§ 38.8.20 - L. 8 agosto 1994, n. 496.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.8 edilizia scolastica e universitaria
Data:08/08/1994
Numero:496


Sommario
Art. 1.  Conversione in legge.
Art. 2.  Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola.
Art. 3.  Interventi urgenti per la città di Napoli.
Art. 4.  Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica.


§ 38.8.20 - L. 8 agosto 1994, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

(G.U. 12 agosto 1994, n. 188).

 

Art. 1. Conversione in legge.

     1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.

 

     Art. 2. Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola. [1]

 

     Art. 3. Interventi urgenti per la città di Napoli.

     1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994- 95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

     2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

     3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

     6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

     7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

     Art. 4. Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica.

     1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

     2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

     3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

     4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

     5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

     7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

 

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 370.

(Omissis)

 

 


[1] Aggiunge la lettera e bis) al comma 1, art. 456, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

[2] Il termine previsto dal presente comma è stato differito al 31 gennaio 1995 ad opera dell'art. 2 della L. 8 agosto 1996, n. 431.