| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 4. assetto del territorio |
| Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
| Data: | 02/01/2025 |
| Numero: | 4 |
| Sommario |
| Art. 1. Finalità |
| Art. 2. Interventi oggetto di finanziamento |
| Art. 3. Norma finanziaria |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 4.5.34 - L.R. 2 gennaio 2025, n. 4.
Contributi per interventi urgenti sulle reti stradali comunali sovraccaricate da transito dei veicoli, mezzi pesanti e del trasporto pubblico che percorrono le stesse tratte al fine di raggiungere ulteriori destinazioni
(B.U. 2 gennaio 2025, n. 1 - S.O.)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Basilicata, al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguate alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento della sicurezza delle strade comunali concede contributi ai Comuni con modalità straordinarie che consentano di assicurare un'immediata risposta alle esigenze di intervento nel territorio regionale.
2. Gli interventi finanziati con la presente legge hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione della pavimentazione stradale, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo le reti stradali che si intersecano o che congiungano per il loro tramite strade provinciali, statali con strade ad elevato traffico sovraccomunale.
Art. 2. Interventi oggetto di finanziamento
1. Per gli scopi e le finalità della presente legge, è finanziato l'intervento nel territorio regionale delle strade comunali che intersecano e congiungono strade provinciali ad alto flusso, al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità, in termini di sicurezza per la circolazione delle persone e del traffico scolastico nella considerazione che le suddette strade nel loro insieme, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, intersecano e congiungono più strade provinciali utili al raggiungimento non solo del comune interessato ma anche e soprattutto di ulteriori comuni limitrofi. Sono finanziati, attraverso la concessione di contributi ai comuni che ne facciano istanza, previa adeguata valutazione da parte della Direzione generale regionale competente in materia, gli interventi a uso pubblico e loro strette pertinenze funzionali all'esercizio in sicurezza della circolazione, di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria che non modifichino le caratteristiche geometriche e funzionali delle strade interessate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano:
a) lavori per favorire la sicurezza dei pedoni e delle altre utenze deboli, quali in particolare:
1) sistemazioni del piano viabile;
2) sistemazione dei marciapiedi;
3) attraversamenti pedonali;
4) illuminazione;
5) manutenzione straordinaria della piattaforma stradale;
6) sistemazione e sostituzione della segnaletica verticale, sistemazione di parcheggi e sistemazione delle pertinenze stradali.
3. I criteri per la concessione dei contributi previsti nella presente legge sono determinati con apposito atto amministrativo da parte Direzione generale regionale competente in materia.
1. Per l'attuazione delle attività di cui alla presente legge, è riconosciuto, per l'anno 2025, ai Comuni che ne facciano richiesta, un contributo straordinario. L'istanza è debitamente valutata dalla Direzione generale regionale competente in materia. Sono valutate solo le istanze che rivestono carattere di urgenza, pervenute entro il 31 dicembre 2025.
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma, quantificati nell'importo massimo complessivo di euro 80.000, è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 10 Programma 05 Titolo 2 dell'esercizio finanziario 2025.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 7 della