§ 59.12.42 - D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1280.
Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:12/11/1958
Numero:1280


Sommario
Art. 1.      L'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ha luogo [...]
Art. 2.      L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva consta
Art. 3.      L'esame di concorso per l'accesso alla carriera di concetto consta
Art. 4.      L'esame di concorso per l'accesso alla carriera esecutiva consta
Art. 5.      L'impiegato di prima nomina o trasferito deve raggiungere la sede assegnatagli nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del relativo decreto alla Corte [...]
Art. 6.      Il concorso per merito distinto per la promozione a conservatore superiore consiste
Art. 7.      L'esame di idoneità per la promozione a conservatore superiore consiste
Art. 8.      Per l'esame di concorso speciale e per il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di conservatore capo si applicano [...]
Art. 9.      Il concorso per merito distinto per la promozione a primo ragioniere consiste
Art. 10.      L'esame di idoneità per la promozione a primo ragioniere consiste
Art. 11.      Il concorso per esame per la promozione a primo aiutante consiste
Art. 12.      Le singole prove scritte obbligatorie dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva hanno la durata di otto ore [...]
Art. 13.  [1]
Art. 14.  [2]
Art. 15.      La Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili è composta
Art. 16.      I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, [...]
Art. 17.      Il rapporto informativo per i funzionari con la qualifica di ispettore generale, nonché per gli impiegati della carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio centrale [...]
Art. 18.      I rapporti annuali per i conservatori dirigenti di archivi notarili sono compilati dai competenti procuratori della Repubblica. I giudizi complessivi per i conservatori [...]
Art. 19.      Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonché ai conservatori in sottordine è concesso, nei limiti e alle condizioni di [...]


§ 59.12.42 - D.P.R. 12 novembre 1958, n. 1280.

Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.

(G.U. 17 marzo 1959, n. 66)

 

 

     Art. 1.

     L'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , posseggono rispettivamente il diploma di laurea in giurisprudenza, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     L'ammissione alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della durata di dieci minuti, tra coloro che hanno compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e posseggono i requisiti di cui all'art. 2 del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

     Le domande di ammissione ai predetti concorsi debbono essere munite, a pena di decadenza, della quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura prevista dall'art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629.

 

          Art. 2.

     L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva consta:

     a) di tre prove scritte sulle seguenti materie:

     1) diritto privato;

     2) diritto amministrativo;

     3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 3.

     L'esame di concorso per l'accesso alla carriera di concetto consta:

     a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

     1) elementi di diritto pubblico e privato;

     2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, statistica.

 

          Art. 4.

     L'esame di concorso per l'accesso alla carriera esecutiva consta:

     a) di due prove scritte, una di composizione in lingua italiana e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     b) di una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

     c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

 

          Art. 5.

     L'impiegato di prima nomina o trasferito deve raggiungere la sede assegnatagli nel termine di giorni trenta dalla data di registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

     La decorrenza dello stipendio, per l'impiegato di prima nomina, comincia dal giorno in cui questi ha assunto l'esercizio delle sue funzioni.

 

          Art. 6.

     Il concorso per merito distinto per la promozione a conservatore superiore consiste:

     a) in tre prove scritte sulle seguenti materie:

     1) diritto privato;

     2) diritto amministrativo;

     3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     b) in una prova scritta pratica consistente nella compilazione di un atto notarile;

     c) in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 7.

     L'esame di idoneità per la promozione a conservatore superiore consiste:

     a) in due prove scritte sulle seguenti materie:

     1) diritto privato;

     2) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     b) in una prova scritta pratica consistente nella compilazione di un atto notarile;

     c) in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: diritto privato; diritto amministrativo; ordinamento del notariato e degli archivi notarili; legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 8.

     Per l'esame di concorso speciale e per il colloquio integrativo dello scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di conservatore capo si applicano le norme previste dall'art. 73, commi terzo e seguenti, e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 9.

     Il concorso per merito distinto per la promozione a primo ragioniere consiste:

     a) in tre prove scritte sulle seguenti materie:

     1) elementi di diritto pubblico e privato;

     2) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

     3) ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

     Le due ultime prove scritte avranno carattere prevalentemente pratico;

     b) in una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: statistica, diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 10.

     L'esame di idoneità per la promozione a primo ragioniere consiste:

     a) in due prove scritte a carattere prevalentemente pratico su ciascuna delle seguenti materie:

     1) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili;

     2) ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     b) in una prova orale avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari, di statistica.

 

          Art. 11.

     Il concorso per esame per la promozione a primo aiutante consiste:

     a) in due prove scritte, a carattere pratico, sui servizi di istituto previsti:

     1) dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

     2) dal regolamento contabile degli archivi notarili;

     b) in una prova orale avente per oggetto: nozioni di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di statistica, di contabilità generale dello Stato e degli archivi notarili.

 

          Art. 12.

     Le singole prove scritte obbligatorie dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva hanno la durata di otto ore giornaliere.

     La prova pratica obbligatoria, prevista dall'art. 4 lettera c) del presente decreto, consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione ed ha la durata di dieci minuti.

 

          Art. 13. [1]

     Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:

     a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;

     b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;

     c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

 

          Art. 14. [2]

 

          Art. 15.

     La Commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili è composta:

     a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, che la presiede;

     b) da due funzionari degli archivi notarili con qualifica di ispettore generale.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi notarili, con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

 

          Art. 16.

     I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro per la grazia e giustizia [3] .

     Per ciascuno dei due membri della Commissione di disciplina e per il segretario è nominato un supplente, che deve avere gli stessi requisiti dei titolari. In caso di assenza o di impedimento, il presidente viene sostituito nei modi indicati dal sesto comma dell'art. 148 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

 

          Art. 17.

     Il rapporto informativo per i funzionari con la qualifica di ispettore generale, nonché per gli impiegati della carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili, è compilato dal capo del personale degli archivi stessi che lo trasmette al Consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.

     Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria in servizio presso l'Ufficio centrale, il rapporto è compilato dal capo del personale degli archivi notarili ed il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

 

          Art. 18.

     I rapporti annuali per i conservatori dirigenti di archivi notarili sono compilati dai competenti procuratori della Repubblica. I giudizi complessivi per i conservatori capi e superiori vengono espressi dal Consiglio di amministrazione; per gli altri conservatori dirigenti, invece, dai competenti procuratori generali presso le Corti di appello.

     I rapporti relativi ai conservatori in sottordine sono redatti dai capi degli archivi ed i giudizi complessivi formulati dal Consiglio di amministrazione per i conservatori capi e superiori e per gli altri conservatori dai rispettivi procuratori della Repubblica.

     Per il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria i rapporti debbono essere compilati dai capi degli archivi e i giudizi complessivi espressi dai procuratori della Repubblica.

     Per gli impiegati della carriera di concetto ed esecutiva, incaricati della temporanea reggenza di uffici privi di titolari, i rapporti sono redatti dai procuratori della Repubblica e i giudizi complessivi espressi dai procuratori generali.

     I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

 

          Art. 19.

     Il congedo ordinario agli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria nonché ai conservatori in sottordine è concesso, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal capo dell'archivio che ne dà subito notizia al Ministero di grazia e giustizia.

     La concessione di congedi straordinari, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 37, 38 e 41 del suddetto testo unico, compete al Ministro per la grazia e giustizia in base a motivato rapporto del capo dell'archivio.

     Ai capi degli archivi notarili i congedi ordinari e straordinari sono dati dal Ministro per la grazia e giustizia.

     Presso gli archivi si conserva il registro dei congedi, di cui gli impiegati usufruiscono; in esso si annotano anche le assenze per altra causa.

 


[1]  Gli originari artt. 13 e 14 sono stati così sostituiti dall’attuale articolo 13 per effetto dell’art. 1 della L. 26 aprile 1976, n. 185.

[2]  Gli originari artt. 13 e 14 sono stati così sostituiti dall’attuale articolo 13 per effetto dell’art. 1 della L. 26 aprile 1976, n. 185.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 26 aprile 1976, n. 185.