§ 98.1.27620 - D.L. 30 dicembre 1980, n. 901 .
Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1980
Numero:901


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1981
Art. 2.      Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in [...]
Art. 3.      All'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 4.      Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto gli importi da corrispondere per tassa erariale e [...]
Art. 5.      Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le successive integrazioni e [...]
Art. 6.      Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 50 per cento ai seguenti tributi
Art. 7.      E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in [...]
Art. 8.      Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al [...]
Art. 9.      Per l'anno 1981 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 4.000 miliardi in aggiunta agli interventi [...]
Art. 10.      I comuni, d'intesa con le amministrazioni provinciali, possono avvalersi degli uffici provinciali per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza [...]
Art. 11.      Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora [...]
Art. 12.      I comuni possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti purchè l'importo delle corrispondenti rate di [...]
Art. 13.      Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle aventi specifica destinazione, deve essere previsto nei bilanci di [...]
Art. 14.      Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei [...]
Art. 15.      Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente
Art. 16.      Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 [...]
Art. 17.      Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa [...]
Art. 18.      La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno subire incrementi superiori al 10 per [...]
Art. 19.      Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 [...]
Art. 20.      I comuni e le province con livelli di spesa pro-capite superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle [...]
Art. 21.      I comuni, le provincie, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto già approvato il piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la [...]
Art. 22.      E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione ex-novo in pianta organica [...]
Art. 23.      Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna Provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno [...]
Art. 24.      Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante [...]
Art. 25.      E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 230 [...]
Art. 26.      In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano, a tutti gli effetti, nei mutui già contratti con la [...]
Art. 27.      Con effetto dal 1° gennaio 1981
Art. 28.      Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti [...]
Art. 29.      Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dalla amministrazione [...]
Art. 30.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 31.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, [...]
Art. 32.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura [...]
Art. 33.      Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano [...]
Art. 34.      E' autorizzato lo stanziamento di lire 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dall'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca [...]
Art. 35.      All'onere di lire 20.542.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.100.000 milioni con entrate proprie dei [...]
Art. 36.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27620 - D.L. 30 dicembre 1980, n. 901 [1].

Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

(G.U. 31 dicembre 1980, n. 356)

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il 28 febbraio 1981.

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1981 l'avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente per il finanziamento di investimenti e di residui passivi perenti da reiscrivere in bilancio.

     Il finanziamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto deve essere obbligatoriamente assicurato con il ricorso ai mezzi ordinari di bilancio, fatta esclusione dei trasferimenti statali di cui all'art. 24.

 

          Art. 3.

     All'art. 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono apportate le seguenti modifiche:

     al primo comma, dopo le parole "è dovuto ai comuni o ai consorzi inter comunali" sono inserite le parole "da parte dei titolari delle utenze";

     al terzo comma sono soppresse le parole: "incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti".

     L'art. 17 della detta legge n. 319/1976 è così sostituito:

     "Per le acque provenienti da utilizzazioni per usi civili la tariffa è così determinata:

     per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

     per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

     Il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari all'80 per cento del volume d'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.

     Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il canone è liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio e il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

     Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto è riscosso con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

     Qualora il servizio di cui all'art. 16, primo comma, sia gestito da ente diverso da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto è pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi d'acqua prelevati nel periodo da ciascun utente".

     All'art. 17 della predetta legge n. 319/1976 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 17-bis. - Per le acque provenienti da utilizzazioni industriali il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

     Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

     L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso".

     "Art. 17-ter. - L'accertamento del canone o diritto è effettuato dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) in quanto compatibili.

     La riscossione è effettuata dall'ente gestore del servizio secondo le disposizioni di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

     Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

     Per la omessa o ritardata denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

     La soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

     Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento del maggior canone accertato.

     Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

     Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto".

     Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1981.

     Resta salvo, anche il periodo successivo, quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 e dai provvedimenti regionali adottati ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 17 della legge n. 319/1976 fino alla data di cui al comma precedente, limitatamente alla parte concernente la determinazione della tariffa per le acque provenienti da utilizzazioni industriali ed i modi e i termini di presentazione delle relative denunce.

 

          Art. 4.

     Per i pagamenti di tassa di circolazione effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto gli importi da corrispondere per tassa erariale e tassa regionale sono aumentati del 50 per cento limitatamente al periodo di un anno decorrente dal primo versamento, qualunque sia la forma di pagamento prescelta a norma delle vigenti disposizioni.

     L'aumento di cui al precedente comma non si applica ai veicoli e autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1981 o che non abbiano circolato nel medesimo anno 1981.

     Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica, l'anno di maggiore tassazione decorre dall'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione.

     I proventi derivanti dal detto aumento sono riservati all'erario dello Stato e sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto per il finanziamento dei comuni e delle province.

 

          Art. 5.

     Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 50 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonchè della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

     I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori.

     Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili a tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va eseguito in modo ordinario.

     Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel menzionato decreto presidenziale n. 641/1972, e successive modificazioni, scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nella stessa misura sopraindicata e con la medesima decorrenza sono aumentate le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 6.

     Per l'anno 1981 è istituita una addizionale nella misura del 50 per cento ai seguenti tributi:

     1) imposte comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni;

     2) tasse di occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni.

     L'addizionale è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

     Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 4 per cento in deroga alla condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

     I comuni, entro il 31 gennaio 1981, devono deliberare aumenti, per l'anno 1981, della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio.

     Fermo restando il limite massimo posto dal detto equilibrio fra costi e ricavi, gli aumenti di cui al comma precedente non possono, per le singole categorie di utenti, essere inferiori al 50 per cento nè superiori al cento per cento delle tariffe in vigore per il 1980.

     I comuni che non abbiano ancora istituito la tassa per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, sono obbligati ad istituirla entro il 31 gennaio 1981, con decorrenza dallo stesso anno 1981. Le relative tariffe devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio fra costi e ricavi.

 

          Art. 7.

     E' data facoltà ai comuni di istituire una addizionale sul consumo, nell'anno 1981, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di L. 10 per ogni Kwh consumato.

     Sono escluse dalla applicazione della addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti, adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     L'addizionale è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

     Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive; esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1981.

 

          Art. 8.

     Fino al 31 dicembre 1981 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     Per l'anno 1981 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

          Art. 9.

     Per l'anno 1981 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare agli investimenti degli enti locali l'importo di lire 4.000 miliardi in aggiunta agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

     Detto importo è così ripartito:

     a) per il 20 per cento da destinare ai comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione per l'anno 1979 è inferiore al 90 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;

     b) per il 30 per cento da destinare ai comuni per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

     c) per il 10 per cento da destinare alle province per la realizzazione di programmi autonomi di investimento;

     d) per il 40 per cento da attribuire a comuni, province e loro consorzi per la realizzazione di investimenti coerenti con gli indirizzi programmatici contenuti nei programmi regionali di sviluppo.

     Le quote di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono assegnate in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     La quota di cui alla lettera c) viene assegnata alle province, per metà, in proporzione alla superficie e, per l'altra metà, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1979 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     La quota di cui alla lettera d) viene ripartita dal CIPE su base regionale.

     Le rate di ammortamento dei mutui di cui alla lettera a) sono assunte a carico del bilancio dello Stato.

     Le disponibilità di cui alle lettere a), b) e c), qualora non vengano predisposti gli atti richiesti dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1981, vanno ad incrementare le disponibilità di cui alla lettera d).

 

          Art. 10.

     I comuni, d'intesa con le amministrazioni provinciali, possono avvalersi degli uffici provinciali per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 11.

     Per l'anno 1981 e per gli anni successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte delle province resta fissato a quello calcolato per l'anno 1980, qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui per investimenti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle condizioni previste dal successivo art. 12.

 

          Art. 12.

     I comuni possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti purchè l'importo delle corrispondenti rate di ammortamento sia interamente finanziato con i proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto.

     Per l'anno 1981 il ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province nei limiti del 4 per cento della potenzialità di indebitamento.

 

          Art. 13.

     Il complesso delle entrate extratributarie di ciascun comune e di ciascuna provincia, escluse quelle aventi specifica destinazione, deve essere previsto nei bilanci di previsione 1981 per un importo non inferiore alle entrate definitivamente previste nei bilanci 1980 incrementate del 16 per cento.

     Il complesso delle entrate tributarie deve essere previsto in relazione alle previsioni definitive dell'anno 1980 e al maggior gettito derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 5, ultimo comma, 6 e 7 del presente decreto.

     In ogni caso le entrate di competenza per l'I.N.V.I.M. devono essere previste con un incremento pari al 16 per cento rispetto alle entrate definitivamente previste nel bilancio 1980.

     Qualora alla fine dell'esercizio gli accertamenti per l'I.N.V.I.M. risultino inferiori alle previsioni, la differenza verrà corrisposta dallo Stato entro i limiti del disavanzo della gestione di competenza dell'anno 1980.

     Gli storni di fondi di cui all'art. 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1981 previsto dalle norme del presente decreto.

     Ove siano accertate maggiori entrate queste possono essere utilizzate per investimenti, o spese una-tantum, ovvero per ulteriore incremento di spese correnti. Limitatamente ai comuni che usufruiscono di trasferimenti statali integrativi per il pareggio del bilancio, la utilizzazione di maggiori entrate proprie per ulteriore incremento di spese correnti, relative all'acquisto di beni e servizi e ai trasferimenti, non può superare il 30 per cento delle maggiori entrate stesse.

 

          Art. 14.

     Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1981 dei comuni, delle province e dei loro consorzi - escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle relative al finanziamento delle perdite di gestione delle aziende di trasporto e dei contributi per i servizi di trasporto, quelle di cui al successivo art. 16, quelle per interessi passivi e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione - non può subire un incremento superiore al 16 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

     Per i comuni e le province la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dal successivo art. 25, e per i comuni colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, l'incremento non può superare il 18 per cento.

     Le percentuali di incremento di cui ai precedenti commi sono aumentate di un punto percentuale a conguaglio delle percentuali di incremento di cui all'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni in legge 7 luglio 1980, n. 299.

     Gli enti locali che dopo l'applicazione dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi presentassero il bilancio con un'eccedenza di entrate possono utilizzare tale eccedenza per investimenti o per ulteriori spese correnti.

 

          Art. 15.

     Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente;

     a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento;

     b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'esercizio a cui il bilancio di previsione si riferisce in virtù di contratti perfezionati;

     c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a un mese.

     Si applica il disposto di cui al nono comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 16.

     Per l'anno 1981 le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

     Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

 

          Art. 17.

     Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti l'acquisto di beni destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1981 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione, anche oltre i limiti di cui al precedente art. 14.

     L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto ai richiamati limiti di cui all'art. 14, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1981. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

 

          Art. 18.

     La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980.

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 19.

     Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al successivo art. 24 entro il 31 marzo 1982.

     Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1981, relative alla erogazione dell'indennità integrativa speciale o equipollente spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 23 punti di contingenza.

     L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'art. 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, non potrà nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 16 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento, secondo modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 20.

     I comuni e le province con livelli di spesa pro-capite superiore alla media nazionale non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche di piante organiche se non per i casi di dimostrata insufficienza delle stesse, da accertarsi da parte della commissione centrale per la finanza locale con una valutazione comparativa con i livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche e territoriali.

     La copertura dei nuovi posti di organico approvati dalla commissione centrale per la finanza locale potrà avvenire con diversa gradualità secondo le seguenti modalità:

     per i comuni che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'art. 25, l'ampliamento degli organici può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi;

     per tutti gli altri enti locali le assunzioni derivanti dall'ampliamento degli organici dovranno essere scaglionate negli anni dal 1981 al 1984, nella misura del 25 per cento all'anno.

     Nell'esame dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali e di quelli di modifica di pianta organica adottati ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, la commissione centrale per la finanza locale, nell'intento di realizzare gradualmente in campo nazionale una perequata distribuzione delle risorse, dovrà curare, con univocità, che la struttura organizzativa degli enti locali venga realizzata armonicamente, assicurando comunque il massimo contemperamento tra la richiesta espansione organizzativa, legata alle accresciute esigenze funzionali dei singoli enti, e la necessità di non far gravare eccessivamente i riflessi che ne derivano sulla pubblica finanza.

     Ai fini di detto esame sarà consentito pertanto un più marcato potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione, quali: l'incremento demografico costante registrato nell'ultimo quinquennio, l'estensione territoriale, con particolare riguardo al numero ed alla grandezza delle frazioni; il numero delle presenze alberghiere ed extra alberghiere annue nei comuni con prevalente attività turistica; la popolazione effettivamente dimorante nei comuni sedi di Università o adiacenti a città metropolitane o centri di notevole attività industriale e sedi di importanti uffici pubblici.

 

          Art. 21.

     I comuni, le provincie, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto già approvato il piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale, abbiano posto in essere alla data dell'11 dicembre 1980 le procedure concorsuali per la copertura dei posti secondo quanto consentito dal quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, così come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, potranno coprire i rimanenti posti nel quadriennio 1981-84 nel limite del 25 per cento annuo.

 

          Art. 22.

     E' fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire, salvo che non sia trascorso almeno un triennio, la istituzione ex-novo in pianta organica di posti già soppressi o trasformati dall'ente in sede di adozione del proprio piano di riorganizzazione.

     Gli organi regionali di controllo non potranno del pari consentire, anche se la modifica non comporti complessivamente maggiore spesa, la soppressione con contestuale trasformazione in altri dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dal medesimo organo regionale di controllo.

     In caso di assunzione da parte dell'ente locale in gestione diretta di servizi già appaltati o affidati in concessione o mediante contratto d'opera, la commissione centrale non potrà, di norma, consentire la istituzione in pianta organica di posti in numero eccedente quello già addetto all'espletamento dei servizi rilevati.

 

          Art. 23.

     Per l'anno 1981 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna Provincia somme di importo pari alle erogazioni disposte per l'anno 1980 in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 15, 23 e 24, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299, incrementate del 16 per cento.

     Il versamento di tali importi agli enti locali ha luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre; ai relativi mandati di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

 

          Art. 24.

     Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1981 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

     L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Il certificato deve contenere anche notizie sul consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica.

     Il certificato è allegato al bilancio e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 30 giugno 1981, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente secondo comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

     L'erogazione del trasferimento a pareggio nonchè della quarta trimestralità delle somme di cui all'art. 23, resta subordinata all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma ed alla avvenuta deliberazione del conto consuntivo 1979.

     A valere sullo stanziamento del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1981 possono altresì essere disposti pagamenti, in conto degli anni 1978, 1979 e 1980, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ed agli articoli 15, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299.

     Si applicano le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 della predetta legge n. 299.

     Entro il 31 marzo 1981 le province ed i comuni sono tenuti a rettificare, per errori materiali, le certificazioni relative ad anni precedenti.

 

          Art. 25.

     E' istituito un fondo perequativo per la finanza locale che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1981 con una dotazione di lire 230 miliardi.

     A valere sul predetto fondo è attribuita, ai comuni il cui indice di spesa storica per l'anno 1979 sia inferiore a quello stabilito, su base nazionale e per classe di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'ANCI, una somma per abitante residente corrispondente alla differenza fra l'indice di spesa storica e l'indice di riferimento.

     L'indice di riferimento di cui al precedente comma è stabilito in modo che le erogazioni a carico del fondo siano contenute entro i limiti dell'ammontare del fondo medesimo stabilito a norma del precedente primo comma.

     Con il decreto di cui al secondo comma saranno indicate le classi di popolazione per l'individuazione dei comuni tra i quali viene ripartito il fondo perequativo, dando precedenza ai comuni delle classi di popolazione minore.

     Le erogazioni del fondo devono essere utilizzate dai comuni, anche in eccedenza ai limiti di espansione delle spese correnti previsti dal presente decreto, per l'attivazione di nuovi servizi o per il potenziamento dei servizi esistenti secondo le indicazioni dei piani generali di riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

     I relativi stanziamenti sono inseriti nei bilanci comunali ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti.

 

          Art. 26.

     In attesa della disciplina generale per il settore degli investimenti in materia ospedaliera, i comuni subentrano, a tutti gli effetti, nei mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti da enti ospedalieri, province ed altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria, all'atto della cessazione dalle funzioni degli organi amministrativi degli enti stessi, in seguito alla costituzione delle unità sanitarie locali.

     L'onere di ammortamento dei mutui di cui trattasi è a carico delle regioni, che vi faranno fronte con le norme del fondo sanitario loro attribuite, secondo i piani di ammortamento e le indicazioni fornite dalla Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 27.

     Con effetto dal 1° gennaio 1981:

     a) le norme contenute nel secondo comma dell'art. 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono estese anche alle categorie di iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, il cui rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto collettivo di lavoro;

     b) sono da comprendere tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva degli iscritti alle predette casse:

     1) le indennità di dirigenza, di carica o di grado, corrisposte in forma fissa e continuativa o ricorrente;

     2) gli acconti sui futuri miglioramenti ove corrisposti, in forma fissa e continuativa, alla generalità del personale dell'ente di appartenenza, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero di contratti collettivi nazionali di lavoro;

     3) l'indennità di servizio per tempo pieno, corrisposta al personale sanitario ospedaliero, in virtù dell'accordo nazionale unico di lavoro della categoria.

     Per il personale dei comuni, provincie, loro consorzi ed aziende, nonchè delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo.

 

          Art. 28.

     Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unità sanitarie locali alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalità previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1° aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1980.

 

          Art. 29.

     Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dalla amministrazione finanziaria, per l'anno 1981, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1980 ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

 

          Art. 30.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1981 nei confronti delle camere di commercio, dalle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 638 è prorogato al 31 dicembre 1981 per le camere di commercio e le aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

     Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

     Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e provincie, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1981.

     Per il 1981 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, aumentata del 10 per cento.

 

          Art. 31.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 32.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

 

          Art. 33.

     Per l'anno 1981 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio ammontano complessivamente a 220 miliardi di lire.

     La predetta somma è così ripartita fra le camere di commercio: 20 miliardi di lire in quote uguali fra le camere di commercio; 200 miliardi di lire in proporzione alle rispettive entrate, spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Le tariffe in base alle quali le camere di commercio riscuotono i diritti di segreteria, previsti dall'art. 52, lettere a) e b), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo le misure fissate dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7 luglio 1980, n. 299, sono aumentate del 25 per cento.

     Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria di cui al precedente terzo comma gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti.

 

          Art. 34.

     E' autorizzato lo stanziamento di lire 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dall'interno per l'anno 1981 per il finanziamento di un programma di ricerca finalizzato alla rilevazione del livello di prestazione dei pubblici servizi locali.

 

          Art. 35.

     All'onere di lire 20.542.877 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, si provvede quanto a lire 4.100.000 milioni con entrate proprie dei comuni e delle provincie, ivi compreso il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 5, ultimo comma, e 6 del presente decreto e, quanto a lire 16.442.877 milioni, con contributi a carico del bilancio dello Stato, alla cui copertura finanziaria si provvede per lire 380.000 milioni con il maggior gettito di cui ai precedenti articoli 4 e 5, primo comma, del presente decreto e per lire 16.062.877 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 36.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 23 aprile 1981, n. 153, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del presente decreto.