§ 93.2.1d - D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.
Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:10/09/1993
Numero:360


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono soppressi
Art. 4.      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 7.      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 8.      1. All'articolo. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 10.      1. All'articolo 14, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 11.      1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 13.      1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 14.      1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 15.      1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 16.      1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 17.      1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 18.      1. All'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 19.      1. All'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 20.      1. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 21.      1. All'articolo 47, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 22.      1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 23.      1. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 24.      1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 25.      1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 26.      1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 27.      1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 28.      1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 29.      1. All'articolo 66, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 30.      1. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 31.      1. All'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 32.      1. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 33.      1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 34.      1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 35.      1. All'articolo 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 36.      1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 37.      1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 38.      1. Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituto dal seguente
Art. 39.      1. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 40.      1. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 41.      1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 42.      1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 43.      1. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 44.      1. All'articolo 97, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 45.      1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 46.      1. All'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 47.      1. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 48.      1. All'articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 49.      1. All'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 50.      1. All'articolo 108 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 51.      1. All'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 52.      1. All'articolo 111, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 53.      1. All'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 54.      1. All'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 55.      1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 56.      1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 57.      1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 58.      1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 59.      1. All'articolo 118 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 60.      1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 61.      1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 62.      1. All'articolo 124, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 63.      1. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 64.      1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 65.      1. All'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 66.      1. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 67.      1. All'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 68.      1. All'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 69.      1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 70.      1. Ama>All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 71.      1. All'articolo 143, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 72.      1. All'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 73.      1. All'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 74.      1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 75.      1. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 76.      1. All'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 77.      1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 78.      1. All'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 79.      1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 80.      1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 81.      1. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 82.      1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 83.      1. All'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 84.      1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 85.      1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 86.      1. All'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 87.      1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 88.      1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 89.      1. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 90.      1. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 91.      1. All'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 92.      1. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 93.      1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 94.      1. All'articolo 179, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 95.      1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 96.      1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 97.      1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 98.      1. All'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 99.      1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 100.      1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 101.      1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 102.      1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 103.      1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 104.      1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 105.      1. All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 106.      1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 107.      1. All'articolo 205, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 108.      1. All'articolo 207, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 109.      1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito
Art. 110.      1. All'articolo 210, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 111.      1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 112.      1. All'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 113.      1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 114.      1. All'articolo 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 115.      1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 116.      1. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 117.      1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 118.      1. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 119.      1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 120.      1. Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente
Art. 121.      1. All'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 122.      1. All'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 123.      1. All'articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 124.      1. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 125.      1. All'articolo 232 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 126.      1. All'articolo 233 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione
Art. 127.      1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 128.      1. All'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti [...]
Art. 129.      1. All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti [...]
Art. 130.      1. All'articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 131.      1. All'articolo 239 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti [...]
Art. 132.      1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1993


§ 93.2.1d - D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: "di inizio e fine" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";

     b) al comma 3, alla lettera B, dopo le parole: "due corsie di marcia e" le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra" e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";

     c) al comma 3, alla lettera D, dopo le parole: "ai mezzi pubblici," le parole: "banchine pavimentate" sono sostituite dalle seguenti: "banchina pavimentata a destra";

     d) al comma 5 le parole da: "Riguardo al" a: "di carattere amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti,";

     e) al comma 6 dopo le parole: "al comma 2, lettere" le parole: "B e C" sono sostituite dalle seguenti: "B, C ed F" e in fine, dopo la lettera C, è aggiunta la seguente: "D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.";

     f) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;

     g) al comma 8 le parole: "strade statali sia ai sensi del comma 2 che del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade statali ai sensi del comma 5", le parole: "il Consiglio nazionale delle ricerche," sono soppresse e le parole: "rimanenti strade ai sensi del comma 2 e del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade ai sensi del comma 5";

     h) al comma 9 le parole da: "Quando le strade" a: "agli scopi funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al n. 2) la parola: "urbana" è soppressa;

     b) al n. 20) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tali da determinare condizioni di limitata visibilità.";

     c) al n. 36) la parola: "gialla" è sostituita dalle seguenti: "bianca continua";

     d) al n. 40) dopo le parole: "raccordo concavo" è aggiunta la seguente: "(cunetta)";

     e) al n. 41) dopo le parole: "raccordo convesso" è aggiunta la seguente: "(dosso)".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono soppressi.

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.";

     b) al comma 9 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.".

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.";

     b) al comma 6 dopo le parole: "essere ubicate" è soppressa la parola "possibilmente";

     c) al comma 7 le parole: "a opere di viabilità." sono sostituite dalle seguenti: "ad interventi per migliorare la mobilità urbana.";

     d) al comma 8 dopo le parole: "area pedonale" la parola: "urbana" è soppressa e le parole: "n. 144" sono sostituite dalle seguenti: "n. 1444";

     e) al comma 9 dopo le parole: "aree pedonali" la parola: "urbane" è soppressa ed è aggiunto, in fine, il periodo seguente: "I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonchè le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.";

     f) al comma 13 le parole da: ", o circoli in senso" a: "di arresto alle intersezioni" sono soppresse;

     g) al comma 14 sono separati gli ultimi due periodi che diventano comma 15.

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo," sono soppresse.

 

          Art. 7.

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "veicolo che" sono inserite le seguenti: "nella propria configurazione di marcia";

     b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "manufatti indivisibili" sono aggiunte le seguenti: ", prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi,";

     c) il comma 3, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è sostituito dal seguente:

     "E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

     a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

     b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

     c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

     d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purchè il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

     e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;

     f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

     g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.";

     d) al comma 5 dopo le parole: "trasporto eccezionale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale";

     e) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     "Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

     a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorchè per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167 , comma 4;

     b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.";

     f) al comma 9 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.";

     g) nel comma 10 le parole: "sono prescritte le opportune cautele e condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "sono indicate le prescrizioni";

     h) al comma 19 le parole: "le norme e le cautele" sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni";

     i) al comma 21 dopo le parole: "a lire due milioni" le parole: ", con la" sono sostituite dalle seguenti: "e alla sanzione amministrativa accessoria della".

     l) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.".

 

          Art. 8.

     1. All'articolo. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

     "f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.".

 

          Art. 9.

     1. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 dopo la parola: "classificazione" è soppressa la seguente: "funzionale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2";

     b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'art. 2, comma 2.".

 

          Art. 10.

     1. All'articolo 14, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) alla lettera b), le parole: "all'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla segnalazione agli organi di polizia".

 

          Art. 11.

     1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) :

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;";

     2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonchè alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli sgrumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.".

 

          Art. 12.

     1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "Sulle strade" è soppressa la parola: "statali" e dopo le parole: "di tipo E) ed F) l'occupazione della" le parole: "sede stradale" sono sostituite dalla seguente: "carreggiata";

     b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice, possono autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.".

 

          Art. 13.

     1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "L'apposizione sui veicoli di scritte o insegne pubblicitarie luminose o rifrangenti è consentita" sono sostituite dalle seguenti: "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti";

     b) al comma 4 dopo le parole: "se la strada è statale" è inserita la seguente: ", regionale";

     c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.";

     d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.".

 

          Art. 14.

     1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo la parola: "possono" sono aggiunte le seguenti: "appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero".

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "nell'interno di" è aggiunta la seguente: "centri".

 

          Art. 16.

     1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonchè quelli di servizi di fognature e quelli dei sevizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.".

 

          Art. 17.

     1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dopo le parole: "piano urbano del traffico" è soppressa, ogni volta, la parola "veicolare";

     b) al comma 1 sono soppresse le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice";

     c) al comma 3 sono soppresse le parole: "entro il termine di cui al comma 1," e le parole: "di propria competenza" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate";

     d) al comma 4 le parole: "Il piano urbano del traffico veicolare è finalizzato" sono sostituite dalle seguenti: "I piani di traffico sono finalizzati" e dopo le parole: "gli strumenti urbanistici vigenti" sono aggiunte le seguenti: "e con i piani di trasporto";

     e) al comma 6 le parole: "La redazione del piano urbano del traffico veicolare" sono sostituite dalle seguenti: "La redazione dei piani di traffico" e sono soppresse le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,";

     f) al comma 9 la parola: "personale" è sostituita dalle seguenti: "Ufficio tecnico del traffico".

 

          Art. 18.

     1. All'articolo 41, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "da apposita normativa" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento e da specifiche normative".

 

          Art. 19.

     1. All'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "Le opere necessarie" sono aggiunte le seguenti: "per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle".

 

          Art. 20.

     1. All'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "ed omologazione" sono sostituite dalle seguenti: "od omologazione".

 

          Art. 21.

     1. All'articolo 47, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) :

     1) dopo le parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) i) e n)";

     2) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t";

     3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t".

 

          Art. 22.

     1. All'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera b) le parole: "40 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "45 km/h";

     2) la lettera c) è soppressa;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.";

     c) al comma 3 dopo le parole: "Le caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "dei veicoli".

 

          Art. 23.

     1. All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera e) dopo le parole: "traino di semirimorchi" è aggiunto il seguente periodo: ". Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;".

 

          Art. 24.

     1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 prima delle parole: "I rimorchi" sono anteposte le seguenti: "Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'art. 53,";

     b) al comma 4 dopo le parole: "dagli articoli 61 e 62" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".

 

          Art. 25.

     1. All'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "di cose d'interesse agrario" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario";

     b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: "tirare, spingere, portare o" sono sostituite dalle seguenti: "tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonchè".

 

          Art. 26.

     1. All'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "per cui attualmente risulta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui risulti".

 

          Art. 27.

     1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "e 12 m" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione dei semirimorchi,";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.";

     c) al comma 6 dopo le parole: "o trasporti eccezionali" sono aggiunte le seguenti: "se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento";

     d) al comma 7 le parole: "è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 9.".

 

          Art. 28.

     1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico

     non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.";

     b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi,

     la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.";

     e) al comma 7 dopo le parole: "dal presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento".

 

          Art. 29.

     1. All'articolo 66, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) sono soppresse le parole seguenti: "e dall'art. 69".

 

          Art. 30.

     1. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi";

     b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonchè le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.

     5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.

     6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

     7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

     8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".

 

          Art. 31.

     1. All'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 dopo le parole: "nei richiamati decreti," sono aggiunte le seguenti: "se a ciò non osta il diritto comunitario,";

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza.".

 

          Art. 32.

     1. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

     a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

     b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;

     c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.";

     c) al comma 9 le parole: "Nel regolamento sono stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite".

 

          Art. 33.

     1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) al comma 1, lettera b), la parola: "ancorchè" è sostituita dalle seguenti: "anche se realizzato con".

 

          Art. 34.

     1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 dopo le parole: "nel comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entità tecniche";

     b) al comma 4 le parole: "con taxi" sono soppresse e dopo le parole: "di cui all'art. 86," sono aggiunte le seguenti: "o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'art. 87,".

 

          Art. 35.

     1. All'articolo 76 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "di tipo omologato" sono aggiunte le seguenti: "in uno Stato membro delle Comunità europee";

     b) al comma 6 dopo le parole: "dal Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale";

     c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.".

 

          Art. 36.

     1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.";

     b) al comma 9 dopo le parole: "con proprio decreto" sono soppresse le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,";

     c) al comma 10 le parole: "che verranno individuati" sono sostituite dalle seguenti: "individuati nel regolamento." e sono soppresse le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.";

     d) al comma 14 le parole: "ottocentomila, raddoppiabili" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentomila. Tale sanzione è raddoppiabile"; dopo le parole: "dalle disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione" e le parole: "Da tale violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Da tali violazioni".

 

          Art. 37.

     1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "le sanzioni accessorie" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione accessoria" e sono soppresse le seguenti: "e del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta".

 

          Art. 38.

     1. Il testo dell'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituto dal seguente:

     "1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

     2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

     3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

     4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

     a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

     b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonchè i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

     5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza.

     6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.

     7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.

     8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".

 

          Art. 39.

     1. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t" sono soppresse.

 

          Art. 40.

     1. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni".

 

          Art. 41.

     1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 sono soppresse le parole da: "valida ai fini della circolazione" a: "della citata legge";

     b) al comma 9 è soppressa la parola: "immediatamente".

 

          Art. 42.

     1. All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale" a: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,";

     b) al comma 5 le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

 

          Art. 43.

     1. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia";

     b) al comma 6 le parole: "della confisca del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione".

 

          Art. 44.

     1. All'articolo 97, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) E' separato l'ultimo periodo, che diventa comma 14, ed, al medesimo in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

 

          Art. 45.

     1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica sono soppresse le parole: "e di riscontro";

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento.";

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici, devono portare.";

     d) al comma 11 le parole: "dei commi 1, 2, 3, 4 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 2, 3 e 4";

     e) al comma 13 le parole: "dei commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5, 6 e 10";

     f) al comma 15 le parole: "comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "comma 12".

 

          Art. 46.

     1. All'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "della targa" sono sostituite dalle seguenti: "del documento stesso".

 

          Art. 47.

     1. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "o sottrazione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola";

     b) al comma 6 dopo le parole: "o distruzione" sono aggiunte le seguenti: "anche di una sola".

 

          Art. 48.

     1. All'articolo 104, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la parola: "eccezionale" sono aggiunte le seguenti: "in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure" e le parole: "le cautele e le condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni".

 

          Art. 49.

     1. All'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "i loro componenti o entità tecniche," e la parola: "prodotto" è sostituita dalla seguente: "prodotti".

 

          Art. 50.

     1. All'articolo 108 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione";

     b) al comma 5 le parole: "i documenti di circolazione di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione".

 

          Art. 51.

     1. All'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "di massa complessiva non superiore a 1,5 t" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento".

 

          Art. 52.

     1. All'articolo 111, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "carta di circolazione" sono aggiunte le seguenti: "o del certificato di idoneità tecnica".

 

          Art. 53.

     1. All'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.".

 

          Art. 54.

     1. All'articolo 113 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.";

     c) al comma 4 dopo le parole: "degli articoli" è aggiunta la seguente: "99,".

 

          Art. 55.

     1. All'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "a registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad immatricolazione";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.";

     c) al comma 6 le parole: "la registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'immatricolazione".

 

          Art. 56.

     1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera d), punto 2), la parola: "autosnodati," e le parole: "o ad uso speciale" sono soppresse;

     b) al comma 2, lettera a), dopo la parola: "autotreni" le parole: ", autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "ed autoarticolati";

     c) al comma 3 dopo le parole: "Chiunque guidi veicoli" sono inserite le seguenti: "o conduce animali";

     d) al comma 4 dopo le parole: "di cilindrata" la parola: "inferiore" è sostituita dalle seguenti: "non superiore";

     e) al comma 5 dopo le parole: "se si tratta di" la parola: "autoveicolo" è sostituita dalla seguente: "veicolo".

 

          Art. 57.

     1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 dopo le parole: "come previsto nel regolamento," la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può" e la lettera E è sostituita dalla seguente: "E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.";

     b) al comma 5:

     le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     dopo le parole: "anche se" sono aggiunte le seguenti: "alla guida di veicoli";

     al secondo periodo le parole: "Le patenti di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "Le suddette patenti";

     dopo le parole: "di particolari tipi e caratteristiche" sono aggiunte le seguenti: "nonchè con determinate prescrizioni";

     sono soppresse le parole: "ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente";

     c) al comma 7 le parole: "da ogni prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "dalla prefettura del luogo di residenza";

     d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1° luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purchè esibiscano idonea documentazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1° gennaio 1993, svolgevano tale attività da almeno un anno.";

     e) al comma 12 le parole: "persone che non siano munite della patente di guida o del" sono sostituite dalle seguenti: "persona che non abbia conseguito la patente di guida o il";

     f) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'art. 120, si applica quanto disposto dal comma 13.";

     g) al comma 18 dopo le parole: "di guida" la parola: "del" è soppressa e sono aggiunte le seguenti: "eventualmente posseduta dal".

 

          Art. 58.

     1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole da: "Per i primi tre anni" a: "di 20 anni" sono sostituite dalle seguenti: "Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,";

     b) al comma 2 le parole: "Per i primi tre anni dal conseguimento della patente" sono sostituite dalle seguenti: "Al titolare di patente di guida italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B,";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità europee.";

     d) al comma 5 la parola: "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "Il titolare di patente di guida italiana che" e dopo le parole: "della patente" sono aggiunte le seguenti: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni".

 

          Art. 59.

     1. All'articolo 118 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 11 dopo le parole: "per autoveicoli" sono aggiunte le seguenti: ", del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto,";

     b) al comma 12 dopo le parole: "patente di guida" sono aggiunte le seguenti: "e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto,".

 

          Art. 60.

     1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 la parola: "dell'Ente" è soppressa, dopo le parole: "Polizia di Stato" sono aggiunte le seguenti: "o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" e le parole: "in idonei locali." sono sostituite dalle seguenti: "nei gabinetti medici.";

     b) al comma 4:

     alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze";

     alla lettera b) le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati" sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";

     c) al comma 6 le parole: "la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130." sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonchè in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 130, comma 1, lettera a).";

     d) al comma 8 è aggiunta, in fine, la lettera seguente: "d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.";

     e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.".

 

          Art. 61.

     1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8 le parole: "dall'esame" sono sostituite dalle seguenti: "d'esame" e le parole: "siano trascorsi trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sia trascorso un mese";

     b) al comma 9 prima delle parole: "La prova pratica di guida" sono anteposte le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 1995";

     c) al comma 10 le parole: "devono trascorrere almeno trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "deve trascorrere almeno un mese";

     d) al comma 12 dopo le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono inserite le seguenti: "rilascia un attestato che certifichi l'avvenuto superamento degli esami di guida ma che, comunque, non abilita alla guida. Lo stesso ufficio".

 

          Art. 62.

     1. All'articolo 124, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 12.".

 

          Art. 63.

     1. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";

     b) al comma 3 dopo la parola: "Chiunque" sono aggiunte le seguenti: ", munito di patente di categoria B, C o D", la parola: "veicolo" è sostituita dalla seguente: "autoveicolo" e le parole da: ", ovvero guida" a: "abilitazione professionale" sono soppresse;

     c) al comma 4 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C o D";

     d) al comma 5 dopo le parole: "sanzione amministrativa" è aggiunta la seguente: "accessoria".

 

          Art. 64.

     1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "delle categorie C e D" sono sostituite dalle seguenti: "della categoria C" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La patente della categoria D è valida per cinque anni.";

     b) al comma 4 le parole: "autotreni, autoarticolati, autosnodati," sono sostituite dalle seguenti: "autotreni ed autoarticolati";

     c) al comma 5 le parole: "commi 5 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";

     d) al comma 6 dopo le parole: "al prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo di residenza" e le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

 

          Art. 65.

     1. All'articolo 127 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "pubblica sicurezza" sono sostituite dalla seguente: "polizia";

     b) al comma 2 le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";

     c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "del luogo di residenza.".

 

          Art. 66.

     1. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo le parole: "requisiti fisici e psichici prescritti" sono inserite le seguenti: "o dell'idoneità tecnica";

     b) al comma 3 dopo le parole: "sanzione amministrativa" è aggiunta la seguente: "accessoria".

 

          Art. 67.

     1. All'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è soppresso;

     b) :

     il comma 3 diventa comma 2;

     il comma 4 diventa comma 3;

     il comma 5 diventa comma 4;

     c) al comma 3 le parole: ", che l'ha rilasciata e, per" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare o dal prefetto che ha disposto la revisione ai sensi dell'art. 128. Per";

     d) al comma 4 la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

 

          Art. 68.

     1. All'articolo 130, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "che l'ha rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza del titolare della stessa".

 

          Art. 69.

     1. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "all'addestramento" sono inserite le seguenti: ", all'individuazione";

     b) al comma 11 le parole: "ai sensi dell'art. 12, comma 1," sono soppresse e dopo le parole: "vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano,";

     c) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.".

 

          Art. 70.

     1. Ama>All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole da: "i 90 km/h" a: "nei centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi segnali.";

     b) al comma 3:

     alla lettera a) la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "45";

     alla lettera b) le parole: "di merci pericolose" sono sostituite dalle seguenti: "delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'art. 168, comma 1";

     alla lettera c) le parole: "macchine agricole, macchine operatrici e carrelli" sono sostituite dalle seguenti: "macchine agricole e macchine operatrici";

     alla lettera d) le parole: "e 50 km/h nei centri abitati" sono soppresse;

     c) al comma 4 le parole: "deve essere indicata la velocità massima consentita" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere indicate le velocità massime consentite" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'art. 138, comma 11.";

     d) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.".

 

          Art. 71.

     1. All'articolo 143, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "all'art. 2," sono inserite le seguenti: "comma 2,".

 

          Art. 72.

     1. All'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "articoli 6 e 7" sono aggiunte le seguenti: "nonchè dall'art. 191, comma 4".

 

          Art. 73.

     1. All'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "seguire attentamente" sono sostituite dalla seguente: "osservare".

 

          Art. 74.

     1. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole da: "deve inoltre" a: "da sorpassare" sono sostituite dalle seguenti: "che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso";

     b) al comma 8 l'ultimo periodo diventa comma 9 e le parole: "i tram" sono sostituite dalle seguenti: "il tram o il filobus";

     c) l'ex comma 9 è soppresso;

     d) al comma 13 le parole: "un passaggio pedonale" sono sostituite dalle seguenti: "un attraversamento pedonale";

     e) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale";

     f) al comma 15 le parole: "di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7".

 

          Art. 75.

     1. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) :

     alla lettera g) le parole: "di immatricolazione" sono soppresse ogni volta;

     alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;".

 

          Art. 76.

     1. All'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "Ad eccezione dei veicoli" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione dei velocipedi".

 

          Art. 77.

     1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, primo periodo, le parole: "anabbaglianti e quelli" sono soppresse; al secondo periodo la parola: "essi" è sostituita dalle seguenti: "i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità";

     b) al comma 8 dopo le parole: "a 50 metri" sono aggiunte le seguenti: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", qualora il veicolo ne sia dotato.".

 

          Art. 78.

     1. All'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "dispositivi luminosi," sono soppresse e dopo la parola: "indicatori" è aggiunta la seguente: "luminosi".

 

          Art. 79.

     1. All'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.".

 

          Art. 80.

     1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera g), le parole: "per velocipedi" sono sostituite dalla seguente: "ciclabili";

     b) al comma 2 le parole: "sulla carreggiata è vietata" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre vietata":

     alla lettera c) le parole da: "salvo che" a: "due motocicli" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che si tratti di veicoli a due ruote";

     la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;".

 

          Art. 81.

     1. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: "commi 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";

     b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.".

 

          Art. 82.

     1. All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "quelli a trazione animale," sono soppresse.

 

          Art. 83.

     1. All'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6 le parole: "fluorescente e" sono soppresse;

     b) al comma 7 le parole: "con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono soppresse;

     c) al comma 9 la parola: "constatazione" è sostituita dalla seguente: "contestazione".

 

          Art. 84.

     1. All'articolo 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è modificata come segue: "Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi";

     b) al comma 1 le parole: "I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici" sono sostituite dalle seguenti: "I veicoli a motore ed i rimorchi";

     c) al comma 3 la parola: "inferiore" è sostituita dalle seguenti: "non superiore";

     d) al comma 4 le parole: "adibiti al trasporto di containers" sono soppresse e dopo le parole: "lettera e)" sono aggiunte le seguenti: "e g)";

     e) al comma 6 dopo le parole: "di massa" sono aggiunte le seguenti: "di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa";

     f) al comma 11 le parole: "non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero" e la parola: "comunque" sono soppresse; all'ultimo periodo le parole: "dell'autorizzazione" sono sostituite con le seguenti: "di una nuova autorizzazione".

 

          Art. 85.

     1. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "o classi di merci" sono soppresse;

     b) al comma 8 le parole: "A tale violazione" sono sostituite dalle seguenti: "All'accertamento del reato" e le parole da: "del capo I," a: "del titolo VI." sono sostituite dalle seguenti: ", rispettivamente, del capo I, sezione II, e del capo II, sezione II, del titolo VI.".

 

          Art. 86.

     1. All'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6 dopo le parole: "il trasporto di animali" è inserita la seguente: "domestici" e la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "uno"; al secondo periodo le parole: "di piccola taglia" sono soppresse;

     b) al comma 7 le parole: "e filoveicoli" sono soppresse;

     c) al comma 9 le parole da: "Chiunque viola" a: "di autovetture" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente";

     d) al comma 10 le parole: "le disposizioni di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "le altre disposizioni di cui al presente articolo".

 

          Art. 87.

     1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è modificata come segue: "Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote";

     b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.";

     c) al comma 7 le parole: "di ciclomotore" sono soppresse.

 

          Art. 88.

     1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), le parole: "anche se muniti di carrozzino laterale" sono sostituite dalle seguenti: "o di motocarrozzette";

     b) al comma 2 dopo le parole: "un minore" è aggiunta la seguente: "trasportato".

 

          Art. 89.

     1. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) "1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:

     a) M1,

     b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri in piedi,

     c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,

     classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72, comma 3, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.";

     b) al comma 2 le parole da: "delle cinture" a: "vanno installate" sono sostituite dalle seguenti: "dei dispositivi di ritenuta";

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

     a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

     b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;

     c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

     d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;

     e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art. 122, comma 2;

     f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'art. 12;

     g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.";

     d) i commi 4, 5 e 6 sono sostituti dai seguenti:

     "4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.

     5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purchè siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.

     6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.";

     e) al comma 7 le parole: "per i passeggeri fino a dodici anni di età" sono soppresse;

     f) al comma 8 le parole: "cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta" sono sostituite dalle seguenti: "cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta" e le parole: "per i passeggeri fino a dodici anni di età" sono soppresse;

     g) al comma 9 le parole da: "o la sostituisce" a: "è installata," sono soppresse.

 

          Art. 90.

     1. All'articolo 173, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "forze armate" sono aggiunte le seguenti: "e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11," e dopo le parole: "veicoli adibiti" sono aggiunte le seguenti: "ai servizi delle strade, delle autostrade ed".

 

          Art. 91.

     1. All'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole da: "sulle altre" a: "strutturali" sono sostituite dalle seguenti: "su altre strade";

     b) al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) macchine agricole e macchine operatrici;";

     c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali.";

     d) al comma 14 le parole: "dei commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 7".

 

          Art. 92.

     1. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6 le parole: "comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10";

     b) al comma 7 le parole: "dall'art. 152" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 153, comma 5";

     c) al comma 20 le parole: "commi 2, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7".

 

          Art. 93.

     1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) al primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.".

 

          Art. 94.

     1. All'articolo 179, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) la parola: "sequestro" è sostituita dalla seguente: "fermo".

 

          Art. 95.

     1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "b) il certificato di proprietà;" sono soppresse;

     la lettera c) diventa lettera b);

     la lettera d) diventa lettera c);

     la lettera e) diventa lettera d);

     b) alla lettera c) le parole: "di cui alla lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera b)";

     c) al comma 4 le parole da: "e quando" a: "trasporti eccezionali," sono soppresse;

     d) al comma 5 le parole: "quando prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "e il certificato di idoneità, quando prescritti.";

     e) al comma 6 la parola: "ciclomotori" è sostituita dalla seguente: "ciclomotore", la parola: "conformità" è sostituita dalle seguenti: "idoneità tecnica", e le parole: "valido" e: "dal quale possa rilevarsi l'età" sono soppresse.

 

          Art. 96.

     1. All'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 la parola: "idonee" è soppressa e le parole: "stabilite dal regolamento." sono sostituite dalle seguenti: ", di cui all'art. 68, comma 5.";

     b) al comma 6 la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono", le parole: "da due conducenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo da quest'ultimo" e l'ultimo periodo è soppresso.

 

          Art. 97.

     1. All'articolo 184 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta";

     b) al comma 6 dopo le parole: "gruppi di animali" sono aggiunte le seguenti: "superiori al numero di cinquanta".

 

          Art. 98.

     1. All'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo le parole: "di detti veicoli," sono aggiunte le seguenti: "le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari,".

 

          Art. 99.

     1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso" sono sostituite dalle seguenti: "condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso";

     b) al comma 2 le parole: "in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso" sono sostituite dalle seguenti: "sotto l'effetto conseguente all'uso" e le parole da: "possono provvedere" a: "Lo stato di ebbrezza" sono sostituite dalle seguenti: "hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica"; all'ultimo periodo le parole: "che ha rilasciato la patente di guida" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione";

     c) al comma 4 le parole: "dei commi 2, 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 3";

     d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.".

 

          Art. 100.

     1. All'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "dei passaggi" sono sostituite dalle seguenti: "degli attraversamenti";

     b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.";

     c) al comma 9 le parole: "giochi o manifestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "giochi, allenamenti e manifestazioni".

 

          Art. 101.

     1. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del trasgressore".

 

          Art. 102.

     1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.".

 

          Art. 103.

     1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo la parola: "targa" le parole: "di riconoscimento" sono soppresse e le parole da: "al soggetto responsabile" a: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "all'intestatario del contrassegno di identificazione"; è aggiunto, in fine, il primo periodo del comma 2;

     b) il comma 2 inizia con le parole: "Qualora la residenza...";

     c) al comma 3 le parole: "o dei messi comunali" sono sostituite dalle seguenti: ", dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione".

 

          Art. 104.

     1. All'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "la sola" sono sostituite dalla seguente: "una" e dopo la parola: "pecuniaria" sono aggiunte le seguenti: "ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie";

     b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione.".

 

          Art. 105.

     1. All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per le spese di procedimento.".

 

          Art. 106.

     1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la parola: "trenta" è sostituita con la seguente: "sessanta" e le parole "nei trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nello stesso termine".

 

          Art. 107.

     1. All'articolo 205, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: ", con la sanzione pecuniaria," e la parola: "anche" sono soppresse.

 

          Art. 108.

     1. All'articolo 207, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "ovvero alla violazione consegua una sanzione amministrativa accessoria," sono soppresse;

     b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.".

 

          Art. 109.

     1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito:

     "2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

     a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

     b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo.".

 

          Art. 110.

     1. All'articolo 210, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo la parola: "prefetto" sono aggiunte le seguenti: "del luogo della commessa violazione".

 

          Art. 111.

     1. All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.";

     b) il comma 6 diventa comma 7.

 

          Art. 112.

     1. All'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) la parola: "processo" è soppressa.

 

          Art. 113.

     1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale di contestazione.";

     b) al comma 7 le parole: "viene adottato" sono sostituite dalle seguenti: "è previsto";

     c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Viene disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.".

 

          Art. 114.

     1. All'articolo 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "prezzo delle stesse" sono sostituite dalla seguente: "ricavato" ed è aggiunto in fine, il seguente comma: "5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'art. 203.".

 

          Art. 115.

     1. All'articolo 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 214.";

     b) al comma 3 dopo le parole: "carta di circolazione" sono inserite le seguenti: "o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,";

     c) al comma 6 dopo la parola: "documento" sono inserite le seguenti: "di circolazione" e dopo la parola: "riferisce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata,".

 

          Art. 116.

     1. All'articolo 217 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa.";

     b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.";

     c) al comma 6 le parole: "revoca della patente" sono sostituite dalle seguenti: "sospensione della patente da tre a dodici mesi".

 

          Art. 117.

     1. All'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dopo le parole: "la invia," sono aggiunte le seguenti: "unitamente a copia del verbale," e le parole: "che l'ha rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo della commessa violazione";

     b) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.";

     c) il comma 5 diventa comma 6.

 

          Art. 118.

     1. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal prefetto del luogo di residenza del titolare della patente stessa, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria.";

     b) al comma 2 le parole: "In tale ipotesi," sono soppresse.

 

          Art. 119.

     1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) le parole: "e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "del luogo di residenza.".

 

          Art. 120.

     1. Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

     "1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, comuni 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

     2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

     3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso senza indugio, al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

     4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nel comma 1.

     5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'art. 205.".

 

          Art. 121.

     1. All'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) la rubrica è modificata come segue: "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente".

 

          Art. 122.

     1. All'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6 le parole da: "; nell'archivio deve" a: "del colore stesso" sono soppresse;

     b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.";

     c) il comma 9 è sostituito con il seguente: "9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.".

 

          Art. 123.

     1. All'articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) al comma 1 le parole: "Sull'intero sistema viario" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dell'intero sistema viario".

 

          Art. 124.

     1. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il primo capoverso è inserito il seguente: "il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, art. 3;".

 

          Art. 125.

     1. All'articolo 232 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è modificata come segue: "Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione";

     b) al comma 1 la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "dodici";

     c) al comma 2 dopo le parole: "dall'art. 3" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2," e la parola: "emanazione" è sostituita dalla seguente: "pubblicazione".

 

          Art. 126.

     1. All'articolo 233 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è apportata la seguente modificazione:

     a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.".

 

          Art. 127.

     1. All'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.";

     c) al comma 4 le parole: "tutta la segnaletica stradale" sono sostituite dalle seguenti: "la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente"; dopo le parole: "e del regolamento" sono aggiunte le seguenti: "; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento." ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.";

     d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5. Le norme di cui agli articoli 16,17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'art. 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'art. 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.".

 

          Art. 128.

     1. All'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: "1° luglio 1993." sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.";

     b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.";

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.";

     d) al comma 4 le parole: "immediatamente ovvero in un termine più breve" sono sostituite dalle seguenti: "in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente articolo";

     e) al comma 5 le parole: "1° luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1993";

     f) al comma 6 le parole: "1° luglio 1993." sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1993" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione."; le parole: "alla data suddetta" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di decorrenza dei suddetti decreti";

     g) al comma 7 le parole: "1° luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1993";

     h) al comma 8 le parole: "carta di" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.".

 

          Art. 129.

     1. All'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1993" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "le disposizioni dell'art. 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993."; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.".

 

          Art. 130.

     1. All'articolo 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'art. 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre";

     b) al comma 2 le parole: "sanzioni principali" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni amministrative principali".

 

          Art. 131.

     1. All'articolo 239 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: "nei sei mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio successivo".

 

          Art. 132.

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1993.