§ 59.6.16 - D.M. 24 ottobre 1996, n. 654.
Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:24/10/1996
Numero:654


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta [...]
Art. 2.      1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, è così modificato:


§ 59.6.16 - D.M. 24 ottobre 1996, n. 654.

Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista.

(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, è così ulteriormente modificato:

     A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

     a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;

     b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;

     c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;

     d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;

     e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;

     f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

     2. Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d).

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 22 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, è così modificato:

     “1.Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.

     2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

     a) materie aziendali:

     1) ragioneria generale ed applicata;

     2) revisione aziendale;

     3) tecnica industriale e commerciale;

     4) tecnica bancaria;

     5) tecnica professionale;

     6) finanza aziendale (gesitone finanziaria e calcoli finanziari);

     b) materie giuridiche:

     1) diritto privato;

     2) diritto commerciale;

     3) diritto fallimentare;

     4) diritto tributario;

     5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

     3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

     4. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

     5. Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

     6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

     1) informatica;

     2) sistemi informativi;

     3) economia politica;

     4) matematica;

     5) statistica.

     7. L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.

     8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

     9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti".