) la rispondenza delle attività pianificate dall'organismo agli obbiettivi strategici regionali e agli obbiettivi operativi assegnati;

b) il rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità delle gestioni sociali;

c) la disciplina delle modalità di circolazione delle informazioni tra la Regione e le società;

d) la verifica che la gestione degli organismi sia improntata alla riduzione e al contenimento della spesa pubblica;

e) la definizione delle competenze in capo alle strutture organizzative della Regione e degli obblighi informativi in capo alle persone che rappresentano la Regione negli organi di amministrazione e controllo delle società;

f) il principio della sana gestione finanziaria nell'ottica del perseguimento, attraverso l'organismo, di finalità rispondenti al decreto legislativo n. 175 del 2016;

g) il rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli organismi rientranti a diverso titolo nell'articolo 11 quater del medesimo;

h) il rispetto della presente legge.

3. Le direttive regionali di cui al comma 2 sono adottate e aggiornate dalla Giunta regionale, alla quale sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio finanziario, i risultati derivanti dall'attività di controllo. I relativi esiti sono sottoposti all'esame della Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione esamina il rapporto annuale e approva una propria relazione che trasmette al Consiglio regionale per la successiva discussione.

4. Le società partecipate dalla Regione uniformano, ove necessario, i propri statuti e regolamenti interni, nonché le proprie procedure e attività, alle citate direttive regionali.

5. Sono escluse dall'applicazione della presente norma le società partecipate nelle quali l'amministrazione regionale esercita il controllo analogo congiuntamente con altre amministrazioni.”.

 

     Art. 6. Legge regionale 14 dicembre 2023, n. 47 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sui tumori eredo-familiari e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazione genetiche) – Abrogazione

1. La legge regionale 14 dicembre 2023, n. 47 (Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sui tumori eredo-familiari e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazione genetiche) è abrogata.

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 2 gennaio 2025, n. 4 (Contributi per interventi urgenti sulle reti stradali comunali sovraccaricate da transito dei veicoli, mezzi pesanti e del trasporto pubblico che percorrono le stesse tratte al fine di raggiungere ulteriori destinazioni)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2025 è così sostituito:

“Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle attività di cui alla presente legge, è riconosciuto, per l'anno 2025, ai Comuni che ne facciano richiesta, un contributo straordinario. L'istanza è debitamente valutata dalla Direzione generale regionale competente in materia. Sono valutate solo le istanze che rivestono carattere di urgenza, pervenute entro il 31 dicembre 2025.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma, quantificati nell'importo massimo complessivo di euro 80.000, è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 dell'esercizio finanziario 2025.”.

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2025, n. 13 (Istituzione del Difensore civico, del Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante delle persone con disabilità e del Garante della natura)

1. Nella legge regionale n. 13 del 2025, laddove ricorrono le parole: “dei disabili” queste sono sostituite dalle parole: “delle persone con disabilità”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2025 le parole: “degli alunni disabili” sono sostituite dalle parole: “degli alunni con disabilità”.

 

     Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 2025, n. 15 (Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2025 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working, come definito dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).”.

2. L'articolo 2 della legge regionale n. 15 del 2025 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 3 è così sostituito:

“1. La Regione, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di contribuire ad arginare gli impatti socioeconomici dello spopolamento, attraverso le modalità definite dal successivo art. 4, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile per rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e dei CCNL di settore.”.

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2025 la parola: “finanziaire” è sostituita dalla parola: “finanziarie”.

5.Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2025 la parola: “vingenti” è sostituita dalla parola: “vigenti”.

6. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2025 le parole: “Ai soggetti beneficiari” sono sostituite dalle parole: “Alle imprese beneficiarie”.

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2025, n. 17 (Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale - S.C.A.C.CO.)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2025 le parole: “scuole medie superiori” sono sostituite dalle parole: “scuole secondarie di secondo grado”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2025 le parole: “dell'obbligo scolastico” sono sostituite dalle parole: “dell'obbligo di istruzione”.

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2025 dopo le parole: “'Ufficio scolastico regionale” sono aggiunte le seguenti parole “, fatta salva l'autonomia scolastica delle singole scuole secondarie di secondo grado,”.

 

     Art. 11. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2025, n. 19 (Modifiche ed integrazione alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 "Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n.1766/1927 e r.d. n. 322/1928")

1. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 57 del 2000, inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2025, dopo le parole: “nel rispetto del principio di tutela” è inserita la parola: “paesaggistica,”.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2025 sono abrogati.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Dopo j bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunta la seguente lettera:

“j bis 1) "contesto territoriale": l'ambito geografico e amministrativo interessato dagli impatti potenziali derivanti dalla localizzazione di impianti o attività nel settore dei rifiuti, individuato ai fini dell'applicazione del principio di equa distribuzione territoriale delle iniziative. Esso è definito in relazione a un ambito di prossimità territoriale non superiore ad un intorno di duemila metri dal perimetro degli impianti sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152.”.

2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora gli impianti ricadano in area SIC e nel relativo buffer di 1000 metri a partire dal perimetro esterno della stessa, di cui al punto 1.2.1 del citato Allegato "A", per tali aree i criteri ivi stabiliti mantengono carattere escludente, ad eccezione dei centri comunali di raccolta, per i quali il criterio è da considerarsi penalizzante.”

3. Il comma 10 quinquies dell'articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018, introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2025, è sostituito dal seguente:

“10 quinquies. Per gli impianti regionali già autorizzati al trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di cui alla tabella 38 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), gli incrementi della volumetria di stoccaggio dei rifiuti contenuti entro il limite del 20 per cento della volumetria complessiva già autorizzata, fatto salvo in ogni caso il rispetto della volumetria prevista dalla tabella 38 del PRGR, sono consentiti nel rispetto dei commi 9 e 9 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

 

     Art. 13. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2025, n. 28 (Disposizioni per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2025 dopo le parole: “La Regione promuove” sono inserite le parole: “, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche,”.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2025 dopo le parole: “del territorio regionale” sono inserite le parole: “, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 2025 la parola: “educatori” è sostituita dalle parole: “educatori sociosanitari”;

4. La lettera a), del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2025 è sostituita dalla seguente:

“a) un medico specialista in scienza dell'alimentazione o in disciplina equipollente;”.

5. La lettera g), del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2025 è sostituita dalla seguente:

“a) educatore sociosanitario;”.

6. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole: “e altre paritetiche figure professionali” sono soppresse.

 

     Art. 14. Integrazione alla legge regionale 30 giugno 2025, n. 32 (Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali per il personale sanitario del comparto)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2025 dopo le parole: “del personale sanitario del comparto,” sono inserite le parole: “ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e”.

 

     Art. 15. Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici — Snellimento delle procedure)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 50 del 1993 è così sostituito:

“Articolo 7 (Delega ai Comuni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relativi:

a) agli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

b) alle richieste di proroga di autorizzazioni non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;

c) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 (Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive), ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali;

d) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;

e) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

f) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 metri cubi, compreso l'interrato e il seminterrato;

g) alla installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

h) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo;

i) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 metri cubi;

l) alle opere abusive soggette a condono edilizio, sanatoria ordinaria, nonché il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica rispetto agli interventi di cui alle precedenti lettere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali;

m) alle linee elettriche di media e bassa tensione per adeguamento o miglioramento della rete di distribuzione già esistente;

n) alle opere puntuali tecnologiche necessarie per l’istallazione della fibra ottica e per la ricarica di auto elettriche.

2. Nel rispetto del comma 6 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il competente ufficio comunale rilascia l'autorizzazione, ovvero respinge l'istanza, sentita la Commissione paesaggio di cui all'articolo 148 del medesimo decreto. La Commissione, organo collegiale imperfetto, è istituita con deliberazione del Consiglio comunale. È in facoltà dei Comuni predisporre misure organizzative per l'esercizio associato delle suddette funzioni o far ricorso a quelle già esistenti.

3. In applicazione del comma 10 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, non è richiesto il parere della Commissione locale di cui al comma precedente per le fattispecie elencate nell'allegato B del medesimo decreto.

4. I Comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sono conferite ai Comuni che risultano in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dai commi 6, 11 e 13, dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Il conferimento è subordinato all’accertamento preventivo dei requisiti da parte della Regione secondo le modalità definite con la relativa deliberazione di Giunta regionale.

7. La Regione assicura l’esercizio di funzioni di vigilanza e controllo sulle attività autorizzatorie conferite mediante un sistema di monitoraggio continuo e con la predisposizione di linee guida e regolamentari da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cui sono stabilite le modalità procedurali e operative per la verifica dei requisiti dei Comuni.”.

 

     Art. 16. Modifica alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri Regionali della Regione Basilicata)

1. In attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 38 del 2002 è inserita la seguente lettera:

“d bis) Indennità differita”.

2. Dopo il Capo VI, del Titolo I, della legge regionale n. 38 del 2002 è inserito il seguente: “Capo VI bis (Indennità differita dei Consiglieri regionali)”.

3. Dopo l’articolo 11 quater del Capo VI della legge regionale n. 38 del 2002 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 quinquies. (Indennità differita)

1. Il presente articolo, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, e in conformità a quanto stabilito dall’ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, disciplina l’indennità differita dei consiglieri regionali della Basilicata, eletti nella presente legislatura o in quelle successive, cessati dal mandato. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 e sono adottate nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di equilibrio di bilancio, di trasparenza, di buon andamento, nonché di neutralità attuariale e di invarianza finanziaria.

2. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, in attuazione del decreto-legge n. 174/2012, a decorrere dalla X legislatura regionale, ai Consiglieri eletti nella stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi del presente articolo.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della modifica della presente legge, a pena di decadenza, i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli eletti successivamente possono avanzare, con una comunicazione al competente servizio dell'Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare l'indennità differita di cui al presente articolo. La richiesta viene invece effettuata, sempre a pena di decadenza, entro 30 giorni da parte dei consiglieri della X e XI legislatura non più in carica. Il versamento delle quote arretrate di contribuzione può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 36 mesi. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura il diritto all'indennità differita.

4. Ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, eletti nella X legislatura o in quelle successive, cessati dal mandato, spetta l’indennità a carattere differito di cui al presente articolo, corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull'indennità di carica al lordo, è operata la trattenuta nella misura dell’8,80 per cento stabilita dal comma 7, quarto periodo. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al primo periodo, per ottenere la maturazione dell'indennità differita relativa al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.

5. I Consiglieri di cui al comma 2, cessati dal mandato, conseguono il diritto all’indennità differita al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell'Assemblea legislativa della Regione. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni per i consiglieri che abbiano effettivamente versato i contributi. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Il trattamento previdenziale spetta anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale che dichiarino di voler beneficiare dello stesso. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, ovvero, che abbia maturato almeno trenta mesi consecutivi di mandato, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata annullata. Per i contributi versati a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di mandato, di cui al primo periodo, anche non consecutivi.

6. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito, corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), correlato all'età del consigliere regionale alla data del conseguimento del diritto alla predetta indennità. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere e il numero di mesi.

7. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota dell’8,80 per cento di cui al quarto periodo. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al quinto periodo. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Disposizioni in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della regione Basilicata), con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato. L'importo dell'indennità a carattere differito è rivalutato automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l 'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

8. L'indennità differita dei consiglieri di cui al presente articolo è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui al comma 5, l'indennità differita è corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'indennità differita percepiscono la stessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura.

9. Qualora il consigliere regionale, già cessato dal mandato e titolare dell’indennità a carattere differito, rientri a far parte del Consiglio regionale, l’erogazione dell’indennità a carattere differito è sospesa per l’intera durata del nuovo mandato, al fine di evitare il cumulo con l’indennità di carica. Alla cessazione del nuovo mandato, l’indennità a carattere differito è ripristinata e ricalcolata tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione maturato, secondo il metodo contributivo previsto dalla presente legge. L’erogazione dell’indennità a carattere differito è altresì sospesa qualora il titolare della stessa venga eletto: a) al Parlamento europeo; b) al Parlamento nazionale; c) ad altro Consiglio regionale. In tali casi, l’indennità a carattere differito è ripristinata dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell’esercizio dei mandati di cui al periodo precedente, con ricalcolo del trattamento sulla base dei contributi complessivamente versati.

10. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto-legge n. 174/2012, l'indennità a carattere differito è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, se il titolare del trattamento in godimento è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha comportato l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione. L'esclusione di cu i al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cu i agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 , n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e d i trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

11. In caso di morte del titolare dell’indennità a carattere differito, il montante contributivo individuale residuo, ovvero l’indennità a carattere differito già liquidata, è destinato ai soggetti aventi diritto secondo le modalità e nei limiti previsti dal presente comma, nel rispetto del principio di stretta contributività. Sono beneficiari dell’indennità di reversibilità: a) il coniuge superstite, finché in stato vedovile, purché non sia intervenuta sentenza definitiva di divorzio; b) i figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, fino al compimento della maggiore età; c) in mancanza dei figli di cui alla lettera b), gli affiliati minorenni; d) i figli di cui alla lettera b), o in mancanza gli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti fino al compimento del ventesimo anno di età ovvero inabili al lavoro in modo permanente e conviventi a carico del consigliere deceduto, previa verifica delle condizioni da parte dell’Ufficio di Presidenza. In mancanza dei soggetti di cui alle lettere precedenti, il diritto spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purché abbiano compiuto il sessantesimo anno di età o siano inabili a proficuo lavoro. La reversibilità è riconosciuta nei limiti del montante contributivo maturato dal consigliere deceduto e non può in ogni caso comportare oneri ulteriori a carico del bilancio regionale. In caso di morte per cause direttamente riconducibili all’esercizio del mandato, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare, può riconoscere la reversibilità anche in assenza del requisito minimo di cinque anni di contribuzione, fermo restando il limite del montante contributivo effettivamente costituito. Le condizioni per la concessione della reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere e permanere per tutta la durata dell’erogazione. Il venir meno dei requisiti comporta la revoca del trattamento. L’Ufficio di Presidenza può richiedere periodicamente ai beneficiari idonea documentazione attestante il permanere delle condizioni richieste. Per i figli maggiorenni inabili al lavoro può essere disposto accertamento sanitario da parte di un collegio medico, secondo modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza. L’ammontare della reversibilità è determinato in percentuale sull’indennità a carattere differito liquidata o maturata, entro i limiti del montante contributivo, nelle seguenti misure: a) coniuge superstite senza figli aventi diritto: 50 per cento; b) coniuge superstite con figli aventi diritto: 50 per cento, incrementato del 10 per cento per ciascun figlio fino a un massimo dell’80 per cento; c) figlio superstite avente diritto: 50 per cento, incrementato del 10 per cento per ciascun figlio ulteriore fino a un massimo dell’80 per cento, da ripartirsi in parti uguali; d) altri aventi diritto: 40 per cento. L’indennità di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del titolare.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale nominati nella X legislatura o in quelle successive.”.

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 37 (Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti Consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri regionali della Regione Basilicata)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2017 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4 bis. (Modifica del fondo di cui all'articolo 4)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei capigruppo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica della presente legge, disciplina l'utilizzo delle somme confluite nel fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2017, e non ancora impegnate. Le somme di cui al primo periodo, possono essere utilizzate, su esplicita richiesta dei Consiglieri regionali interessati, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'effettuazione, nei limiti di quanto individualmente versato, dei pagamenti necessari ai fini della maturazione dell'indennità differita di cui all'articolo 11 quinquies della legge regionale della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri Regionali della Regione Basilicata)”.

 

     Art. 18. Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5 (Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2024 è così sostituito:

“1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca sul territorio regionale, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali e regionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi.”.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 1995 è così sostituito:

“1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio domicilio, secondo modalità e tempi definiti dall'ufficio regionale competente in materia venatoria, con apposito provvedimento, versando - ln favore dell'ATC medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della presente legge.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 1995 è così sostituito:

“6. Al termine dell'assegnazione annuale di cui al comma 4, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e, comunque entro i limiti dell'Indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata che potranno presentare la domanda di iscrizione nei modi previsti al comma 1 all'ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio.”

3. Il comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale n. 2 del 1995 è così sostituito:

“7. Gli ambiti territoriali dl caccia, in attuazione a quanto disposto nei commi precedenti, rendono pubbliche le graduatorie degli ammessi dei richiedenti di cui ai commi 2 e 4. Questi ultimi versano la quota di spettanza secondo quanto disposto nel provvedimento di cui al comma 1.”

4. Il comma 2 bis dell’articolo 25 della legge regionale n. 2 del 1995 è così sostituito:

“2 bis. Il Comitato direttivo dura, di norma, in carica cinque anni. Le procedure di rinnovo dello stesso devono concludersi, in ogni caso, entro 60 giorni dalla scadenza naturale della nomina. Il Comitato direttivo, nelle more delle procedure di rinnovo, assicura, comunque, la continuità delle funzioni ordinarie dell'Ambito territoriale di caccia. La carica di componente del comitato direttivo può essere ricoperta per un massimo di due mandati e, ogni caso, per un periodo non superiore a dieci anni. Coloro i quali abbiano superato il limite complessivo di cui al precedente comma, non possono essere nominati componenti nel quinquennio immediatamente successivo.”.

 

     Art. 20. Modifica alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 37 (Procedure per l’approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti generali urbanistici)

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 1996 è così sostituto:

“Articolo 4 (Piani in variante allo strumento urbanistico generale)

1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 possono essere adottati anche in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 1999, 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), previo avvio delle modalità di concertazione di cui all’articolo 24 e seguenti della legge regionale n.23 del 1999.

2. Il piano adottato dalla Giunta comunale è depositato entro cinque giorni presso la Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

3. I proprietari di immobili ricompresi nel Piano possono presentare opposizioni entro venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque può produrre osservazioni nello stesso periodo.

4. Entro trenta giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva il Piano, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate, e lo trasmette alla Regione ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1979.”.

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 2016 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Oltre alle finalità di cui al comma 2, nel caso di eventuali eccedenze gli introiti in esubero, opportunamente accertati, possono essere utilizzati per interventi di efficientamento energetico.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 2016 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma 2 bis, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla presente modifica normativa.”.

 

     Art. 22. Modifica alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizione in materia sanitaria)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 58 del 2021è inserito il seguente articolo:

“Art. 8 bis. (Ulteriore disposizione per emergenza COVID)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ai sensi dell'articolo l, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), trovano applicazione anche per il personale assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro autonomo e/o diverso (interinale) nei limiti della percentuale di riserva dei posti ivi prevista.”.

 

     Art. 23. Modifica alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 (Sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva - S.I.A.P.)

l. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 30 del 2015 è così sostituito:

“1. Entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis, 12 ter, 17 bis, 15 comma 3 bis e 27 comma 2 bis.”.

 

     Art. 24. Disposizione in materia di istituzione casa alloggio per anziani

1. La comunità alloggio sociale per anziani è un'offerta residenziale, di tipo sociale, in grado di garantire una tutela e protezione di tipo abitativo a persone anziane e socialmente vulnerabili, autosufficienti o parzialmente autosufficienti, garantendo la permanenza nel contesto urbano di residenza al fine di garantire le normali interazioni con il proprio contesto sociale. Tale comunità alloggio è rivolta prevalentemente ai soggetti anziani residenti nel Comune o nell'ambito ove risulta ubicata la struttura. Tale struttura eroga prettamente servizio alberghiero ai propri utenti che godono di piena o parziale autosufficienza tale da poter svolgere in autonomia la loro vita. L'utenza ospitata in tale struttura può essere affetta da patologie gestibili mediante cura farmacologica a domicilio e senza intervento di assistenza sanitaria domiciliare.

2. La comunità alloggio è un modulo abitativo capace di ospitare fino a un massimo di sei ospiti.

3. La comunità garantisce le seguenti prestazioni:

a) erogazione dei servizi alberghieri con somministrazione dei pasti;

b) assistenza diurna e notturna;

c) attività socializzanti e di integrazione alla propria autonomia;

d) assistenza da parte del proprio medico di medicina generale.

4. La comunità alloggio sociale per anziani prevede la presenza delle seguenti figure professionali, nonché delle seguenti aree di servizio dedicate:

a) amministrazione: un coordinatore e/o responsabile amministrativo della struttura;

b) servizi generali: cucina, lavanderia, stireria e pulizia; tali servizi possono essere affidati in outsourcing;

c) figure professionali: un cuoco, un OSS (per turno di 8 ore), un assistente sociale, un addetto alle pulizie.

5. La struttura deve prevedere camere da letto ad uso singolo e/o doppio; la dimensione per camera deve risultare di almeno mq 10 per uso singola e mq 16 per uso doppia, tale superficie è da intendersi esclusa dall'eventuale servizio igienico dedicato alla camera stessa.

6. La struttura deve essere dotata di almeno un servizio igienico strutturato per persone disabiti di ambo i sessi, utilizzabile anche dagli altri ospiti ordinariamente, oltre all'aggiunta di altro servizio igienico dedicato per ogni camera da letto, sia singola che doppia. Il servizio igienico dedicato alle camere da letto deve essere strutturato al fine di garantire l'igiene quotidiana degli ospiti. Deve essere presente un locale dedicato al personale, munito di postazione per il riposo notturno.

7. La struttura prevede, inoltre, un piccolo ambulatorio per eventuali visite mediche effettuate dai medici di medicina generale o da specialisti ai propri assistiti, tale luogo deve essere munito di lavello, lettino e armadio contenente la dotazione minima utile allo svolgimento delle visite mediche.

8. Ogni luogo della struttura deve essere munito di sistema di segnalazione di facile utilizzo udibile dal personale presente in struttura.

9. Un locale da pranzo/soggiorno con superficie complessiva non inferiore a mq 21 per numero minimo di ospiti pari a tre, aggiungendo 3 mq ad ogni ulteriore ospite (totale complessivo a mq 30 per numero massimo di ospiti pari a sei ove svolgere anche attività giornaliere a carattere collettivo.

10. La struttura deve essere munita di una linea telefonica abilitata e a disposizione degli ospiti, oltre al sistema di condizionamento in tutti gli ambienti utilizzati dagli ospiti.

 

     Art. 25. Assegnazione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica in casi di necessità ed urgenza

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di edilizia residenziale pubblica, in presenza di situazioni eccezionali e documentate di emergenza abitativa quali, a titolo esemplificativo, sfratto esecutivo senza altra soluzione alloggiativa, sgombero disposto dall'autorità, perdita o inagibilità dell'alloggio per eventi calamitosi o gravi motivi di sicurezza, situazioni di violenza domestica o altre analoghe e gravi condizioni di vulnerabilità, il Sindaco, nei Comuni con popolazione al di sotto dei 20.000 abitanti, su proposta motivata dei servizi sociali comunali e previo parere dell'ufficio competente in materia di ERP, può disporre con proprio provvedimento l'assegnazione temporanea di un alloggio di edilizia residenziale pubblica disponibile a cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'ERP.

2. L'assegnazione temporanea è limitata al tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza e, comunque, non può eccedere la durata di sei mesi.

3. ln presenza del perdurare, adeguatamente documentato, delle condizioni di emergenza, il provvedimento può essere rinnovato per periodi successivi di sei mesi, fino ad un limite massimo complessivo di diciotto mesi, con nuova istruttoria dei servizi sociali e motivazione rafforzata.

4. ln caso di esistenza di graduatoria definitiva o provvisoria per l'assegnazione degli alloggi ERP, le assegnazioni temporanee:

a) sono disposte senza pregiudizio per le ordinarie procedure di assegnazione, utilizzando, ove possibile, alloggi non immediatamente assegnabili o comunque un contingente massimo definito annualmente dalla Giunta comunale;

b) sono rivolte, di norma, ai nuclei già inseriti in graduatoria che versino nella situazione di emergenza di cui al comma 1; in mancanza, possono riguardare anche nuclei non Inseriti in graduatoria, purché in possesso dei requisiti per l'accesso all'ERP.
5. L'assegnazione temporanea non attribuisce alcun diritto alla permanenza nell'alloggio oltre il termine stabilito, né costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione definitiva, fatto salvo quanto eventualmente spettante sulla base della posizione del nucleo nella graduatoria ordinaria.

6. Le spese per Il canone e per le utenze e i consumi relativi all'alloggio restano a carico dei beneficiari, salvo che i servizi sociali comunali accertino, sulla base dell'indicatore ISEE e di idonea documentazione, l'oggettiva impossibilità, anche temporanea, di farvi fronte. ln tal caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel bilancio comunale per il sostegno all'abitare, l’Amministrazione può farsi carico, in tutto o in parte, del pagamento del canone e/o delle utenze essenziali.

7. Il provvedimento di assegnazione temporanea indica puntualmente il presupposto di emergenza, la durata, l'alloggio assegnato, gli oneri a carico del beneficiario e dell'Amministrazione, nonché le cause di revoca anticipata in caso di venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'adozione. Una sintetica informativa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è pubblicata all'albo pretorio per garantire trasparenza e controllabilità dell'operato comunale.

 

     Art. 26. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2014)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 8 del 2014 è inserito il seguente:

“1 bis. La decurtazione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la somma dell'emolumento del vitalizio sia inferiore al trattamento economico omnicomprensivo previsto per i dirigenti generali di dipartimenti regionali.”.

 

     Art. 27. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.)

1. Al comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2021 le parole: “31 dicembre 2025,” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2026,”.

 

     Art. 28. Sospensione transitoria delle trattenute sul trattamento economico del personale giornalistico dell'Ufficio stampa regionale

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata di settore, nei limiti e secondo le modalità compatibili con la stessa disciplina, nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Potenza — Sezione Lavoro, relativo all'inquadramento giuridico ed economico dei giornalisti in servizio presso l'Ufficio stampa della Regione Basilicata è sospesa l'applicazione della trattenuta nella misura di un quinto sugli emolumenti del predetto personale, connessa all'inquadramento oggetto del medesimo giudizio.

2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio medesimo, senza pregiudizio per l'applicazione degli effetti economici derivanti dalla decisione stessa, ivi compreso l'eventuale obbligo di restituzione delle somme non dovute secondo quanto statuito dal giudice.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale oltre quelli conseguenti all'esito del giudizio di cui al comma 1.

 

     Art. 29. Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, la validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2025, relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale è prorogata al 31 dicembre 2026.

2. La proroga è estesa anche alle graduatorie approvate da enti strumentali, agenzie regionali e aziende del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 30. Interpretazione autentica della lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 5 aprile del 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2000 nel richiamare: “...strutture in cui il medico o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attività attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del paziente”, ha riguardo ovvero consente anche attività di diagnostica mininvasiva e di piccola chirurgia, svolte in sicurezza alla presenza di personale infermieristico e anestesistico.

 

     Art. 31. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 17 (Agriturismo e Turismo rurale)

l. Dopo l’articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente articolo:

“Art. 3 bis. (Ospitalità agrituristica all’area aperta)

1. Per ospitalità agrituristica all’area aperta si intendono:

a) aree di campeggio con tende, caravan e autocaravan;

b) aree attrezzate agrituristiche;

c) strutture leggere e amovibili per glamping rurale;

d) micro-strutture ecosostenibili a basso impatto ambientale, coerenti con le caratteristiche paesaggistiche del fondo.

2. Le strutture di cui al comma 1 del presente articolo mantengono carattere pertinenziale e funzionale all’attività agricola.

3. Le strutture di cui alla lettera c) di cui al comma 1 sono amovibili e non possono comportare consumo di suolo permanente. Rientrano in tale categoria: tendostrutture, bubble house, eco-lodge, yurta, mini-lodges in legno, cupole geodetiche.

4. Le piazzole di campeggio devono avere una superficie minima di quarantotto metri quadrati e sistemate a una distanza non inferiore a quattro metri l’una dall’altra.”.

2. Dopo l’articolo 7 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7 bis (Volumetrie e parametri di connessione delle strutture funzionali all’ospitalità agrituristica all’aria aperta)

1. È consentita la realizzazione di nuovi volumi strettamente necessari alla gestione delle attività di campeggio, glamping e aree attrezzate, quali:

a) blocchi servizi igienici;

b) locali tecnici;

c) depositi per attrezzature;

d) strutture per l’accoglienza, massimo 40 mq;

e) micro-unità abitative leggere (max 30 mq) in legno o materiali naturali.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia dei locali destinati ad attività agrituristica devono garantire la conservazione degli elementi architettonici e tipologici propri della zona, in conformità alla strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le autorizzazioni paesaggistico-ambientali previste dalla normativa vigente. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti strettamente connessi a esigenze igienico-sanitarie, tecnologiche o funzionali allo svolgimento delle attività agrituristiche, ivi incluse quelle di ospitalità agrituristica all’aria aperta, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata all’agriturismo, fermo restando il rispetto degli indici e dei parametri dimensionali stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti e il mantenimento del carattere pertinenziale rispetto all’attività agricola.

3. Le strutture dovranno rispettare tipologie costruttive rurali oppure, nel caso di glamping, presentare carattere amovibile o a basso impatto ambientale.

4. Tutti gli interventi sono subordinati al mantenimento della prevalenza dell’attività agricola e alla connessione di cui all’articolo 6 della presente legge e all’articolo 3 della legge quadro 96/2006.

5. Le attività di campeggio e glamping sono considerate connesse quando una quota significativa della superficie agricola utilizzata (SAU) viene essere destinata alla produzione agricola, in misura idonea a garantire la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica.”.

 

     Art. 32. Modifica alla legge regionale 4 gennaio 2002 n. 8 (Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti)

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2002, le parole: “su edifici esistenti al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole: “su edifici esistenti al 31 dicembre 2024.”.

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 7 (Norme sul superamento e sulla eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1997, le parole: “sessantesimo anno di età” sono sostituite dalle parole: “settantacinquesimo anno di età”.

2. Nella legge regionale n. 7 del 1997, laddove ricorrono le parole: “portatore di handicap” e “portatori di handicaps” queste sono sostituite dalle parole: “persona con disabilità” e “persone con disabilità”.

 

     Art. 34. Modifica alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica)

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1996 è così sostituito:

“1. All’Amministratore dell'A.T.E.R. compete un'indennità mensile di carica determinata ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 8 del 2014 ed il cui ammontare non può essere superiore al 70 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Dirigenti generali delle Direzioni regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti.”.

 

     Art. 35. Modifiche alla legge regionale 4 marzo 1997, n. 11 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata)

l. Il comma 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale n.11 del 1997 sono così sostituiti:

“1. Al Presidente dell’ARDSU compete un'indennità mensile di carica ragguagliata al 70 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato Paritetico di Amministrazione spetta una indennità mensile lorda pari al 30 per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.”.

 

     Art. 36. Modifica alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004)

l. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2004 le parole: “dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2025 " sono sostituite dalle parole: “e della legge 24 novembre 2003, n. 326 dovranno essere definiti dai Comuni entro il 31 dicembre 2026,”.

 

     Art. 37. Direttiva agli Enti strumentali della Regione in materia di procedure per il reclutamento di personale

l. Gli Enti strumentali della Regione applicano le procedure previste dal comma 5 all'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, nell'ambito delle capacità assunzionali dell'Ente e previa verifica delle capacità finanziarie e degli ulteriori requisiti di legge previsti dalla normativa vigente.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono previste nei piani assunzionali triennali di fabbisogno di personale soggetti al controllo della Regione Basilicata ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali).

 

     Art. 38. Riallocazione del fondo di rotazione di cui al comma 5 dell’articolo 43 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016)

1. Il comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è così sostituito:

“5. Al fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un importo pari ad euro 50.000. La Giunta regionale determina annualmente l'entità del contributo per il funzionamento.”.

 

     Art. 39. Modifica alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio)

1. Il comma 4 dell’articolo 45 della legge regionale n. 23 del 1999 è così sostituito:

“4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento urbanistico, i Comuni sono autorizzati ad adottare ed approvare piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, varianti alle norme di attuazione della aree agricole, nonché puntuali e limitate alla pianificazione generale, facendo ricorso esclusivamente alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di cui agli articoli 25 e 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 dell’articolo 44 della presente legge fatto salvo quanto previsto al precedente terzo comma.”.

 

     Art. 40. Adeguamento della Strada statale 598 "Fondovalle dell'Agri”

1. La Regione Basilicata, alla luce delle criticità di sicurezza e funzionalità da più parti segnalate, in primis dai Sindaci dei Comuni interessati, e non solo, riconosce la necessità di procedere all'adeguamento della Strada Statale 598 "Fondovalle dell'Agri", principale asse viario di collegamento tra i centri della Val d'Agri e le aree del Potentino, del Melandro, di Sant'Arcangelo, della valle del Sinni e del Metapontino.

2. La Giunta regionale, in coordinamento con ANAS e sentiti i Comuni interessati, provvede a:

a) individuare i tratti della SS 598 da sottoporre agli interventi di adeguamento;

b) definire, anche mediante accordi di programma o altre intese istituzionali, le fasi di progettazione, finanziamento ed esecuzione degli interventi, assicurando coerenza e continuità all'azione amministrativa.

3. Nell'ambito del piano strategico regionale, in relazione alle infrastrutture viarie, la Regione assicura particolare priorità agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della SS 598 "Fondovalle dell'Agri", valorizzando le opportunità di finanziamento statali ed europee e le forme di cofinanziamento con gli enti competenti.

 

     Art. 41. Programmazione triennale per la realizzazione della rete regionale integrata dei servizi per i disturbi dello spettro autistico

1. ln attuazione dei principi sanciti dalla Legge 22 dicembre 2021, n. 227, dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2022-2024, dal Piano Nazionale Disabilità, nonché in coerenza con gli strumenti di programmazione integrata della Regione Basilicata adottati con le D.G.R. n. 423/2024 e n. 654/2024, è avviato il percorso di programmazione triennale 2026-2028 per la costruzione e il potenziamento della rete regionale dei servizi dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico, con attenzione particolare ai bisogni dei minori, degli adulti e dei nuclei familiari.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un Piano Attuativo Autismo Basilicata 2026-2029, che definisca:

a) il fabbisogno strutturale e organizzativo, con particolare riferimento alla carenza di centri diagnostici, residenziali e semiresidenziali;

b) gli standard assistenziali per minori, adulti e nuclei familiari, coerenti con le linee guida scientifiche e con i livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie (LEPS e LEA);

c) le modalità per l'attivazione di strumenti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), ai sensi del decreto legislativo 36/2023, per la realizzazione e gestione delle strutture;

d) le linee guida per la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;

e) la mappatura, valorizzazione e riconversione del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato a fini socio-assistenziali.

3. Il Piano è attuato attraverso la previsione di interventi progressivi nel bilancio regionale di previsione 2026-2028, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria e le priorità definite annualmente dal Consiglio regionale. Le risorse potranno essere integrate mediante:

a) fondi statali, quali il Fondo per la Non Autosufficienza, il Fondo per la Disabilità, la Legge 112/2016 ("Dopo di Noi");

b) fondi europei, tra cui FSE+, PON Inclusione, e residui del PNRR — Missione 5;

c) strumenti di project financing, finanza sociale e cofinanziamento privato;

d) contributi da fondazioni, enti filantropici, donazioni e risorse attivate da ETS.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una Cabina di regia interassessorile, composta da rappresentanti delle Direzioni Generali competenti in materia di salute, politiche sociali, bilancio, enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, degli Ambiti Territoriali Sociali e degli ETS e soggetti partner nei PPP, con il compito di:

a) coordinare l'attuazione del Piano;

b) monitorare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, infrastrutturali e gestionali;

c) garantire l'integrazione tra pianificazione sanitaria e sociale (UVM, SVaMA);

d) promuovere la partecipazione attiva delle persone con autismo e delle famiglie nella definizione degli interventi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso. Le eventuali spese saranno previste nei successivi documenti di programmazione finanziaria, compatibilmente con le risorse disponibili.

 

     Art. 42. Aree di atterraggio per elisoccorso utilizzabili anche nelle ore notturne

1. La Regione Basilicata, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari e del servizio di emergenza urgenza, promuove la realizzazione, l'adeguamento e la messa in rete di aree di atterraggio e decollo per elicotteri di soccorso, utilizzabili anche nelle ore notturne, con priorità per le aree interne e montane e per i territori con maggiore difficoltà di collegamento con gli ospedali.

2. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di sicurezza del volo e nel rispetto delle norme tecniche applicabili. L'idoneità delle aree alle operazioni notturne è verificata e attestata dai soggetti competenti secondo la normativa vigente.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo, sentiti il servizio di emergenza urgenza, le aziende sanitarie e gli enti locali interessati, che definisce:

a) i criteri per individuare le aree, con particolare riferimento a sicurezza, accessibilità e assenza di ostacoli;

b) i requisiti minimi delle aree e delle dotazioni necessarie per l'utilizzo anche nelle ore notturne;

c) una procedura unica e ordinata per le verifiche tecniche e amministrative, con tempi e responsabilità;

d) uno schema tipo di accordo tra Regione, aziende sanitarie ed enti locali, che disciplina compiti di gestione e manutenzione;

e) i criteri di priorità, con precedenza ai territori privi di aree utilizzabili nelle ore notturne.

4. È istituito presso la struttura regionale competente un Elenco regionale delle aree di atterraggio per elisoccorso, aggiornato almeno una volta all'anno, nel quale ogni area è indicata come:

a) utilizzabile ventiquattro ore su ventiquattro;

b) utilizzabile solo di giorno;

c) utilizzabile previo adeguamento.

5. Entro trenta giorni dall’approvazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 3, la Regione un invito agli enti locali a segnalare aree disponibili, anche di proprietà pubblica, mettendo a disposizione modelli standard e indicazioni tecniche essenziali. La Regione assicura il supporto istruttorio ai Comuni, nell'ambito delle risorse disponibili, per la verifica preliminare di fattibilità.

6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale dispone una ricognizione territoriale per individuare i territori privi di aree utilizzabili nelle ore notturne e per definire le priorità dl intervento da riportare nell'Elenco regionale.

7. La Regione promuove, per le finalità del presente articolo, la stipula di accordi tra amministrazioni pubbliche e la partecipazione a programmi e bandi nazionali ed europei, senza che ciò comporti obblighi automatici di finanziamento a carico del bilancio regionale.

8. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, con l'elenco aggiornato delle aree, le criticità riscontrate e le priorità per l'anno successivo.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 43. Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 24 del 2007, le parole: “entro il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2030”.

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 24 del 2007, le parole: “scadranno, comunque, il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole: “scadranno, comunque, il 31 dicembre 2030”.

3. Al terzo periodo del comma 3 del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 24 del 2007, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole: “entro il 31 dicembre 2030”.

4. Al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 24 del 2007, le parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2030”.

 

     Art. 44. Modifiche della legge regionale 5 aprile 2000 n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

“3. La verifica di compatibilità, di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo n. 502/1992 reso ai sensi del presente articolo, è valida per un periodo di 24 mesi dal rilascio e, per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti, è valida per un periodo di 48 mesi dal rilascio, con esclusione, per tutte le tipologie di strutture, del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni, se richieste. Il periodo di validità della verifica di compatibilità, in ogni caso, non può superare complessivamente i 60 mesi per le strutture ospedaliere che prevedono posti letto per acuti ed i 36 mesi per tutte e le altre strutture. La struttura deve inoltrare istanza di autorizzazione all'apertura e all'esercizio entro il periodo previsto, pena la decadenza automatica del parere di compatibilità.”.

2. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 28 del 2000 è abrogata.

 

     Art. 45. Modifica della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 8 del 1998 è così modificato:

“1. A decorrere dalla XII legislatura, ai Gruppi consiliari, per le spese del personale, è assegnato un importo annuo, per ciascun Consigliere componente il Gruppo, determinato in misura pari al costo complessivo di una unità di personale a tempo pieno del comparto Regioni — Autonomie locali, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (già categoria D), con trattamento economico fondamentale nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva nazionale vigente, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'importo è automaticamente adeguato in conformità ai rinnovi contrattuali e alle disposizioni normative sopravvenute e comunque non oltre i limiti del costo del personale flessibile di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

 

     Art. 46. Trasferimento di impianti pubblici della Regione Basilicata

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla concessione in comodato d'uso gratuito all'Associazione di Protezione civile Gruppo lucano, associazioni nazionali di protezione civile iscritta negli elenchi territoriali della Regione Basilicata e/o dell'elenco centrale del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed iscritte al RUNTS degli impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e trasferiti alla Regione Basilicata con D.P.C.M. 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

2. La concessione è effettuata con vincolo di destinazione d'uso del bene per soli scopi di protezione civile e nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) nonché mediante stipula di contratto di comodato d'uso gratuito.

3. Con riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla durata del comodato si applicano le previsioni di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, in virtù dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, le spese di piccola manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile rimangono a carico del comodatario.

4. La Regione Basilicata potrà stipulare apposita convezione con l'associazione comodataria la quale potrà rendere specifici servizi in luogo delle spese di gestione sostenute dall'ente concessionario.

 

     Art. 47. Modifica della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (Legge di stabilità regionale 2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2023 le parole: “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2027.”.

 

     Art. 48. Modifica della legge regionale 16 giugno 2023, n. 16 (Istituzione della Consulta di garanzia statutaria della Regione Basilicata)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2023 dopo le parole: “dal Presidente della Giunta regionale,” sono inserite le seguenti parole: “dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da una Commissione Consiliare Permanente,”.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 49. Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 50. Norma di adeguamento automatico

1. Nell'attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

 

     Art. 51. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.