§ 59.12.40 - Legge 19 luglio 1957, n. 588.
Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:19/07/1957
Numero:588


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      All'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      L'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti
Art. 5.  [1]
Art. 6.      All'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore [...]
Art. 8.      Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, che, alla data di entrata in [...]
Art. 9.      Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni
Art. 10.      Coloro che conseguiranno l'idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere [...]
Art. 11.      Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed a parità di condizioni, i [...]
Art. 12.      Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge


§ 59.12.40 - Legge 19 luglio 1957, n. 588.

Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli Archivi notarili.

(G.U. 27 luglio 1957, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

     "Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni vigenti sulla istituzione e sul funzionamento degli Archivi notarili mandamentali".

 

          Art. 2.

     All'art. 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze degli Archivi di Stato".

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è sostituito dal seguente:

     "Presso gli Archivi notarili superiori di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge".

 

          Art. 4.

     Al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629, sono aggiunti i seguenti:

     "Gli ispettori, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, provvedono inoltre ad eseguire, ogni biennio, le ispezioni ordinarie agli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e dei consiglieri da essi delegati previste dall'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

     Restano pertanto abrogate le disposizioni dettate dall'art. 129, n. 2, suindicato e quelle dell'art. 256 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1636".

     La presente norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della legge.

 

          Art. 5. [1]

     Per disimpegnare i servizi amministrativi, contabili e tecnici sono assegnati all'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia quarantuno impiegati, appartenenti ai ruoli del personale degli Archivi stessi, dei quali nove della carriera direttiva, otto della carriera di concetto, dodici della carriera esecutiva, otto della carriera ausiliaria e quattro della carriera ausiliaria tecnica.

     Oltre ai predetti non possono esservi assegnati impiegati di altre Amministrazioni, anche se dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

     Alla direzione del predetto Ufficio centrale è preposto un ispettore generale capo che esercita anche le funzioni di capo del personale degli Archivi notarili.

 

          Art. 6.

     All'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

     "L'importo di dette tasse è devoluto quale contributo alle spese di concorso".

 

          Art. 7.

     Gli impiegati della carriera direttiva degli Archivi notarili, che abbiano conseguito l'idoneità negli esami di concorso per la promozione alla qualifica di conservatore superiore, possono, dopo collocati a riposo, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

     Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni [2] .

 

          Art. 8.

     Gli incaricati dei lavori di ordine e di pulizia e custodia dei locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato per almeno cinque anni lodevole opera negli Archivi notarili e siano forniti di tutti i requisiti prescritti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, ad eccezione del limite massimo di età, possono, a loro domanda, su proposta del Consiglio di amministrazione, essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione degli archivi notarili.

     La durata della prestazione d'opera di cui al precedente comma è ridotta a tre anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

     Le domande per il collocamento nei predetti ruoli debbono, a pena di decadenza, pervenire all'Ufficio centrale degli archivi notarili presso il Ministero di grazia e giustizia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:

     a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva è riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;

     b) [3]

     c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, è riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli Archivi notarili in qualità di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purché forniti del titolo di studio come sopra prescritto;

     d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli Archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

     Il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato della pulizia e custodia verrà a tutti gli effetti calcolato per metà come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;

     e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di età e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneità in precedenti esami;

     f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi è ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

 

          Art. 10.

     Coloro che conseguiranno l'idoneità negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.

 

          Art. 11.

     Nei concorsi per l'ammissione nei ruoli del personale degli Archivi notarili, salvo le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, ed a parità di condizioni, i figli dei dipendenti degli Archivi notarili, anche se pensionati, avranno titolo di preferenza sugli altri concorrenti.

 

          Art. 12.

     Le tabelle A, B e C annesse alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

 

     Tabella A [4]

     Sedi e circoscrizioni di competenza degli Uffici ispettivi

     Milano: Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, Casale Monferrato, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Ivrea, La Spezia, Mantova, Massa, Milano, Novara, Pavia, San Remo, Savona, Sondrio, Torino, Verbania.

     Bologna: Archivi notarili distrettuali di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, Bolzano, Ferrara, Forlì, Gorizia, Macerata, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

     Roma: Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo.

     Napoli: Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campobasso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucera, Matera, Melfi, Napoli, Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Trani.

     Palermo: Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Locri, Messina, Nicastro, Nicosia, Palermo, Palmi, Patti, Ragusa, (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

 

     Tabella B [5]

 

     Tabella C [6]

     Ruolo organico del personale degli Archivi notarili.

 

Carriera del personale direttivo

Coefficiente

900

Ispettori generale capo

n.

1

«

670

Ispettori generali e sovrintendenti

«

9

«

500

Conservatori capi

«

18

«

402

Conservatori superiore

«

36

«

325

Primi conservatori

 

 

«

271

Conservatori

«

96

«

229

Vice conservatori

 

 

 

 

 

«

160

Carriera del personale di concetto

Coefficiente

300

Segretari capi

n.

5

«

402

Segretari principali

«

8

«

325

Primi segretari

«

12

«

271

Segretari

«

20

«

229

Segretari aggiunti

«

25

«

202

Vice segretari

 

 

 

 

 

«

70

Carriera del personale esecutivo

Coefficiente

325

Aiutanti capi

n.

20

«

271

Aiutanti principali

«

45

«

229

Primi aiutanti

«

55

«

202

Aiutanti di 1ª classe

«

70

«

180

Aiutanti di 2ª classe

«

80

«

157

Aiutanti aggiunti

 

 

 

 

 

«

270

Carriera del personale ausiliario

Coefficiente

173

Commessi

n.

10

«

159

Uscieri capi

«

50

«

151

Uscieri

«

90

«

142

Inservienti

 

 

 

 

 

«

150

Carriera del personale tecnico

Coefficiente

173

Agente tecnico capo

n.

1

«

159

Agenti tecnici

«

3

 

 

 

«

4

 

 

 

«

654

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[2]  Comma aggiunto dall'art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 179.

[3]  Lettera abrogata dall'art. 5 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[4]  Le originarie tabelle A e B sono state così sostituite dall’attuale tabella A per effetto dell’art. 7 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[5]  Le originarie tabelle A e B sono state così sostituite dall’attuale tabella A per effetto dell’art. 7 della L. 28 luglio 1961, n. 723.

[6]  Tabella già sostituita dalla L. 19 luglio 1957, n. 588 e così ulteriormente sostituita dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 723.