§ 80.9.414 - D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441.
Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/12/2000
Numero:441


Sommario
Art. 1.  Segretariato generale
Art. 2.  Direzioni generali
Art. 3.  Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico
Art. 4.  Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio
Art. 5.  Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
Art. 6.  Direzione generale per i beni archeologici
Art. 7.  Direzione generale per gli archivi
Art. 8.  Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
Art. 9.  Direzione generale per il cinema
Art. 10.  Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Art. 11.  Istituti centrali
Art. 12.  Organi periferici del Ministero
Art. 13.  Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali
Art. 14.  Compiti delle soprintendenze
Art. 15.  Archivi di Stato
Art. 16.  Biblioteche pubbliche statali
Art. 17.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.414 - D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441. [1]

Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

(G.U. 9 febbraio 2001, n. 33)

 

Capo I

Segretariato generale

 

     Art. 1. Segretariato generale

     1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'istruttoria del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro"; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonché in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale. [2]

     2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come "decreto legislativo".

     3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti compiti:

     a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come "testo unico", e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

     b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle società intersettoriali partecipate;

     d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;

     e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

     f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

     5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a due, nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresì l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi già previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. [3]

     6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unità ai centri di responsabilità, nell'ambito del loro numero complessivo.

 

Capo II

Amministrazione centrale

 

          Art. 2. Direzioni generali

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

     a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

     b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

     c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

     d) la direzione generale per i beni archeologici;

     e) la direzione generale per gli archivi;

     f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

     g) la direzione generale per il cinema;

     h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

     2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilità di riferimento.

     3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3. Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico

     1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.

     2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

 

          Art. 4. Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

     1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

     2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:

     a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;

     c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.

 

          Art. 5. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

     1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

     2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività:

     a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

     b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

     d) promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

     e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;

     f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

     g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.

     3. La direzione generale vigila sulla società di cultura "La Biennale di Venezia", sulla fondazione "La Triennale di Milano" e sull'Ente Esposizione nazionale "La Quadriennale d'arte di Roma".

     4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

 

          Art. 6. Direzione generale per i beni archeologici

     1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

 

          Art. 7. Direzione generale per gli archivi

     1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

     2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore; coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.

 

          Art. 8. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

     1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.

     2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

     3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:

     a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

     b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;

     c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

     d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.

     4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

          Art. 9. Direzione generale per il cinema

     1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica.

     2. La direzione, in particolare:

     a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;

     b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché in favore dell'esercizio cinematografico;

     c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

     d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

     e) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;

     f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

     3. La direzione si avvale dell'attività della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

          Art. 10. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

     1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.

     2. La direzione, in particolare:

     a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;

     b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;

     c) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore;

     d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

     3. La direzione si avvale dell'attività delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziate in favore delle attività di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

     4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

 

Capo III

Istituti centrali

 

          Art. 11. Istituti centrali

     1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.

     2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonché alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.

     3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

 

Capo IV

Amministrazione periferica

 

          Art. 12. Organi periferici del Ministero

     1. Sono organi periferici del Ministero:

     a) le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali;

     b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;

     c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;

     d) le soprintendenze per i beni archeologici;

     e) le soprintendenze archivistiche;

     f) gli archivi di Stato;

     g) le biblioteche statali;

     h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.

     2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

 

          Art. 13. Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali

     1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.

     2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

     a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali;

     b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;

     c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;

     d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;

     e) predispone, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;

     f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;

     g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;

     h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

          Art. 14. Compiti delle soprintendenze

     1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.

     2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare:

     a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;

     b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;

     c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

     d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

     e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

     f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 151 del testo unico. [4]

     4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere accordi con le università statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarità, nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.

     5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.

     6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce, altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.

 

          Art. 15. Archivi di Stato

     1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.

     2. A tal fine, in particolare:

     a) conservano, tutelano e valorizzano:

     1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

     2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;

     3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;

     b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

     c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;

     d) svolgono le attività di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);

     e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.

 

          Art. 16. Biblioteche pubbliche statali

     1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.

     2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

     a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;

     b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;

     c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;

     d) attività di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

     3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

     4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilità della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.

 

          Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

     2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformità all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.

     3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale può essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.

     4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispettivo regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

 

     Allegato A - (previsto dall'art. 17, comma 2) [5]

     DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

 

D.P.C.M. 8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997)

Ruolo unico

Nuove dotazioni

Dirigenti di prima fascia

6

11(*)

12(*)

Dirigenti di prima fascia

251

267(**)

263 (**)

(*) Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

(**) Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

 


[1] Abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173.

[2]  Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.

[3]  Comma così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.

[4]  Comma rettificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 5 agosto 2002 n. 182.

[5]  Allegato così modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 16 febbraio 2001, n. 39.