§ 59.12.c - R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.
Nuovo ordinamento degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:31/12/1923
Numero:3138


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 


§ 59.12.c - R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.

Nuovo ordinamento degli archivi notarili.

(G.U. 6 febbraio 1924, n. 31)

 

Art. 1. [1]

In ogni Comune sede di Consiglio notarile è stabilito un archivio notarile distrettuale, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma.

 

Nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.

 

Fino a tanto che non sarà possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che già vi si trovano depositati. Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante.

 

La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

 

     Art. 2.

Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 3.

Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

 

     Art. 4.

Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari è costituito in unico ruolo per categoria e grado, con le denominazioni e con il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in conformità dell'allegato III e della tabella n. 1 dell'allegato V del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

 

La decorrenza dei nuovi stipendi avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

 

     Art. 5.

Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello Stato e altresì quella dell'art. 188, comma 1°, del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

 

     Art. 6.

Agli impiegati e agli uscieri degli archivi notarili distrettuali e sussidiari inscritti alla Cassa di previdenza sono estese le disposizioni in vigore per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne la misura della pensione o della indennità, nei soli casi in cui queste sono dovute ai termini delle disposizioni stesse.

 

La differenza tra la pensione e la indennità liquidata dalla Cassa di previdenza, tenuto conto, per stabilire la misura della pensione, dell'intero capitale individuale, e la pensione o l'indennità, a cui l'impiegato o l'usciere avrebbe diritto, secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sarà liquidata secondo le norme stesse sul fondo dei sopravanzi degli archivi notarili.

 

     Art. 7.

I contributi personali, di cui all'alinea c) e il contributo ordinario di cui all'alinea d) dell'art. 4, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6% a decorrere dal 1° gennaio 1924.

 

     Art. 8.

Agli articoli 119 e 120 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili è sostituito il seguente articolo:

"Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro."

 

Disposizioni generali transitorie

 

     Art. 9.

Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

 

Con decreto del Ministro per la giustizia sarà stabilita la data in cui avverrà la disposta soppressione.

 

     Art. 10.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che già sono investiti del grado.

 

I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

 

I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti.

 

I posti di archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sarà fatta dal Ministro, previo parare del Consiglio di amministrazione.

 

I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo C.

 

La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo A sarà stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianità, e, in caso di pari stipendio e di pari anzianità, dall'età.

 

Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo C e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.

 

     Art. 11.

Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell'archivio stesso e d'ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a meno che, con il loro assenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell'archivio cui appartengono o in altri archivi.

 

     Art. 12.

Le persone attualmente addette presso gli archivi notarili alle mansioni di pulizia e di custodia in modo stabile e sotto qualsiasi denominazione di inservienti, custodi e portieri, potranno essere assunte col 1° gennaio 1924 in pianta e nominati uscieri, sempre che abbiano prestato lodevole servizio e siano riconosciuti idonei per età e salute, sia per capacità e per condotta a disimpegnare ancora mansioni stesse.

 

La nomina non potrà avvenire se non su parere favorevole della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.

 

Per coloro, i quali, pur avendo prestato lodevole servizio stabile, non potessero, per mancanza di posto o per ragione di salute o di età, essere nominati in ruolo, sarà corrisposta una indennità in proporzione agli anni di servizio prestato e in ogni caso non minore di un'annata del salario precedentemente goduto.

 

     Art. 13.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell'art. 174 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, dovranno cessare dall'esercizio stesso.

 

Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego.

 

     Art. 14.

Entro il 31 dicembre 1924 saranno dispensati dal servizio gli impiegati che per malattia o per incapacità non siano in condizione di adempiere con efficacia il loro ufficio ovvero diano scarso rendimento di lavoro.

 

Il provvedimento sarà preceduto dal parere della Commissione, che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili e per la procedura saranno osservate le norme stabilite dall'art. 291 del regolamento approvato col regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'esecuzione della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89.

 

Entro lo stesso termine saranno collocati a riposo d'ufficio gli impiegati che abbiano compiuti 65 anni di età e 40 anni di servizio.

 

     Art. 15.

Attuati i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio, di cui ai precedenti articoli, qualora gli impiegati in servizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari risultino ancora in eccedenza rispetto al numero fissato con le nuove tabelle per i diversi gradi nel ruolo unico, potranno essere dispensati dal servizio, udita la Commissione che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, nell'ordine seguente e nei gradi in cui risulti l'eccedenza, sino all'eliminazione dell'eccedenza stessa:

a) gli impiegati degli archivi predetti, che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1924, 40 anni di effettivo servizio, non computato il servizio militare;

b) altri impiegati, anche se non si trovino nelle condizioni anzidette.

 

Tale dispensa sarà indipendente dal posto soppresso o dalla appartenenza dell'impiegato all'archivio, in cui si è effettuata la soppressione.

 

     Art. 16.

Il primo comma dell'art. 113 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, è abrogato.

 

     Art. 17.

Gli onorari per copie, estratti, certificati stabiliti negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il diritto di scritturazione stabilito nel successivo art. 23 sono aumentati del 150%, compreso in questo aumento quello del 100% portato dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

 

Per la liquidazione degli onorari di copia cessa di avere effetto la limitazione del massimo stabilito nel comma 2° dell'art. 15 della tariffa medesima.

 

     Art. 18.

Per la verbalizzazione della richiesta di ogni singola operazione è dovuto all'archivio il diritto fisso di L. 2, in esso comprese quello stabilito nell'art. 36 della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

     Art. 19.

La quota del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 21 della tariffa, dovuta dal notaro alla cassa dell'archivio, è elevata da centesimi 50 a L. 1.

 

     Art. 20.

Per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili è stabilita a favore degli archivi notarili una tassa di L. 50.

 

Per coloro che prendono parte a più concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso, la tassa è ridotta a L. 30 per ciascun posto.

 

     Art. 21.

Le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza, della prova che è stata versata in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, la tassa di concorso indicata nell'articolo precedente.

 

     Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 18, n. 6, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, 74 e 80 del relativo regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, in quanto fanno obbligo ai notari di provvedersi dall'archivio dei fogli dei repertori medesimi, e del registro particolare per gli atti dei protesti cambiari prescritto dall'art. 306 del Codice di commercio.

 

Restano ferme tutte le altre disposizioni della legge e del regolamento notarili, che disciplinano l'uso e la tenuta dei repertori e dei registri dei protesti cambiari.

 

A questo effetto i notari dovranno presentare in archivio, prima di farne uso e perché siano numerati e firmati, i fogli dei detti repertori e registri, ed il conservatore dell'archivio continuerà a tenere il registro prescritto dall'art. 74 del regolamento notarile, in cui dovrà soltanto prendere nota, con le modalità nell'articolo stesso indicate, dei fogli enumerati e firmati.

 

La presente disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1924.

 

     Art. 23.

Dal 1° gennaio 1924 è abolita l'indennità per l'ispezione degli atti dei notari stabilita dall'art. 130 della L. 16 febbraio 1913, n. 89.

 

     Art. 24.

I compensi fissi di annue L. 500 e di L. 400 stabiliti dall'art. 136 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326, per l'incaricato delle funzioni di segretario della Commissione che esercita le attribuzioni di Consiglio di amministrazione, e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili, e per colui che lo coadiuva, sono aboliti.

 

     Art. 25.

L'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli archivi notarili è facoltativa per gli uscieri, che saranno assunti in ruolo ai sensi dell'art. 12 del presente decreto.

 

     Art. 26.

La disposizione dell'art. 102 della L. 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogata.

 

Sono però estese agli impiegati degli archivi notarili le disposizioni riguardanti la responsabilità dei pubblici funzionari contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

     Art. 27.

Con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per gli archivi notarili distrettuali e sussidiari le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 28.

Ove non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Art. 29.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le ulteriori norme necessarie per la sua esecuzione.

 

Le norme anzidette e i decreti, di cui agli articoli 2, 3 e 27, saranno emanate di concerto col Ministro per le finanze.

 

Allegato

 

Ruolo organico del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno

 

CARRIERA AMMINISTRATIVA

(Gruppo A)

 

 

 

 

Numero

Grado

 

 

dei posti

-

 

 

-

 

Conservatori

 

48

 

 

Capi archivisti

 

19

 

 

Primi archivisti

 

33

 

10°

 

Archivisti

 

36

 

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

CARRIERA D'ORDINE

(Gruppo C)

 

 

 

 

Numero

Grado

 

 

dei posti

-

 

 

-

 

Coadiutori capi

 

12

 

10°

 

Primi coadiutori

 

37

 

11°

 

Coadiutori

 

61

 

12°

 

Assistenti

 

110

 

13°

 

Assistenti aggiunti

 

26

 

 

 

 

 

246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1, comma 145, della L. 4 agosto 2017, n. 124.