§ 67.4.192 – D.L. 18 ottobre 1990, n. 296.
Integrazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:18/10/1990
Numero:296


Sommario
Art. 1.      1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali [...]
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna [...]
Art. 3.      1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 67.4.192 – D.L. 18 ottobre 1990, n. 296. [1]

Integrazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali [2].

(G.U. 20 ottobre 1990, n. 246).

 

Capo I

DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DEGLI ARTICOLI 11, 12 E 27 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1989, N. 234

 

     Art. 1.

     1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto diretti ad accrescere la competitività delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno così liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unità contemplata dalla legge stessa:

     a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unità equivalente di proprietà non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua;

     b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori;

     c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati.

     2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unità. Tale importo sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unità. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sarà disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unità, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

     3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE.

     4. La vendita all'estero o la perdita dell'unità entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporterà la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

     5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

 

          Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sarà liquidato e corrisposto entro il limite massimo di 814.000 ECU su base annua per ciascuna unità prevista dall'articolo stesso, salvo eventuali deroghe per casi specifici autorizzate preventivamente dalla Commissione CEE. Tale limite sarà ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data di consegna dell'unità.

     2. Tra le attrezzature pertinenti non potranno essere prese in considerazione mute di contenitori in numero superiore a due per ciascuna unità.

     3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.

 

Capo II

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DELL'ARTICOLO 2

DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, n. 856

 

          Art. 3.

     1. Per i servizi internazionali di linea considerati indispensabili per l'economia nazionale, che siano compresi nel programma di ristrutturazione di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, ma che alle date previste dal programma medesimo non siano entrati in esercizio con le modalità in esso stabilite, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere alle società di navigazione Italia e Lloyd Triestino del gruppo Finmare, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, un contributo annuo di avviamento.

     2. Il contributo, sostitutivo di quello previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sarà corrisposto per un periodo non superiore a cinque anni solari, a decorrere dalla data in cui i servizi previsti dal comma 1 saranno attivati con le modalità stabilite, e non potrà superare l'importo annuo di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 54 miliardi per l'anno 1993 e di lire 53 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 per entrambe le società beneficiarie relativamente alla gestione per l'intero anno di tutti gli anzidetti servizi, ovvero un importo proporzionalmente ridotto qualora la gestione abbia durata inferiore all'anno o i servizi siano attivati soltanto in parte. Fermo restando l'anzidetto importo complessivo, il contributo sarà ripartito fra le due società in proporzione del disavanzo gestionale dei singoli servizi. La corresponsione del contributo avverrà a chiusura di ciascun esercizio finanziario, salva la facoltà del Ministro della marina mercantile di disporre, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, che la corresponsione avvenga nel corso dell'esercizio stesso, purchè sia prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa [3].

     3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 presuppone la verifica annuale dello stato di attuazione del vigente programma di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e per i servizi cui si riferisce non è comulabile con altri interventi aventi le stesse finalità.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 3 nel triennio 1991-1993, pari a lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e a lire 54 miliardi per l'anno 1993, si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3063 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 17 dicembre 1990, n. 383.

[2] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 23 ottobre 1990, n. 248.

[3] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149.