§ 98.1.28121 - D.L. 13 giugno 1989, n. 227 .
Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/06/1989
Numero:227


Sommario
Art. 1.  Piani regionali di intervento
Art. 1 bis.  Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe
Art. 2.  Adeguamento degli impianti di depurazione costieri
Art. 2 bis.  Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare
Art. 3.  Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico
Art. 4.  Copertura finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.28121 - D.L. 13 giugno 1989, n. 227 [1] .

Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti.

(G.U. 15 giugno 1989, n. 138)

 

     Art. 1. Piani regionali di intervento [2]

     1. Al fine di contenere gli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del Mare Adriatico, le regioni interessate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al Ministero dell'ambiente appositi piani di intervento, che individuano in particolare i siti e le modalità di smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili ed i luoghi di eventuale stoccaggio delle macroalghe, in modo da evitare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente, nonchè la localizzazione degli impianti di depurazione di cui all'art. 2, sui quali è possibile intervenire per l'abbattimento delle sostanze inquinanti.

     2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, approva i piani presentati e ripartisce i finanziamenti fra le regioni interessate tenendo conto della lunghezza della costa, della gravità dei fenomeni eutrofici segnalati dai piani di cui al comma 1 e della quota destinata agli interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

 

          Art. 1 bis. Raccolta e smaltimento del materiale organico e delle alghe [3]

     1. Per la concessione di contributi per la raccolta e smaltimento del materiale organico, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 4 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste nell'art. 1.

     2. Le regioni, nei limiti del finanziamento loro assegnato, concedono ai comuni costieri interessati od ai loro consorzi contributi non superiori al 90 per cento della spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento del materiale organico riversato sugli arenili. Detti interventi devono essere eseguiti direttamente dai comuni o dai loro consorzi ovvero mediante affidamento in concessione, con le modalità previste dalla normativa per i rifiuti solidi urbani, evitando comunque effetti negativi sull'ambiente legati alla putrescibilità del materiale raccolto.

     3. I comuni, entro il 30 ottobre 1989, trasmettono alle regioni il consuntivo delle spese effettuate; le somme non utilizzate saranno restituite al Ministero dell'ambiente e destinate alla realizzazione degli interventi previsti nell'art. 2.

     4. Il Ministero della marina mercantile, sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, predispone un piano di interventi urgenti, da realizzare anche mediante affidamento in concessione, diretti ad assicurare la raccolta ed il trasferimento a smaltimento delle macroalghe prodotte nelle zone marine confinate e nelle acque comprese nei beni demaniali, di cui all'art. 28 del codice della navigazione, del Mare Adriatico. Per detti interventi è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno.

     5. Per assicurare la continuità dei servizi e il completamento delle forniture avviate ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, viene autorizzata la spesa di lire 13,5 miliardi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1989.

 

          Art. 2. Adeguamento degli impianti di depurazione costieri

     1. Le regioni, nei piani di cui all'art. 1, propongono al Ministero dell'ambiente gli interventi urgenti finalizzati all'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, che trattano un carico pari ad almeno 20.000 abitanti equivalenti, ubicati entro una fascia costiera del Mare Adriatico di larghezza pari a 10 km a partire dalla linea di costa, al fine di assicurare l'abbattimento del fosforo nella misura di almeno l'80 per cento del carico totale trattato e con un limite massimo di 1,5 milligrammi per litro di acqua reflua [4] .

     2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 da parte del Ministero dell'ambiente, è autorizzata la spesa di lire 16,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 3,5 miliardi da destinare ad interventi nelle aree costiere del Mezzogiorno. Detta somma è ripartita fra le regioni interessate secondo le modalità previste dall'art. 1 e da queste suddivisa fra i comuni o gli enti gestori degli impianti di depurazione per l'esecuzione degli interventi [5] .

     2-bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione dettagliata sugli interventi effettuati e sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati [6] .

 

          Art. 2 bis. Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare [7]

     1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'art. 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:

     a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto disposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

     c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

     1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

     2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

     2. Per gli interventi urgenti di cui al comma 1, da realizzare nei bacini di rilievo interregionale e regionale delle regioni interessate al fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico compete alle regioni stesse approvare e trasmettere le proposte con le procedure e i criteri sopra definiti.

     3. Su proposta del Ministro dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, sentiti i Comitati istituzionali di bacino interessati ed il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, sono ripartiti per bacini gli stanziamenti di cui al comma 4.

     4. Per le finalità del comma 1, è autorizzata la spesa di lire 284 miliardi per l'anno 1989, di lire 528 miliardi per il 1990 e di lire 464 miliardi per il 1991, con la riserva, per il medesimo triennio, di due terzi di tali somme per il bacino del Po. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno''.

     5. In deroga alla procedura di cui al comma 1, gli stanziamenti per l'esercizio 1989 sono utilizzati mediante ordinanza del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e il Comitato per la difesa del Mare Adriatico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, per il finanziamento, anche parziale, di progetti presentati dalle regioni interessate aventi ad oggetto interventi immediatamente eseguibili nelle materie di cui al comma 1, nonchè, entro il limite massimo di 50 miliardi per l'esercizio 1989, per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuate a partire dal 13 giugno 1989.

 

          Art. 3. Monitoraggio del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico [8]

     1. Il Ministero della marina mercantile cura la raccolta e l'elaborazione dei dati sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico trasmessi dagli enti locali e dalle altre amministrazioni o istituzioni competenti, sulla base degli indirizzi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sentito il Comitato per la difesa del Mare Adriatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1989 [9] .

     2. Per la realizzazione, da parte del Ministero della marina mercantile, degli interventi necessari al completamento della rete di monitoraggio, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi per l'anno 1989, di cui non meno di lire 1 miliardo da destinare ad interventi di monitoraggio delle acque costiere marine del Mezzogiorno [10] .

     3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede alla diffusione delle informazioni elaborate dal Ministero della marina mercantile sulla situazione del fenomeno dell'eutrofizzazione del Mare Adriatico [11] .

 

          Art. 4. Copertura finanziaria [12]

     1. Al complessivo onere di lire 55,5 miliardi, derivante dall'attuazione del presente decreto, oltre quanto previsto dall'art. 2-bis, si provvede, per l'anno 1989:

     a) quanto a lire 33 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi, l'accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del Mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno'' e, quanto a lire 20 miliardi, l'accantonamento “Interventi per la difesa del mare'';

     b) quanto a lire 15 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo 7101 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1989, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'ambiente, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

     c) quanto a lire 7,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, da iscrivere in appositi capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 283.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[8]  Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così ostituito dalla legge di conversione.

[12]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.