| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 3. sviluppo economico |
| Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
| Data: | 19/02/2025 |
| Numero: | 15 |
| Sommario |
| Art. 1. Obiettivi e finalità |
| Art. 2. Definizioni |
| Art. 3. Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working |
| Art. 4. Il Piano triennale e il Piano annuale regionale del lavoro agile o smart working |
| Art. 5. Sostegno per la formazione e l’adeguamento delle competenze |
| Art. 6. Norma finanziaria |
| Art. 7. Entrata in vigore |
§ 3.8.65 - L.R. 19 febbraio 2025, n. 15.
Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Basilicata
(B.U. 19 febbraio 2025, n. 10 - S.O.)
Art. 1. Obiettivi e finalità
1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working, come definito dall'articolo 18 della
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per “Lavoro agile o smart working”, ai sensi dell’art. 18 della
Art. 3. Interventi regionali a sostegno del lavoro agile o smart working
1. La Regione, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di contribuire ad arginare gli impatti socioeconomici dello spopolamento, attraverso le modalità definite dal successivo art. 4, concorre a sostenere, sviluppare e potenziare il lavoro agile per rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e dei CCNL di settore [3].
2. La Regione, inoltre, sostiene, attraverso i piani previsti dall’art. 4:
a) investimenti e acquisto di hardware e software, corsi di formazione professionale, consulenze per la riorganizzazione aziendale in funzione dello smart working;
b) i Comuni che realizzano HUB per lo smart working, riconversioni urbane funzionali, adeguamenti delle reti, riconversione degli spazi interni di edifici;
c) le attività ricettive a vario titolo, anche attraverso la promozione, che accolgono lavoratrici e lavoratori in modalità smart working, anche per favorire la “destagionalizzazione”;
d) altra forma di promozione.
3. Nel Piano triennale, cosi come previsto dal successivo art. 4, si tiene presente anche della concilazione dei tempi di vita e di lavoro in attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione vigente.
4. Le dotazioni finanziarie per le suddette attività sono definite dall’art. 6, nonché da eventuali e compatibili risorse addizionali di cui alla programmazione europea, nazionale e regionale.
Art. 4. Il Piano triennale e il Piano annuale regionale del lavoro agile o smart working
1. La Regione promuove, anche attraverso un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, datoriali e le associazioni rappresentative delle amministrazioni locali, un Piano Triennale e un Piano annuale per la promozione dello smart working che definisca gli indirizzi specifici, le azioni, le dotazioni finanziarie e gli interventi sperimentali di cui all’art.3.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale che definisce gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori e gli ambiti di intervento, i tempi e le modalità di attuazione, i requisiti per l’accesso alle opportunità delle presente legge, secondo le definizioni dei regolamenti UE di imprese e secondo le disposizioni vigenti in Italia. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro 60 giorni dell’approvazione della legge di bilancio.
3. La Giunta regionale approva, sentite le Commissioni consiliari competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale che definisce le dotazioni finanziarie, i termini e i criteri per la predisposizione delle misure incentivanti, i termini e i criteri di ammissione, gli ambiti di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse; il Piano Annuale è accompagnato, dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, da una relazione di monitoraggio e verifica rispetto all’andamento dei risultati ottenuti nell’anno precedente.
4. La Regione promuove altresì la sottoscrizione di piani organizzativi del lavoro agile in una o più imprese-pilota situate in altra Regione e d’intesa con la Regione di riferimento, ai sensi dell’art. 77 dello Statuto della Regione Basilicata, per i lavoratori domiciliati presso uno dei comuni della Regione Basilicata.
Art. 5. Sostegno per la formazione e l’adeguamento delle competenze
1. Alle imprese beneficiarie dell’agevolazione e in possesso dei requisiti richiesti è concesso un voucher aziendale, a fondo perduto, per la realizzazione di [4]:
a) servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato;
b) acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working;
c) formazione con l’obiettivo di accompagnare lavoratrici e lavoratori a gestire la propria attività in assenza di vincoli orari o spaziali, anche con l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, e assicurare loro le giuste conoscenze e competenze in ordine alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali e la formazione finalizzata alla acquisizione di competenze relative alla gestione di software per la realizzazione delle attività in smart working.
2. I criteri, le modalità e l’importo per l’attuazione del presente articolo sono definiti dai Piani di cui all’art. 4 della presente legge.
Art. 6. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 50.000 euro per l’anno 2025, 100.000 euro per l’anno 2026 si provvede a valere sul Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 Missione 15, Programma 02, Titolo 2.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[4] Alinea così modificato dall'art. 9 della