§ 59.12.34 - Legge 17 maggio 1952, n. 629.
Riordinamento degli Archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:17/05/1952
Numero:629


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4.  [5]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [8]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.  [10]
Art. 29.  [11]
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 59.12.34 - Legge 17 maggio 1952, n. 629.

Riordinamento degli Archivi notarili.

(G.U. 19 giugno 1952, n. 140)

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

     Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti [1].

     Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.

 

          Art. 2. [2]

     Gli Archivi notarili si distinguono in distrettuali e mandamentali.

     Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti.

 

          Art. 3.

     Negli Archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni.

     (Omissis) [3]

     Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso.

     Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato [4] .

 

          Art. 4. [5]

     1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 5.

     Gli ispettori provvedono alle ispezioni ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del Ministero.

     Le ispezioni ordinarie devono svolgersi ogni biennio in tutti gli Archivi notarili.

     [Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89] [6].

     [Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636] [7].

 

          Art. 6.

     Al personale degli Archivi notarili sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni generali concernenti il personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 7.

     I ruoli del personale degli Archivi notarili sono determinati dalla tabella C, allegata alla presente legge.

 

          Art. 8. [8]

     Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e automobilistico sono assegnati all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia cinquantatrè impiegati, appartenenti ai ruoli e al personale degli archivi notarili, dei quali undici della carriera direttiva, dieci della carriera di concetto, diciotto della carriera esecutiva, dieci della carriera ausiliaria addetta agli uffici e quattro di quella addetta al servizio degli automezzi.

     Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

     All'Ufficio centrale, ordinato in tre divisioni, è preposto un dirigente generale che esercita anche le funzioni di conservatore del registro generale dei testamenti e di capo del personale degli archivi notarili.

 

          Art. 9.

     Il numero degli impiegati di ciascun gruppo e del personale subalterno da assegnarsi ai singoli Archivi è stabilito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e può essere modificato ogni qual volta le esigenze di servizio lo richiedono.

 

          Art. 10.

     La direzione degli Archivi notarili superiori ai quali non è assegnato un conservatore superiore, è affidata, mediante conferimento dell'incarico di tali funzioni, a conservatori capi od a primi conservatori che abbiano dato prova di distinta capacità, di operosità e di attitudini direttive.

 

          Art. 11.

     Nel caso di urgente necessità di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.

     L'applicazione dello stesso impiegato non può peraltro durare oltre un anno, né può essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.

 

          Art. 12.

     Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.

     Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvederà il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

     Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spetterà al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.

 

          Art. 13.

     L'ammissione nei ruoli dei gruppi A, B e C del personale degli Archivi notarili ha luogo mediante concorso per esame tra coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

     per il gruppo A, laurea in giurisprudenza;

     per il gruppo B, diploma d'istituto tecnico commerciale;

     per il gruppo C, licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

     L'ammissione nel ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorso per titoli tra coloro che possiedono la licenza elementare.

 

          Art. 14.

     E' stabilita a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili una tassa di lire 1500 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo dei gruppi A e B, di lire 1000 per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo C e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a posti di subalterni.

     L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso [9] .

 

          Art. 15.

     L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo A consta:

     a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

     1) diritto civile;

     2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse e imposte indirette sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 16.

     L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo B consta:

     a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

     1) computisteria e ragioneria;

     2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

     b) di una prova orale, avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari;

     c) di una prova pratica di dattilografia.

 

          Art. 17.

     L'esame di concorso per l'ammissione nel ruolo di gruppo C consta:

     a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

     b) di una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, di statistica, della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

     c) di una prova pratica di dattilografia.

 

          Art. 18.

     L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità, per la promozione al grado 8° di gruppo A consta:

     a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

     1) diritto civile;

     2) diritto amministrativo e ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, con speciale riferimento agli atti notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, tasse ed imposte sugli affari, legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     Una delle prove scritte ha carattere pratico, con particolare riguardo ai servizi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

 

          Art. 19.

     L'esame di concorso per merito distinto e per idoneità al grado 9° del gruppo B consta:

     a) di una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

     1) computisteria e ragioneria;

     2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli Archivi notarili;

     3) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto civile, di statistica, di tasse ed imposte indirette sugli affari.

     Una delle prove scritte ha carattere pratico con particolare riferimento ai servizi dell'Amministrazione degli Archivi notarili.

 

          Art. 20.

     L'esame di concorso per la promozione al grado 11° del gruppo C consta delle stesse prove scritte e orali stabilite per l'esame di ammissione nel ruolo.

 

          Art. 21.

     Tutti gli esami di ammissione e concorso per promozione hanno luogo in Roma, o in una sede di Archivio notarile superiore.

 

          Art. 22.

     Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo A, la Commissione esaminatrice è costituita da:

     a) un magistrato, avente le funzioni di consigliere di Corte d'appello, che la presiede;

     b) un magistrato, avente le funzioni di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili;

     c) un insegnante di materie giuridiche in una Università della Repubblica, titolare o incaricato;

     d) un ispettore generale o un conservatore superiore di Archivi notarili;

     e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al sesto.

 

          Art. 23.

     Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo B, la Commissione esaminatrice è costituita da:

     a) un magistrato avente funzioni di giudice, che la presiede;

     b) un ispettore generale di Archivi notarili;

     c) un insegnante titolare di materie economiche e commerciali presso un Istituto di istruzione media della Repubblica;

     d) un conservatore superiore di Archivi notarili;

     e) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al sesto.

 

          Art. 24.

     Per i concorsi di ammissione e di promozione nel gruppo C, la Commissione esaminatrice è costituita da:

     a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

     b) un conservatore superiore o un conservatore capo di Archivi notarili;

     c) un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore al settimo.

 

          Art. 25.

     Per la nomina nel ruolo del personale subalterno, la Commissione esaminatrice delle domande e dei titoli è costituita da:

     a) un magistrato avente funzione di giudice o un ispettore generale di Archivi notarili, che la presiede;

     b) un conservatore superiore di Archivi notarili;

     c) un conservatore superiore o capo, o primo conservatore, di Archivi notarili.

 

          Art. 26.

     Per ciascuna Commissione esaminatrice le funzioni di segretario sono esercitate da un conservatore di Archivi notarili addetto al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 27.

     Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

     Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonché l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.

     I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.

 

          Art. 28. [10]

     Art. 1. Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

     Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

     a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

     b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

     c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

 

          Art. 29. [11]

 

          Art. 30.

     La Commissione di disciplina per il personale degli Archivi notarili è composta:

     a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

     b) di un magistrato avente funzioni di consigliere di Corte d'appello;

     c) di un ispettore generale di Archivi notarili, anche se assegnato al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 31.

     I componenti dei Consigli di amministrazione e della Commissione di disciplina, indicati negli articoli precedenti, sono nominati al principio di ogni biennio, con decreti del Ministro per la grazia e giustizia. Con gli stessi decreti vengono nominati i membri supplenti che devono avere gli stessi requisiti degli effettivi.

     In caso di assenza o di legittimo impedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o del direttore dell'ufficio amministrativo degli Archivi notarili, ne fanno le veci, nei Consigli di amministrazione e nella Commissione di disciplina, i funzionari che li sostituiscono nelle loro attribuzioni.

     Con i decreti di cui al primo comma due conservatori di Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia, vengono assegnati, l'uno con funzioni di segretario, l'altro di supplente, ai Consigli e alla Commissione anzidetti.

 

          Art. 32.

     Le note di qualifica del personale dipendente sono compilate dal capo dell'Archivio e rivedute e firmate dal Procuratore della Repubblica.

     Le note di qualifica degli ispettori generali e dei capi degli Archivi sono compilate dal Procuratore della Repubblica e rivedute dal Procuratore generale presso la Corte di appello.

     Dette note sono trasmesse al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

     Le note di qualifica del personale addetto al Ministero sono compilate dal superiore gerarchico dell'impiegato e rivedute e firmate dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

 

          Art. 33.

     Agli ispettori generali non possono essere demandate funzioni di capo Archivio; tuttavia, nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati che già rivestono il grado 5° possono, a loro domanda, rimanere nelle funzioni attuali di capo di Archivio superiore, con esonero da quelle ispettive. Essi saranno considerati in soprannumero nel grado 5°, lasciandosi però altrettanti posti vacanti nel grado di conservatore superiore (6°).

 

          Art. 34.

     Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

     a) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo A è riservato ai funzionari degli Archivi notarili in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 13 per il gruppo A

     b) il primo concorso per esame da indirsi per il grado iniziale del gruppo B è riservato agli appartenenti al ruolo del gruppo C degli archivi che siano in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 13 per il gruppo B

     c) dieci posti del grado iniziale del gruppo C saranno assegnati mediante concorso per esame riservato a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato lodevole servizio negli Archivi notarili nella qualità di amanuensi e che siano forniti del prescritto titolo di studio, prescindendo dal limite di età.

     Il servizio precedentemente prestato come amanuense verrà calcolato per metà come prestato da coadiutore.

     Per gli ex combattenti il periodo minimo e ridotto a due anni;

     d) dieci posti del personale subalterno, con qualifica di inserviente saranno assegnati mediante concorso per titoli, riservato a coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio e, per almeno cinque anni, abbiano prestato servizio presso gli Archivi notarili, con la qualifica di addetti ai lavori di pulizia e custodia e prescindendo dal limite di età.

     Il servizio precedentemente prestato come addetti ai lavori di pulizia e custodia verrà calcolato per metà come prestato da inservienti.

     Per gli ex combattenti il periodo minimo di servizio è ridotto a due anni;

     e) il beneficio del recupero per metà del servizio prestato come nelle lettere c) e d) del presente articolo viene esteso anche ai cottimisti e avventizi inquadrati nel 1924, o che abbiano conseguito la nomina in ruolo in seguito a concorso.

 

          Art. 35.

     Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà.

     Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.

 

          Art. 36.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella A [12]

     Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi

 

     Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

     Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

 

     Tabella B [13]

 

     Tabella C [14]

     Ruolo organico del personale degli Archivi notarili

 

Carriera del personale direttivo

Coefficiente

900

Ispettori generale capo

n.

1

«

670

Ispettori generali e sovrintendenti

«

9

«

500

Conservatori capi

«

18

«

402

Conservatori superiore

«

36

«

325

Primi conservatori

 

 

«

271

Conservatori

«

90

«

229

Vice conservatori

 

 

 

 

 

«

160

Carriera del personale di concetto

Coefficiente

300

Segretari capi

n.

5

«

402

Segretari principali

«

8

«

325

Primi segretari

«

12

«

271

Segretari

«

20

«

229

Segretari aggiunti

«

25

«

202

Vice segretari

 

 

 

 

 

«

70

Carriera del personale esecutivo

Coefficiente

325

Aiutanti capi

n.

20

«

271

Aiutanti principali

«

45

«

229

Primi aiutanti

«

55

«

202

Aiutanti di 1ª classe

«

70

«

180

Aiutanti di 2ª classe

«

80

«

157

Aiutanti aggiunti

 

 

 

 

 

«

270

Carriera del personale ausiliario

Coefficiente

173

Commessi

n.

10

«

159

Uscieri capi

«

50

«

151

Uscieri

«

90

«

142

Inservienti

 

 

 

 

 

«

150

Carriera del personale tecnico

Coefficiente

173

Agente tecnico capo

n.

1

«

159

Agenti tecnici

«

3

 

 

 

«

4

 

 

 

«

654

 


[1] Comma inserito dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 28 luglio 1961, n. 723 e così modificato dall'art. 1, comma 146, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[3] Comma abrogato dall'art. 73 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 19 luglio 1957, n. 588.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L. 19 luglio 1957, n. 588 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 147, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 luglio 1957, n. 588 e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, con la decorrenza di cui all'art. 55 dello stesso D.Lgs. 249/06.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 19 luglio 1957, n. 588 e abrogato dall'art. 52 del D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, con la decorrenza di cui all'art. 55 dello stesso D.Lgs. 249/06.

[8] Articolo già sostituito dalla L. 19 luglio 1957, n. 588 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L. 25 maggio 1981, n. 307.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 19 luglio 1957, n. 588.

[10] Gli originari articoli 28 e 29 sono stati così sostituiti dall’attuale art. 28 per effetto dell’art. 1 della L. 26 aprile 1976, n. 185.

[11] Gli originari articoli 28 e 29 sono stati così sostituiti dall’attuale art. 28 per effetto dell’art. 1 della L. 26 aprile 1976, n. 185.

[12] Le originarie tabelle A e B sono state sostituite dalla sola tabella A per effetto dell’art. 7 della L. 28 luglio 1961, n. 723. La tabella A è stata così ulteriormente sostituita dall'art. 1, comma 147, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[13] Le originarie tabelle A e B sono state sostituite dalla sola tabella A per effetto dell’art. 7 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[14] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 28 luglio 1961, n. 723.