§ 98.1.26610 - Legge 19 marzo 1990, n. 57 .
Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico


Settore:Normativa nazionale
Data:19/03/1990
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Autorità per l'Adriatico
Art. 2.  Piano di risanamento.
Art. 3.  Segreteria tecnica
Art. 4.  Disposizioni finanziarie


§ 98.1.26610 - Legge 19 marzo 1990, n. 57 [1].

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico

(G.U. 24 marzo 1990, n. 70)

 

     Art. 1. Autorità per l'Adriatico

     1. E' istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

     a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;

     b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

     c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;

     d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere a) e b); impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;

     e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;

     f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.

     3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

 

          Art. 2. Piano di risanamento.

     1. Il piano di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministro degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'art. 1 le necessarie misure di coordinamento.

     2. Il piano è redatto tenendo conto dei piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e dei piani regionali di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ove esistenti, e coordina altresì gli interventi di cui all'art. 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonchè con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale.

     3. Il piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

 

          Art. 3. Segreteria tecnica

     1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'art. 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C.

     2. Il segretario generale tra l'altro:

     a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;

     b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

     c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli.

 

          Art. 4. Disposizioni finanziarie

     1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione del piano di risanamento di cui all'art. 2.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione", e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

     3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'art. 3, è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonchè, relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.


[1]  Abrogata dall'art. 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.