§ 2.1.101 - L.R. 30 giugno 2025, n. 32.
Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali per il personale sanitario del comparto


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/06/2025
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Obiettivi
Art. 2.  Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 2.1.101 - L.R. 30 giugno 2025, n. 32.

Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali per il personale sanitario del comparto

(B.U. 1 luglio 2025, n. 35)

 

Art. 1. Obiettivi

1. La presente legge persegue gli obiettivi di garantire:

a) l'immediata disponibilità di personale sanitario per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

b) il superamento di oggettive difficoltà organizzative e finanziarie che hanno reso complesso il tempestivo espletamento di nuovi concorsi;

c) il pieno utilizzo di graduatorie approvate a seguito di regolari selezioni pubbliche, nel rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza.

 

     Art. 2. Proroga straordinaria della validità delle graduatorie concorsuali

1. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi sanitari regionali e di far fronte al perdurare delle carenze di personale sanitario nelle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, la validità delle graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato del personale sanitario del comparto, ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui scadenza ricade nell’anno 2025, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 [1].

2. La presente proroga è adottata in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le assunzioni effettuate avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali e delle dotazioni organiche approvate nei Piani triennali dei fabbisogni di personale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2025, n. 57.