§ 98.1.28919 - D.L. 24 luglio 1995, n. 296  .
Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/07/1995
Numero:296


Sommario
Art. 1.  Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal
Art. 2.  Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica
Art. 3.  Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
Art. 4.  Accelerazione delle procedure
Art. 5.  Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa
Art. 6.  Esperti
Art. 7.  Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 8.  Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti
Art. 9.  Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 10.  Interpretazione autentica
Art. 11.  Interventi in materia di edilizia statale
Art. 12.  Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica
Art. 13.  Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale
Art. 14.  Interventi in materia ambientale
Art. 15.  Norme per la tutela del suolo
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 98.1.28919 - D.L. 24 luglio 1995, n. 296  [1].

Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale.

(G.U. 24 luglio 1995, n. 171)

 

Capo I

 

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

 

     Art. 1. Utilizzo delle maggiori entrate da fondi ex Gescal

     1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

     a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 3, primo capoverso;

     b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995;

     c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categoria sociali;

     d) lire 50 miliardi alla finalità di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471;

     e) lire 767 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

     2. Con i fondi di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana.

     3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

          Art. 2. Accelerazione delle procedure finanziarie per i programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica

     1. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del C.E.R. l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretariato generale del C.E.R. procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

     2. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1995. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del C.E.R., previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla revoca del finanziamento. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 1.

     3. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 2, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretariato generale del C.E.R. e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonchè con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote I.V.A., eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     4. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'art. 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ivi compresi i fondi destinati dalla delibera CIPE 30 luglio 1991 al completamento del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7.

     5. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

 

          Art. 3. Programmi di riqualificazione urbana e programmi ex art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

     1. All'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi su programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo.".

     2. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni, ancorchè non ratificati, sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso art. 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La ratifica di detti programmi deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, decorsi i quali il programma viene escluso dalla attribuzione dello stesso finanziamento. In ogni caso i finanziamenti non possono essere liquidati in pendenza della ratifica. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'art. 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

 

          Art. 4. Accelerazione delle procedure

     1. Il comma 8-bis dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

     "8-bis. Il presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, comunica al segretariato generale del C.E.R. l'elenco degli interventi per i quali non si è pervenuti all'inizio dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.".

 

          Art. 5. Alloggi da destinare in locazione nelle zone ad alta tensione abitativa

     1. Il sesto comma dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

     "Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".

     2. I commi 8 e 9 dell'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono soppressi ed il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale relativo all'anno di acquisizione.".

 

          Art. 6. Esperti

     1. Gli esperti di cui all'art. 8, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere scelti anche tra gli iscritti all'albo previsto dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507.

 

          Art. 7. Tasso d'interesse per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

     1. Ai commi 12, lettera b), e 18 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, le parole: "interesse pari al tasso legale," sono sostituite dalle seguenti: "interesse pari al costo della provvista dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti".

 

          Art. 8. Modalità di versamento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e dell'estinzione di altri diritti

     1. Il comma 13 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

     "13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, nonchè dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560/93", istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'art. 10, comma dodicesimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130.".

 

          Art. 9. Anagrafe degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

     1. Nell'art. 32, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali," sono inserite le seguenti: "esclusi gli istituti autonomi delle case popolari, comunque denominati,".

 

          Art. 10. Interpretazione autentica

     1. Le competenze attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale dall'art. 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 11. Interventi in materia di edilizia statale

     1. E' differita al 1° gennaio 1996 l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 4 e 5, limitatamente all'abrogazione delle norme della legge 14 marzo 1968, n. 292, relativa agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni immobili statali, del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368.

     2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1998 esclusivamente per gli immobili demaniali e per gli edifici comunque adibiti ad uffici pubblici.

 

          Art. 12. Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica

     1. I sindaci e i presidenti delle amministrazioni provinciali, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, convocano apposite conferenze di servizio ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora nella conferenza non si raggiunga l'unanimità, ove prescritta, anche in conseguenza della mancata comunicazione da parte delle amministrazioni regolarmente convocate, delle proprie valutazioni entro il termine fissato nella convocazione, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del sindaco o del presidente dell'amministrazione provinciale, anche agli effetti di cui al medesimo art. 14, comma 2-bis.

     2. I commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'art. 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono:

     a) convocare e presiedere conferenze di servizio finalizzate all'espletamento dei compiti loro assegnati, ivi incluso l'affidamento delle progettazioni; nelle ipotesi di cui al comma 1, le relative determinazioni sono assunte dal presidente della regione interessata, previa deliberazione del consiglio regionale, su proposta del commissario;

     b) espletare procedure concorsuali per l'affidamento degli incarichi di progettazione per opere che comportino una spesa superiore a 500 milioni, in conformità alle norme comunitarie, anche a valere sull'importo del mutuo concesso.

     3. L'approvazione dei progetti di massima ed esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     4. La richiesta di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, in relazione alle procedure di affidamento o di esecuzione di opere di edilizia scolastica che risultino sospese secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, può essere avanzata, in caso di inerzia dell'ente locale competente, dal commissario ad acta, dal prefetto o dal provveditore agli studi.

     5. In caso di mancata realizzazione delle opere, entro quattro anni dalla nomina del commissario ad acta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione interessata, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare al commissario i poteri previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1994, n. 496, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370.

 

Capo II

 

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

 

          Art. 13. Ordinanze per fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1994 (pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 75 del 31 marzo 1994 e n. 81 dell'8 aprile 1994), del 23 giugno 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1994), del 7 ottobre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1994), del 7 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1994), del 22 novembre 1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994), del 31 marzo 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995) e del 14 aprile 1995 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1995), dirette a fronteggiare situazioni di grave crisi ambientale in atto in talune aree del territorio nazionale.

     2. Per le ordinanze di cui al comma 1, per le quali siano già stati effettuati nell'anno 1994 i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti da disponibilità esistenti su capitoli di spesa e dalla revoca di finanziamenti già destinati ad interventi ambientali, è autorizzata, anche in deroga all'art. 17, comma terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, la riassegnazione dei versamenti stessi al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995.

 

          Art. 14. Interventi in materia ambientale

     1. Per il completamento dei programmi di interventi adottati dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, punti A e B, della delibera CIPE 21 dicembre 1993, relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 miliardi, in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1995, di lire 15,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 4,8 miliardi per l'anno 1997.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per l'anno 1995 si provvede:

     a) quanto a lire 6.702 milioni e a lire 20.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte, rispettivamente, ai capitoli 7001 e 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa: articoli 7, 8, 9, 11 e 12 della legge 28 agosto 1989, n. 305; art. 14, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

     b) quanto a lire 57.898 milioni, mediante corrispondente utilizzo per lire 52.898 milioni e per lire 5.000 milioni delle somme in conto residui del capitolo 7706 e del capitolo 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotte rispettivamente le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 18, comma 1, lettere b) ed e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con i decreti del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, 15 novembre 1990 e 31 dicembre 1990;

     c) quanto a lire 41.400 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme in conto residui iscritte per lire 40.400 milioni sul capitolo 7603 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7604 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 8 e 15, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, e dell'art. 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992;

     d) quanto a lire 4.000 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 giugno 1992.

     3. Gli importi di cui al comma 2 e ai commi 6 e 7, relativi alle disponibilità in conto residui, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

     5. Per il completamento dei programmi di interventi adottati ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 5.130 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

     6. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree a rischio di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1995 e di lire 4.870 milioni per l'anno 1997, da iscrivere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

     7. All'onere derivante dai commi 5 e 6 si provvede: quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte in conto residui per lire 3.000 milioni sul capitolo 7601 e per lire 1.000 milioni sul capitolo 7603 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, intendendosi parzialmente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 19 marzo 1990, n. 57, e corrispondentemente revocati i finanziamenti disposti con il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 1992; quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

     8. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 5 e 6 ai soggetti interessati in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. Le risorse del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, individuate nella tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993, così come modificata dalle delibere CIPE 3 agosto 1994 e 20 dicembre 1994, sono proporzionalmente rideterminate dal Ministero dell'ambiente, relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, sulla base degli stanziamenti di lire 291.000 milioni per l'anno 1995, di lire 242.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 291.000 milioni per l'anno 1997 previsti nella tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725, quali rideterminati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonchè delle disposizioni di cui al comma 6.

     11. Per l'attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, predisposti anche a stralcio, il Ministero dell'ambiente può utilizzare i moduli procedimentali della programmazione negoziata, così come regolamentata dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predisposizione dei medesimi piani il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi di programma con gli enti di cui all'art. 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     12. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

 

          Art. 15. Norme per la tutela del suolo

     1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è differito al 31 dicembre 1995. Le regioni adottano provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

     2. Il termine di cui all'art. 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     3. Il sovracanone previsto dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 1, comma 2, della stessa legge per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo in conto entrata del bilancio dello Stato. Le relative somme sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai fini della erogazione dagli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, in base ai criteri stabiliti nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero accesso presso la Banca d'Italia ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono versate nel capitolo di cui alla presente disposizione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire i capitoli di bilancio di cui al presente comma.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli 3404, 3405, 3406, 3407, dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 88, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.