§ 98.1.31151 - D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343.
Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/07/1993
Numero:343


Sommario
Art. 1.      1. Gli articoli 230, 250 e333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come rispettivamente modificati, da ultimo, dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, 13 [...]
Art. 2.      1. Dopo l'art. 531 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è inserito il seguente art. 531-bis
Art. 3.      1. All'art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le parole: "sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza" sono soppresse


§ 98.1.31151 - D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343.

Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

(G.U. 1 settembre 1993, n. 205)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

     Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'art. 45;

     Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata la necessità di razionalizzare e snellire talune disposizioni e procedure, tenendo anche conto della possibilità di utilizzazione dei sistemi informatici;

     Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite nelle adunanze del 19 novembre e 21 dicembre 1992;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 aprile 1993;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Gli articoli 230, 250 e333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come rispettivamente modificati, da ultimo, dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, 13 novembre 1976, n. 904, e 13 dicembre 1965, n. 1684, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 230.

     1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo.

     2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa però resta, di regola, a carico dei mittenti.

     3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.

     4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.

     5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

     6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia.

     7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233".

     "Art. 250.

     1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o omologo supporto informatico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.

     2. La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda".

     "Art. 333.

     1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

     2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

     3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

     4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

     5. I rendiconti vengono corredati:

     a) degli ordinativi estinti;

     b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

     c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni".

 

          Art. 2.

     1. Dopo l'art. 531 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è inserito il seguente art. 531-bis:

     "Art. 531-bis.

     1. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche aver luogo mediante un flusso elettronico di dati.

     2. La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma 1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità agevolative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

     3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonchè quello dei pagamenti eseguiti.

     4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire alla chiusura dell'esercizio precedente.

     5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, le parole: "sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza" sono soppresse.