§ 27.3.45 – D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.
Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.3 debito pubblico
Data:10/02/1984
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 27.3.45 – D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.

Modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59).

 

     Art. 1.

     Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilità speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:

     a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;

     b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;

     c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;

     d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

     e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.

     La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.

     La forma di estinzione di cui alla lettera a) non è ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

     I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalità di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all'art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343.

     Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale [1].

 

          Art. 2.

     La richiesta delle operazioni di accreditamento o di commutazione di cui al precedente articolo può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto concerne le operazioni di cui alle lettere d) ed e) anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e sia pervenuto ai predetti uffici pagatori.

     Per i titoli di spesa giacenti presso gli uffici postali non sono ammesse le forme di estinzione previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.

     Per la richiesta dell'operazione di cui alla lettera a), diretta alla sezione di tesoreria, la firma del creditore deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della sezione di tesoreria ovvero da un notaio.

     Il capo della sezione di tesoreria può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dall'art. 420 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     La dichiarazione di commutazione o di accreditamento, che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di tesoreria.

     In caso di titoli di spesa estinguibili con le modalità di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 1, la dichiarazione di accreditamento o di commutazione è firmata dal capo dell'ufficio postale, e, ove esista, dal controllore. Per i titoli di spesa trasmessi alle sezioni di tesoreria provinciale per le operazioni di cui alla lettera d), la dichiarazione di accreditamento tramite le Poste viene apposta dalle sezioni medesime [2].

 

          Art. 4.

     L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. [I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento [3]].

     Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.

     L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 1092, come modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento [4].

 

          Art. 5.

     Sono abrogati il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, e gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, e successive modificazioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 44 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 26 gennaio 1994, n. 101.

[3] Periodo soppresso dall'art. 36 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. L'art. 36, D.Lgs. 11/2010, è stato abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma aggiunto dall'art. 44 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.