§ 59.6.20 - D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.
Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:28/06/2005
Numero:139


Sommario
Art. 1.  Oggetto della professione.
Art. 2.  Esercizio della professione.
Art. 3.  Tutela dei titoli professionali.
Art. 4.  Incompatibilità.
Art. 5.  Obbligo del segreto professionale.
Art. 6.  Ordine professionale.
Art. 7.  Circoscrizione dell'Ordine territoriale.
Art. 8.  Organi dell'Ordine territoriale.
Art. 9.  Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri.
Art. 10.  Cariche del Consiglio.
Art. 11.  Attribuzioni del Presidente.
Art. 12.  Attribuzioni del Consiglio.
Art. 13.  Riunioni consiliari.
Art. 14.  Decadenza dalla carica di consigliere.
Art. 15.  Delegazione dell'Ordine presso il tribunale.
Art. 16.  Sostituzione dei componenti del Consiglio.
Art. 17.  Scioglimento del Consiglio.
Art. 18.  Assemblea.
Art. 19.  Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti.
Art. 20.  Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.
Art. 21.  Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.
Art. 22.  Reclami contro i risultati delle elezioni.
Art. 23.  Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti.
Art. 24.  Collegio dei revisori.
Art. 25.  Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.
Art. 26.  Cariche.
Art. 27.  Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.
Art. 28.  Scioglimento del Consiglio.
Art. 29.  Attribuzioni.
Art. 30.  Riunioni consiliari.
Art. 31.  Notificazione delle decisioni.
Art. 32.  Reclami.
Art. 33.  Il collegio dei revisori.
Art. 34.  Albo ed elenco dei non esercenti.
Art. 35.  Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.
Art. 36.  Requisiti per la iscrizione nell'Albo.
Art. 37.  Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti.
Art. 38.  Trasferimento.
Art. 39.  Titoli professionali.
Art. 40.  Abilitazione professionale.
Art. 41.  Valore delle classi di laurea.
Art. 42.  Tirocinio.
Art. 43.  Integrazione del tirocinio negli studi universitari.
Art. 44.  Svolgimento del tirocinio professionale.
Art. 45.  Esame di abilitazione.
Art. 46.  Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.
Art. 47.  Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo.
Art. 48.  Rapporti tra Ordine professionale ed università.
Art. 49.  Esercizio dell'azione disciplinare.
Art. 50.  Procedimento disciplinare.
Art. 51.  Astensione e ricusazione.
Art. 52.  Sanzioni disciplinari.
Art. 53.  Sospensione cautelare.
Art. 54.  Sospensione per morosità.
Art. 55.  Impugnazioni.
Art. 56.  Prescrizione dell'azione disciplinare.
Art. 57.  Riammissione dei radiati.
Art. 58.  Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti.
Art. 59.  Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.
Art. 60.  Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni.
Art. 61.  Costituzione dell'Albo unico.
Art. 62.  Diritti quesiti.
Art. 63.  Composizione dei Consigli dell'Ordine.
Art. 64.  Prima elezione dei Consigli dell'Ordine.
Art. 65.  Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.
Art. 66.  Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine.
Art. 67.  Composizione del Consiglio nazionale.
Art. 68.  Elezione del Consiglio nazionale.
Art. 69.  Cariche elettive del Consiglio nazionale.
Art. 70.  Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali.
Art. 71.  Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti.
Art. 72.  Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi Ordini.
Art. 73.  Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini.
Art. 74.  Proroga degli organi elettivi.
Art. 75.  Commissione ministeriale.
Art. 76.  Abrogazioni.
Art. 77.  Notificazioni e comunicazioni.
Art. 78.  Disposizioni di coordinamento.
Art. 79.  Copertura finanziaria.


§ 59.6.20 - D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

(G.U. 19 luglio 2005, n. 166 - S.O. n. 126)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto della professione.

     1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

     2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

     a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

     b) le perizie e le consulenze tecniche;

     c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

     d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

     e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

     f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

     3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

     a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;

     b) le valutazioni di azienda;

     c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

     d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

     e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali;

     f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile;

     g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;

     h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

     i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

     l) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

     m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;

     n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

     o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

     p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

     q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo;

     4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività :

     a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

     b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

     c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

     d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;

     e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

     f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;

     f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [1].

     5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.

 

     Art. 2. Esercizio della professione.

     1. Ai fini dell'esercizio della professione di cui all'articolo 1 è necessario che il dottore commercialista, il ragioniere commercialista e l'esperto contabile siano iscritti nell'Albo.

     2. Le condizioni per l'iscrizione nell'Albo sono disciplinate nel Capo IV del presente decreto legislativo. L'iscritto nell'Albo può esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.

     3. L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministro della giustizia, che la esercita sia direttamente sia per il tramite dei presidenti di corte di appello.

 

     Art. 3. Tutela dei titoli professionali.

     1. È vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui al successivo articolo 39, sia del termine abbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto.

 

     Art. 4. Incompatibilità.

     1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

     a) della professione di notaio;

     b) della professione di giornalista professionista;

     c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

     d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

     e) dell'attività di promotore finanziario.

     2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

     3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

     4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

     Art. 5. Obbligo del segreto professionale.

1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

 

     Art. 6. Ordine professionale.

     1. Gli iscritti nell'Albo e nell'elenco di cui al Capo IV costituiscono l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

     2. L'Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.

     3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della giustizia.

 

Capo II

Gli ordini territoriali

 

     Art. 7. Circoscrizione dell'Ordine territoriale.

     1. In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno o il domicilio professionale almeno cento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell'Albo e negli elenchi tenuti dall'Ordine medesimo.

     2. In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia.

     3. L'assemblea degli iscritti, convocata a norma dell'art. 23, può richiedere al Ministro della giustizia di disporre la confluenza dell'Ordine in un ordine territoriale viciniore. Sulla proposta decide, con decreto, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio dell'Ordine viciniore, previo parere del Consiglio nazionale.

 

     Art. 8. Organi dell'Ordine territoriale.

     1. Sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti.

     1-bis. Presso ogni Consiglio dell'Ordine è istituito il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale [2].

 

     Art. 9. Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri.

     1. Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, fra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A Commercialisti un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti.

     2. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, nel modo che segue:

     a) sette membri, se gli iscritti non superano il numero di duecento;

     b) nove membri, se gli iscritti superano il numero di duecento, ma non superano il numero di cinquecento;

     c) undici membri, se gli iscritti superano il numero di cinquecento ma non quello di millecinquecento;

     d) quindici membri, se gli iscritti superano il numero di millecinquecento.

     3. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di cui al comma 2, ed al riparto di cui al comma 1 provvede il Presidente all'atto della convocazione dell'Assemblea elettorale.

     4. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo.

     5. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti che, alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione nella rispettiva sezione dell'Albo.

     6. Le elezioni dei Consigli dell'Ordine si tengono tutte nella stessa data e si svolgono in due giornate consecutive.

     7. L'individuazione della data in cui si terranno le elezioni spetta al Consiglio nazionale, che deve comunque fissarla nell'arco degli ultimi sessanta giorni di mandato dei Consigli dell'Ordine.

     8. Il Consiglio dell'Ordine, eletto secondo le modalità del presente articolo, dura in carica quattro anni.

     9. I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.

 

     Art. 10. Cariche del Consiglio.

     1. Fatta salva la carica del presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ciascun Consiglio elegge, al proprio interno, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

     2. Il vicepresidente sostituisce per l'ordinaria amministrazione il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

     3. Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

     4. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

     5. Ove manchi o sia impedito il segretario, le funzioni sono svolte dal consigliere più giovane per età.

 

     Art. 11. Attribuzioni del Presidente.

     1. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

     2. Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio.

 

     Art. 12. Attribuzioni del Consiglio.

     1. Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

     a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);

     b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

     c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

     d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

     e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

     f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

     g) delibera i provvedimenti disciplinari;

     h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;

     i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

     l) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

     m) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

     m-bis) predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato [3];

     n) delibera la convocazione dell'Assemblea;

     o) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

     p) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

     q) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

     r) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

 

     Art. 13. Riunioni consiliari.

     1. Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci giorni successivi.

     2. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

     Art. 14. Decadenza dalla carica di consigliere.

     1. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

 

     Art. 15. Delegazione dell'Ordine presso il tribunale.

     1. Il Consiglio dell'Ordine del capoluogo di provincia può nominare, nei circondari di tribunale in cui non esista l'Ordine, una delegazione di uno o più consiglieri che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa, avuto riguardo al numero di coloro che ivi esercitano la professione.

     2. Alla nomina della delegazione si provvede con gli stessi criteri di proporzionalità e rappresentatività che si applicano per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

 

     Art. 16. Sostituzione dei componenti del Consiglio.

     1. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

     2. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

     3. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

     4. In caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.

 

     Art. 17. Scioglimento del Consiglio.

     1. Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi.

     2. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

     3. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

 

     Art. 18. Assemblea.

     1. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

     2. L'avviso, almeno venti giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine per la durata del predetto termine.

     3. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, può tener luogo dell'avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse. Salvo il disposto dell'articolo 21, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

     4. Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

     5. Constatata la validità dell'Assemblea, qualora un quinto degli iscritti ne faccia domanda, il presidente ed il segretario sono nominati dall'Assemblea.

 

     Art. 19. Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti.

     1. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno.

     2. L'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di aprile di ogni anno.

 

     Art. 20. Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine.

     1. Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine il presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine.

     2. Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'assemblea elettorale, ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.

     3. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A Commercialisti e B Esperti contabili dell'Albo, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1.

 

     Art. 21. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori.

     1. L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal presidente e dal segretario.

     2. L'assemblea è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto.

     3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei votanti, l'Assemblea viene riconvocata entro i trenta giorni successivi. L'eventuale ulteriore mancanza di partecipanti alla votazione comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.

     4. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20, e che hanno almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo.

     5. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale. Sono ammesse solo le liste nelle quali è assicurato l'equilibrio tra i generi in modo che al genere meno rappresentato sia attribuita una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto [4].

     6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

     7. È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.

     8. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.

     9. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.

     10. Non è ammesso il voto per delega; i Consigli dell'Ordine possono stabilire che il voto sia espresso per corrispondenza, adottando le opportune garanzie a tutela della segretezza e della personalità del voto.

     11. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

     12. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

     13. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

     14. È consentita l'istituzione di più seggi elettorali, come disciplinata dal regolamento elettorale di cui all'art. 29, comma 1, lett. p). In tal caso, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi per la definizione del risultato complessivo al seggio elettorale presieduto dal presidente.

     15. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.

 

     Art. 22. Reclami contro i risultati delle elezioni.

     1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione.

 

     Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti.

     1. Il presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un decimo degli iscritti nell'Albo, ovvero da un terzo dei consiglieri. Se non vi provvede, l'Assemblea è convocata dal presidente del tribunale in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine, il quale designa il professionista che deve presiederla.

 

     Art. 24. Collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

     2. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

     3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

     4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

     5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.

 

Capo III

Il Consiglio nazionale

 

     Art. 25. Composizione ed elezione del Consiglio nazionale.

     1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il Ministero della giustizia.

     2. Esso è composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.

     3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.

     4. L'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.

     5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. È consentito esprimere il voto per una sola lista.

     6. La presentazione delle candidature è fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovrà essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato [5].

     7. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

     8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.

     9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.

     10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.

     11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

     12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

     13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

     14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

 

     Art. 26. Cariche.

     1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

     2. Il Consiglio nazionale al suo interno può eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.

     3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.

     4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

     4-bis. Presso il Consiglio nazionale è istituito il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali [6].

 

     Art. 27. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti.

     1. Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonché rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.

     2. Coloro che rivestono più cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.

     3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.

     4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

     5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.

 

     Art. 28. Scioglimento del Consiglio.

     1. Il Ministro della giustizia può, con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.

     2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.

 

     Art. 29. Attribuzioni.

     1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

     a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

     b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

     c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;

     d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

     e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

     f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;

     g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

     h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;

     i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

     l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;

     m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;

     n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;

     o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;

     p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;

     q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.

 

     Art. 30. Riunioni consiliari.

     1. Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.

     2. Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

     4. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

     5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nell'Albo.

     6. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

     Art. 31. Notificazione delle decisioni.

     1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonché al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.

 

     Art. 32. Reclami.

     1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

     2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.

     3. L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.

 

     Art. 33. Il collegio dei revisori.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o di componente degli Organi direttivi della Cassa di Previdenza.

     2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea.

     3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.

     4. Sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

     5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

     6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.

 

Capo IV

Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali

 

Sezione I

Albi ed elenchi

 

     Art. 34. Albo ed elenco dei non esercenti.

     1. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.

     2. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell'elenco.

     3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonché agli altri Consigli dell'Ordine.

     4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.

     5. L'Albo è diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:

     a) Sezione A Commercialisti;

     b) Sezione B Esperti contabili.

     6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.

     7. L'Albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e può portare un indice per ordine alfabetico.

     8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.

 

     Art. 35. Divieto di iscrizione in più Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianità.

     1. Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

     2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianità derivante da quest'ultima iscrizione.

 

     Art. 36. Requisiti per la iscrizione nell'Albo.

     1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:

     a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;

     b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

     c) essere di condotta irreprensibile;

     d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.

     2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dnell'Albo.

     3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti è altresì necessario:

     a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.

     4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili è altresì necessario:

     a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);

     b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.

     4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [7].

 

     Art. 37. Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti.

     1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.

     2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

     3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda.

     4. La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

     5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

     6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE [8].

 

     Art. 38. Trasferimento.

     1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.

     2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

     3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.

     4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37.

 

     Art. 39. Titoli professionali.

     1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile».

     2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.

 

Sezione II

Formazione ed accesso alla professione

 

     Art. 40. Abilitazione professionale.

     1. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.

     2. Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.

     3. Il registro di cui al comma 2 è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.

     4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.

 

     Art. 41. Valore delle classi di laurea.

     1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica e definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

 

     Art. 42. Tirocinio.

     1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno cinque anni.

     2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravità relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.

     3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresì determinate:

     a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;

     b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.

 

     Art. 43. Integrazione del tirocinio negli studi universitari.

     1. Il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.

     2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Consiglio nazionale.

 

     Art. 44. Svolgimento del tirocinio professionale.

     1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.

     2. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

     3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.

 

     Art. 45. Esame di abilitazione.

     1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, lett. b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo.

     3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.

 

     Art. 46. Prove d'esame per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

     1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

     a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;

     b) una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

     2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a) consistono in:

     a) una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

     b) una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;

     c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario.

     3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.

 

     Art. 47. Prove d'esame per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo.

     1. L'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione B dell'Albo è articolato nelle seguenti prove:

     a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente nelle materie indicate dalla direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984 del Consiglio e dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     b) una prova orale, avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

     2. Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a), consistono in:

     a) una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;

     b) una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica ed aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;

     c) una prova a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta.

     3. Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 43.

 

     Art. 48. Rapporti tra Ordine professionale ed università.

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale promuovono, anche con apposita convenzione e con la istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra facoltà ed Ordini professionali.

 

Capo V

Il procedimento disciplinare

 

     Art. 49. Esercizio dell'azione disciplinare.

     1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.

     2. Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

     3. Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all'art. 29, comma 1, lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

     4. L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.

     5. Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell'Ordine, la competenza a procedere è attribuita al Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente.

     6. Nel caso in cui è promossa l'azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il Consiglio dell'Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

     Art. 50. Procedimento disciplinare.

     1. Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. c), sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

     2. Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.

     3. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

     4. La responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

     5. Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

     6. Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

     7. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

     8. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto.

     9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.

     10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

 

     Art. 51. Astensione e ricusazione.

     1. I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

     2. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

     3. Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della corte d'appello. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio presso la sede della corte d'appello viciniore, stabilita dal Consiglio nazionale.

     4. Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

 

     Art. 52. Sanzioni disciplinari.

     1. Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine competente può irrogare le seguenti sanzioni:

     a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;

     b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;

     c) la radiazione dall'Albo.

 

     Art. 53. Sospensione cautelare.

     1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.

     2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

     3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

 

     Art. 54. Sospensione per morosità.

     1. Il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, lett. p) o dall'articolo 29, comma 1, lett. h).

     2. La sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

 

     Art. 55. Impugnazioni.

     1. Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 dal Consiglio dell'Ordine territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale da parte dell'interessato e del pubblico ministero entro trenta giorni dalla notificazione.

     2. Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

     3. Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

 

     Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare.

     1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

 

     Art. 57. Riammissione dei radiati.

1. Il professionista radiato dall'Albo o dall'elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile.

 

Capo VI

Disposizioni transitorie

 

     Art. 58. Istituzione dei nuovi Ordini e soppressione di quelli preesistenti.

     1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini dei dottori commercialisti, già istituiti in un circondario di tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 ed i collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nel medesimo circondario di tribunale a norma dell'art. 6, D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

     2. Qualora in un circondario di tribunale sia costituito solo l'Ordine dei dottori commercialisti ovvero solo il collegio dei ragionieri e periti commerciali, tale ente è soppresso. Nello stesso circondario di tribunale è istituito, a decorrere dalla medesima data, l'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 59. Istituzione del Consiglio nazionale e soppressione di quelli preesistenti.

     1. A fare data dal 1° gennaio 2008, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, già istituito a norma del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, sono soppressi. A decorrere dalla medesima data, è istituito l'ente pubblico non economico denominato Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 60. Successione nei rapporti giuridici e nella titolarità delle pubbliche funzioni.

     1. A fare data dal 1° gennaio 2008, gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti ai sensi dell'art. 58, succedono in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soppressi ordini dei dottori commercialisti ed ai collegi dei ragionieri e periti commerciali con sede nel medesimo circondario di tribunale.

     2. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili succede in tutte le situazioni giuridiche soggettive e in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

     3. La successione nei processi non ne determina la interruzione.

     4. La successione nei rapporti giuridici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comprende anche i rapporti di lavoro del personale dipendente dai soppressi Consigli nazionali, nonché di quello dipendente dai soppressi Ordini e collegi territoriali. Tali dipendenti mantengono il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assistenziale.

     5. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli degli Ordini e dei collegi, alla data di cui al comma 1, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo, il trasferimento del professionista o l'esercizio nei suoi confronti della potestà disciplinare, così come ogni altro affare relativo allo stato giuridico ed economico degli iscritti, proseguono in capo ai nuovi enti che ne assumono la titolarità.

     6. Tutti i procedimenti già in corso presso i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali alla data di cui al comma 1 proseguono in capo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

     Art. 61. Costituzione dell'Albo unico.

     1. I Consigli locali dei neoistituiti Ordini provvedono, non oltre il 28 febbraio 2008, alla costituzione dell'Albo unico sulla base dei criteri di cui all'articolo 58.

     2. Nei casi in cui l'ambito territoriale del nuovo Ordine differisca da quello di uno od entrambi gli enti cessanti, il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà alla iscrizione dei dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili che hanno la residenza od il domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza, con le stesse modalità previste per il trasferimento delle posizioni individuali provenienti dai precedenti Ordini e Collegi.

     3. Eventuali controversie sono rimesse alla determinazione del Ministro della giustizia, che si avvarrà della Commissione di cui all'articolo 75.

     4. Coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono inseriti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali vengono iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo di cui all'articolo 34, conservando rispettivamente l'anzianità della precedente iscrizione.

     5. L'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34.

     6. Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di «dottore commercialista». Agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista».

     7. Ove un professionista risulti iscritto in entrambi gli Albi di cui al comma 6, egli verrà iscritto nell'Albo unico con la indicazione di entrambi i titoli professionali.

     8. Coloro che sono iscritti contestualmente agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali dovranno esercitare, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, il diritto di opzione ad eleggere o ad essere eletti tra i dottori commercialisti o tra i ragionieri commercialisti. Tale opzione dovrà essere esercitata entro il 31 dicembre 2006 e comunicata alla Commissione di cui all'articolo 75 ed ha valore per tutto il periodo transitorio. Gli iscritti che non avranno esercitato l'opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell'Albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.

 

     Art. 62. Diritti quesiti.

     1. Possono fare domanda di iscrizione nella Sezione A Commercialisti dell'Albo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità al previgente ordinamento della professione di dottore commercialista e che alla medesima data non risultino iscritti nell'Albo.

     2. Possono fare domanda di iscrizione nella sezione A Commercialisti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale in conformità a quanto prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183, e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e che, alla medesima data, non risultino iscritti nell'Albo.

 

     Art. 63. Composizione dei Consigli dell'Ordine.

     1. Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell'Ordine dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili.

     2. Nel periodo transitorio, per la prima elezione dei consigli territoriali, in carica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli Ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

     3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri commercialisti ed agli esperti contabili sarà effettuata dal presidente del Consiglio dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista e degli iscritti nella Sezione B Esperti contabili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 64. Prima elezione dei Consigli dell'Ordine.

     1. Al fine di provvedere all'elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si insedierà il 1° gennaio 2008, il Ministro della giustizia fissa la data per la convocazione delle Assemblee elettorali, che non può essere comunque successiva alla data del 31 maggio 2007.

     2. I presidenti dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e i presidenti dei Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui all'articolo 58, comma 1, convocano l'assemblea dei rispettivi iscritti non meno di quarantacinque giorni prima della data fissata ai sensi del comma 1, con esclusione di coloro che siano sospesi dall'esercizio della professione e di coloro che siano iscritti nell'elenco dei non esercenti.

     3. La violazione del termine di cui al comma 2 è accertata dal Ministro della giustizia che adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

     4. Per il periodo transitorio i dottori commercialisti ed i ragionieri commercialisti esercitano separatamente l'elettorato attivo, limitatamente al numero di membri riservati rispettivamente a dottori commercialisti e ragionieri commercialisti per ciascun Ordine, ai sensi dell'articolo 63.

     5. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, l'elettorato passivo alla carica di presidente è riservato ai dottori commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo e la carica di vice presidente è riservato ai ragionieri commercialisti della Sezione A Commercialisti dell'Albo.

     6. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini avviene con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e 21, fatta eccezione per le seguenti disposizioni transitorie.

     7. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Ai fini della rieleggibilità, in sede di prima elezione degli organi dell'ordine non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi cessati.

     8. La presentazione delle candidature, da effettuare almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

     9. È consentito candidarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità del candidato presente in più liste.

     10. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai dottori commercialisti, aumentato di cinque.

     11. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno un numero di candidati pari a quello dei membri riservati ai ragionieri commercialisti, aumentato di cinque.

     12. Le liste per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del presidente candidato; quelle per l'elezione dei consiglieri ragionieri commercialisti avranno, oltre al contrassegno o al motto, l'indicazione del vicepresidente candidato.

     13. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

     14. In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente per la lista dei dottori commercialisti ed il vicepresidente per la lista dei ragionieri commercialisti. In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza, fino al massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente ed il vicepresidente, per i primi candidati in ordine di lista.

     15. Alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti validi verranno attribuiti i quattro quinti dei seggi, arrotondati per eccesso. I seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si collocherà seconda per numero di voti validi conseguiti.

     16. Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, sarà preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

 

     Art. 65. Successive elezioni dei Consigli dell'Ordine.

     1. La procedura elettorale di cui al precedente articolo si applica a tutte le Assemblee elettorali convocate per l'elezione dei Consigli degli Ordini, fino alla data del 31 dicembre 2012. I Consigli in carica a tale data decadono in ogni caso.

     2. Nelle assemblee successive alla prima, alla convocazione degli iscritti nell'Albo provvede il presidente del Consiglio dell'Ordine.

     3. Per il restante periodo transitorio, il Consiglio dura in carica quattro anni.

     4. Una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti i Consigli dell'Ordine con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste, e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.

     5. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.

     6. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al comma 5, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

     7. Gli iscritti nella Sezione Esperti contabili dell'Albo non sono convocati con l'avviso di cui al comma precedente qualora il loro numero non sia sufficiente ai fini dell'elezione di almeno un componente del Consiglio dell'Ordine secondo il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 9, comma 1, o qualora non vi sia alcun iscritto eleggibile ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

     8. Le liste delle candidature per l'elezione dei consiglieri esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quello ad essi riservato ai sensi dell'articolo 9, aumentato di tre.

 

     Art. 66. Cariche elettive del Consiglio dell'Ordine.

     1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente dalle rispettive assemblee, ciascun Consiglio elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.

     2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10.

 

     Art. 67. Composizione del Consiglio nazionale.

     1. I membri del Consiglio nazionale sono eletti in numero di ventuno dai Consigli degli Ordini territoriali. La maggioranza dei componenti dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti iscritti nella Sezione A Commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti.

     2. Per la prima elezione del periodo transitorio che darà luogo all'elezione del Consiglio nazionale per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, le quote dei seggi spettanti agli eletti provenienti, rispettivamente, dagli ordini dei dottori commercialisti e dai collegi dei ragionieri e periti commerciali sono determinate dal Ministro della giustizia, coadiuvato dalla Commissione di cui all'articolo 75, e sono calcolate in misura proporzionale agli iscritti nei rispettivi Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri alla data di indizione delle relative operazioni elettorali, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

     3. Per il restante periodo transitorio, della durata di quattro anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, la determinazione del numero di membri riservati rispettivamente ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti sarà effettuata dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, all'atto della fissazione della data di svolgimento delle elezioni presso i Consigli territoriali dell'Ordine, in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti con il titolo di dottore commercialista, e degli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 68. Elezione del Consiglio nazionale.

     1. A seguito della prima elezione dei Consigli locali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, svolta ai sensi e per gli effetti degli articoli precedenti, il Ministro della Giustizia determina la data per la convocazione dei Consigli dell'Ordine ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, la quale non può essere comunque successiva al 30 novembre 2007.

     2. Il Presidente di ciascun Consiglio dell'Ordine neoeletto convoca il Consiglio nel giorno determinato ai sensi del comma 1.

     3. Fino al termine del periodo transitorio di nove anni, a partire dalla data di cui all'articolo 58, comma 1, si applicano le seguenti procedure elettorali.

     4. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di dottore commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del Presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno quattro regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), quattro regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e quattro regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), con il limite massimo di due candidati per regione.

     5. Per la prima elezione dei componenti del Consiglio nazionale provenienti dal previgente Albo dei ragionieri e periti commerciali, la presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste di iscritti nella Sezione A Commercialisti con titolo professionale di ragioniere commercialista contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del vicepresidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari alla quota spettante aumentata di tre candidati supplenti, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 67. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti da almeno dieci anni in Albi di ordini appartenenti ad almeno due regioni dell'Italia settentrionale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige), due regioni dell'Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e due regioni dell'Italia meridionale e insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

     6. Ai fini dell'applicazione della previsione di cui all'articolo 25, comma 4, nel periodo transitorio rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi rappresentativi territoriali o nazionali cessati.

     7. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia, che verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. La violazione delle predette disposizioni comporta la esclusione dalla procedura elettorale.

     8. Per la prima elezione del Consiglio nazionale, la presentazione delle candidature sarà fatta sulla base di liste distinte per l'elezione dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti, eventualmente fra loro collegate a soli fini programmatici.

     9. Nel medesimo giorno, ciascun Consiglio dell'Ordine esprime un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali. È consentito votare per i candidati di una sola lista.

     10. Ai fini dell'espressione dei voti di cui al comma precedente, i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i componenti il Consiglio dell'Ordine provenienti dal previgente Albo dei ragionieri votano per liste di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri.

     11. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio dell'Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti; un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

     12. Sono eleggibili i professionisti che siano iscritti nell'Albo da almeno dieci anni.

     13. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione, trasmettendo la relativa delibera entro il secondo giorno non festivo successivo alla data della seduta, indicando il numero degli iscritti negli Albi ai fini di cui al comma 10, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'Albo, la data di nascita e l'indirizzo dei candidati delle liste designate, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti.

     14. La commissione di cui al comma 13, verificata l'osservanza delle norme di legge, proclama eletti i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti e i candidati della lista di professionisti provenienti dal previgente Albo dei ragionieri che, al termine delle votazioni hanno ottenuto più voti, attribuendo la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

     15. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

     16. Il Consiglio dura in carica cinque anni per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, e quattro anni per il restante periodo transitorio.

     17. Nel periodo transitorio, l'insediamento del Consiglio nazionale avviene a data fissa il 1° gennaio 2008 ed il 1° gennaio 2013.

     18. Per la seconda elezione, una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di dottore commercialista ed una lista per l'elezione dei componenti il Consiglio nazionale con il titolo di ragioniere commercialista possono essere collegate tra loro. Il collegamento tra le liste è dichiarato espressamente al momento della presentazione delle liste e deve essere annotato con evidenza nelle liste stesse.

     19. In caso di collegamento, ai fini del computo totale dei voti ottenuti, ai voti ottenuti da una lista sono sommati i voti ottenuti dalla lista collegata.

     20. Alla lista di iscritti con il titolo di dottore commercialista e alla lista di iscritti con il titolo di ragioniere commercialista che avranno conseguito il maggior numero di voti validi, al termine delle votazioni ed applicate, in caso di liste collegate, le procedure di cui al precedente comma, verrà attribuita la rispettiva quota di seggi nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

     21. Per la seconda elezione si applicano altresì i commi 4 e 5, intendendosi che le distinte liste riguardano rispettivamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista.

 

     Art. 69. Cariche elettive del Consiglio nazionale.

     1. Fatti salvi il presidente e il vicepresidente, eletti direttamente secondo le disposizioni dell'articolo 68, il Consiglio nazionale elegge al proprio interno un segretario ed un tesoriere.

     2. Il vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

     3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti, seguendo l'ordine delle rispettive liste.

     4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

     5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente; in caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68.

     6. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale, quello neoeletto resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio nazionale disciolto.

 

     Art. 70. Insediamento dei nuovi organi direttivi locali e nazionali.

     1. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si insediano ed esercitano le rispettive attribuzioni a partire dal 1° gennaio 2008.

 

     Art. 71. Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti.

     1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:

     a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

     b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'articolo 36, se in possesso di:

     a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

     b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio già effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.

     4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purché siano in possesso di:

     a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali;

     b) diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'albo, purché siano in possesso di:

     a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche;

     b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialsitica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 entrambi del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

 

     Art. 72. Procedimenti disciplinari pendenti alla data di istituzione dei nuovi Ordini.

     1. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Consigli dei collegi dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso cui l'incolpato risulterà essere iscritto a seguito della unificazione dei due Albi professionali.

     2. Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento; potrà riesaminare integralmente i fatti ed è tenuto, in ogni caso, a sentire l'incolpato prima della comminazione della sanzione.

     3. I procedimenti disciplinari che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano essere pendenti presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e presso il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali vengono riassunti d'ufficio dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

     4. Il Consiglio nazionale che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti.

 

     Art. 73. Azione disciplinare per fatti commessi anteriormente alla istituzione dei nuovi Ordini.

     1. Il Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti da essi commessi fino al 31 dicembre 2007, fatte salve le norme in materia di prescrizione.

 

     Art. 74. Proroga degli organi elettivi.

     1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2007.

 

     Art. 75. Commissione ministeriale.

     1. Presso il Ministero della giustizia è costituita una commissione composta di sette membri nominati con decreto del Ministro della giustizia entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, tra questi, il presidente del Consiglio nazionale che assume le funzioni di vicepresidente della commissione. Tre componenti sono designati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, tra i quali il presidente del Consiglio nazionale.

     2. Presiede la commissione un magistrato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, designato dal Ministro della giustizia.

     3. La commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dal presente decreto, vigila sul corretto svolgimento delle procedure di unificazione degli albi e coadiuva il Ministro della giustizia per le determinazioni necessarie ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto.

     4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono stabiliti e ripartiti in misura paritaria, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, che provvedono congiuntamente a fornire il personale ed i mezzi dell'ufficio di segretariato.

 

Capo VII

Disposizioni finali e di coordinamento

 

     Art. 76. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, ed il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068.

 

     Art. 77. Notificazioni e comunicazioni.

     1. Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica con firma digitale e avviso di ricevimento. Le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata ovvero posta elettronica con firma digitale.

 

     Art. 78. Disposizioni di coordinamento.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo.

     3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai «dottori commercialisti o esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei «dottori commercialisti» ed agli iscritti negli Albi dei «ragionieri e periti commerciali» [9].

     4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali «dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili» contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali [10].

 

     Art. 79. Copertura finanziaria.

     1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 7 quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[2] Comma aggiunto dall'art. 31 terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[3] Lettera inserita dall'art. 31 terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[4] Comma così modificato dall'art. 31 terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[5] Comma così modificato dall'art. 31 terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[6] Comma aggiunto dall'art. 31 terdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

[7] Comma aggiunto dall'art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[8] Comma così sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.