§ 98.1.28630 - D.L. 13 aprile 1994, n. 230 .
Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/04/1994
Numero:230


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28630 - D.L. 13 aprile 1994, n. 230 [1].

Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

(G.U. 14 aprile 1994, n. 86)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

     2. Il limite massimo di mille unità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a settecentocinquanta unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni di cui alla lettera b) dello stesso art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 1993, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

     3. Resta fermo il disposto di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1994, n. 482, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.