§ 98.1.28709 - D.L. 30 luglio 1994, n. 475 .
Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1994
Numero:475


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
Art. 2.  Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale
Art. 3.  Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico
Art. 4.  Parcheggi
Art. 5.  Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi
Art. 6.  Trasporti rapidi di massa
Art. 7.  Trasporti pubblici locali
Art. 8.  Interporti
Art. 9.  Modificazioni di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana
Art. 10.  Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 98.1.28709 - D.L. 30 luglio 1994, n. 475 [1].

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

(G.U. 1 agosto 1994, n. 178)

 

     Art. 1. Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale

     1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'art. 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

     2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e private adottate per il 1993. Le regioni assegnano le quote del contributo agli enti locali ed alle aziende entro tre mesi dalla avvenuta erogazione da parte dello Stato.

     3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al limite del 70 per cento e inferiore al limite del 40 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4. L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le regioni secondo le aliquote di cui al comma 2.

     4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consultivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende.

     5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.

     6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

     7. A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

     a) ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

     b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

     c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

     8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore al 15 per cento.

     9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.

 

          Art. 2. Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

     1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonchè le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, definiscono, mediante apposite conferenze di servizi promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 30 settembre 1994.

     2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

     3. I proventi del traffico delle aziende esercenti i servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di esercizio. Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

     a) ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

     b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

     c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

     4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.

     5. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

 

          Art. 3. Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico

     1. Al fine di consentire il risanamento e un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono preliminari alla definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima dell'approvazione per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti per materia. Il piano deve essere approvato entro il 30 settembre 1994.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Finmare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti d'impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Al fine di assicurare alle imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui alla data di entrata in vigore del presente decreto nel capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del predetto Ministero dei trasporti e della navigazione.

     4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonchè dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. Parcheggi

     1. L'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari esistenti, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti o adottati. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni ed ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni.

     2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti o adottati, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

     3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma e 1121, terzo comma, del codice civile.

     4. Gli atti di trasferimento dei parcheggi possono essere disposti esclusivamente a favore di soggetti residenti o dimoranti nel territorio del comune. Gli atti di cessione a soggetti diversi sono nulli.

     5. I comuni nell'ambito del programma urbano dei parcheggi possono concedere, previa determinazione dei relativi criteri, il diritto di superficie su aree comunali, purchè non ubicate in zone sottoposte ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi da destinare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, comma 7, a pertinenza di immobili privati, nei limiti delle quantità di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. In attuazione di detta facoltà i comuni sono tenuti ad emanare entro il 30 settembre, con cadenza triennale, previo parere del consiglio di circoscrizione, un bando aperto a residenti o dimoranti nel territorio del comune, proprietari e non proprietari, e a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, avendo riguardo al ripristino ambientale; all'arredo urbano e ai collegamenti con la viabilità; al numero dei mandanti o acquirenti; alle qualità del progetto proposto; ai tempi di realizzazione; al programma di manutenzione. La domanda di ammissione alla assegnazione di aree per la realizzazione di parcheggi privati deve essere accompagnata da un progetto preliminare elaborato da un professionista iscritto all'albo di appartenenza, contenente schemi grafici ed una relazione concernente le soluzioni per la sicurezza statica in relazione all'indagine geologica; lo spostamento delle reti; i dispositivi di sicurezza; gli elementi conoscitivi e metodologici per la verifica e la tutela dei beni storici ed archeologici. Ai fini dell'assegnazione delle aree devono essere presentate idonee garanzie consistenti in una: fidejussione bancaria sul cento per cento dell'importo dei lavori principali ed accessori, nonchè in una polizza assicurativa per danni agli edifici confinanti. In ogni caso, la costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

     a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novantanove anni;

     b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico finanziario previsto per la sua realizzazione;

     c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

     d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione, nonchè le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti;

     e) il corrispettivo della concessione del diritto di superficie;

     f) il prezzo massimo di cessione dello spazio di parcheggio e i criteri di revisione di detto prezzo nel tempo.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando mediante stipula della convenzione di cui al comma 5.

     7. Per ciascun intervento il diritto di superficie sul soprasuolo o sul sottosuolo di aree di proprietà comunale per realizzare parcheggi, eventualmente non assegnato ai residenti o dimoranti proprietari o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato a residenti o comunque dimoranti nel territorio del comune non proprietari, anche riuniti in associazioni o cooperative. Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano associazioni o cooperative di residenti o dimoranti non proprietari, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati. I membri delle predette associazioni o cooperative diventano in tal caso contitolari del diritto di superficie. Nel caso di cessazione del rapporto giuridico in forza del quale il residente o dimorante non proprietario godeva della porzione di fabbricato per il quale sia divenuto contitolare del diritto di superficie sui parcheggi, la quota di contitolarità deve essere attribuita, nell'ordine, al proprietario della porzione di fabbricato, al nuovo utente a qualsiasi titolo di detta porzione, alla associazione o cooperativa costituita fra non proprietari. Il prezzo di cessione non potrà essere superiore a quello risultante della convenzione di cui al comma 5.

     8. Le opere di cui al comma 5 sono soggette ad autorizzazione gratuita.

     9. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso.

     10. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 5, effettuati da enti o imprese di assicurazione, sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 e 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.".

     11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per problemi delle aree urbane, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana il decreto di cui all'art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e provvede alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati devono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla citata legge n. 122 del 1989, è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

     12. Per il 1994, il bando di cui all'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo. Le assegnazioni devono avvenire entro i successivi centottanta giorni.

     13. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dal comma 1 del presente articolo, i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, semprechè i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane di cui al comma 2 del presente articolo, alla concessione del diritto di superficie delle aree.

     14. Le Ferrovie dello Stato S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, le società di gestione degli aeroporti e dei porti e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione di parcheggi di interscambio, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, su aree di propria disponibilità, con esclusione dei centri storici e delle aree tutelate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

     15. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono soppresse le parole: "La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'art. 7".

     16. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

 

          Art. 5. Riassegnazione di fondi per la realizzazione dei programmi urbani parcheggi

     1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbiano provveduto ad approvare la seconda annualità del programma urbano parcheggi di cui all'art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui all'art. 6 della medesima legge, devono provvedere nel termine di centottanta giorni.

     2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza provvede a revocare le somme assegnate alle regioni ed ai comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali trasferimenti previsti da disposizioni legislative.

     3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca di cui al comma 2, sono assegnate alle categorie di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dall'art. 4 del presente decreto, previa domanda dei singoli interessati inviata, entro centocinquanta giorni dall'adozione del provvedimento di revoca, al Presidente del Consiglio dei Ministri. In difetto di domande presentate ai sensi del presente comma, le suddette disponibilità sono riassegnate, su conforme parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano completato i programmi di cui rispettivamente, agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla medesima Conferenza.

 

          Art. 6. Trasporti rapidi di massa

     1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

     2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è composta dai seguenti membri nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione:

     a) un avvocato dello Stato;

     b) un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     c) due dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione ed uno dei lavori pubblici;

     d) tre esperti in materia di trasporti;

     e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, designato dal presidente della Conferenza medesima.

     3. Sono soppresse la commissione costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.

     4. Ferma restando l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855, e 7-ter del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, nonchè le disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito dalla legge 28 dicembre 1936, n. 2424, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di nominare i commissari e i vice commissari governativi anche tra persone estranee alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di privata capacità e professionalità.

 

          Art. 7. Trasporti pubblici locali

     1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzate per la concessione di contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a statuto ordinario da destinare alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, sulla base delle aliquote adottate per l'anno 1993 in sede di riparto del Fondo nazionale trasporti, allo scopo prioritario di provvedere all'acquisto di autobus, tram, filobus e di altri mezzi di trasporto o di mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali nonchè a fune e a cremagliera, e alla sostituzione degli autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1993.

     3. Le disponibilità del capitolo 7877 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994. Tali disponibilità possono essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al comma 1.

     4. Le Ferrovie in gestione governativa concorrono alla ripartizione delle provvidenze finanziarie previste dall'art. 10 della legge 8 giugno 1978, n. 297, anche ai fini del rinnovo del parco autobus.

 

          Art. 8. Interporti

     1. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'art. 2, della legge 4 agosto 1990, n. 240, come modificato dal comma 3 del presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i tempi e le modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di cui alla citata legge n. 240 del 1990. Ai fini dell'ammissione ai contributi, gli interporti dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

     a) dovranno dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;

     b) dovranno essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;

     c) dovranno svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

     d) dovranno insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo comunque le aree tutelate dalla Convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971 sulle zone umide di importanza internazionale;

     e) dovranno insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.

     2. Per l'ammissione ai contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, come sostituiti dai commi 5 e 7 del presente articolo.

     3. All'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole da: "gli interporti di primo e di secondo livello" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "gli interporti di rilevanza nazionale per la cui definizione si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti".

     4. L'art. 3 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è abrogato.

     5. L'art. 4 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. 1. L'ammissione ai contributi di cui all'art. 6 è disposta, previa stipula di convenzione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi dovranno, all'atto della domanda:

     a) corrispondere ai requisiti di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

     b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due miliardi;

     c) presentare un piano finanziario per la realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato, preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

     d) prevedere, ai fini dell'ammissione a contributo, una spesa per investimenti complessiva per la quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento dell'importo;

     e) dichiarare il proprio impegno a presentare alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, nonchè dai successivi provvedimenti in materia.

     2. Le domande dovranno essere corredate dal progetto preliminare, dal piano finanziario dell'infrastruttura, nonchè dallo studio di impatto ambientale.".

     6. L'art. 5 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. 1. Nella convenzione di cui all'art. 4 devono essere previsti:

     a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;

     b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione alla infrastruttura primaria, e della esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonchè i collaudi provvisori e definitivi;

     c) i contributi spettanti ai soggetti interessati secondo quanto disposto dall'art. 6;

     d) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli oneri di costituzione;

     e) l'assunzione, da parte dei soggetti interessati, dell'esercizio;

     f) i criteri di determinazione delle tariffe di prestazione dei servizi resi dagli interporti, secondo i princìpi di economicità della gestione.

     2. Alla convenzione deve essere allegato lo studio di impatto ambientale.".

     7. L'art. 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. 1. I soggetti di cui all'art. 4 sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli esercizi successivi.

     2. A favore dei soggetti ammessi ai contributi, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere un contributo in misura non superiore al 60 per cento dell'importo complessivo della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato di lire 5 miliardi per il 1989, 25 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991, 15 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.".

     8. All'art. 7 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui all'art. 4".

     9. L'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 240, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

     10. All'art. 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sono soppresse le parole "o concessionarie".

 

          Art. 9. Modificazioni di norme discriminatrici nei confronti dei titolari di patente di guida italiana

     1. All'art. 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.";

     b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "alla guida" sono inserite le seguenti: "e alla velocità" ed è soppresso l'ultimo periodo;

     c) al comma 5 dopo le parole: "limiti di guida" sono inserite le seguenti: "e di velocità".

     2. All'art. 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) è soppresso l'ultimo periodo del comma 1;

     b) al comma 2 sono soppresse le parole: "degli autoveicoli e";

     c) è soppresso il comma 3.

 

          Art. 10. Visite mediche periodiche di accertamento della persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici

     1. In attesa della concessione da parte del Ministero della sanità delle autorizzazioni all'effettuazione delle visite di accertamento per gli aspiranti ed i titolari di licenze ed attestati aeronautici, a decorrere dal 1° agosto 1994 le visite mediche di seconda e terza classe intese ad accertare la persistenza dell'idoneità psico-fisica per i titolari di licenze ed attestati aeronautici possono essere effettuate, oltre che presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità, servizio assistenza sanitaria al personale navigante, ovvero presso un medico militare dell'aeronautica militare o un medico specializzato in medicina aeronautica o spaziale anche se sprovvisti della prevista autorizzazione ministeriale. In ogni caso le visite dovranno svolgersi in conformità ai requisiti psico-fisici fissati dall'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (OACI). Gli organi sanitari che hanno proceduto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica rilasciano all'interessato un certificato attestante l'idoneità, ovvero la non idoneità, in duplice copia, una delle quali è trasmessa dall'interessato, con lettera raccomandata, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, entro sette giorni dal rilascio. Il certificato è documento valido ai fini del rinnovo delle licenze e degli attestati.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 30 maggio 1995, n. 204,  restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.