§ 59.6.4 - D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067.
Ordinamento della professione di dottore commercialista.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.6 commercialisti
Data:27/10/1953
Numero:1067


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'ordinamento della professione di dottore commercialista nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 1.  Oggetto della professione
Art. 2.  Titolo ed esercizio professionale
Art. 3.  Incompatibilità
Art. 4.  Esercizio professionale
Art. 5.  Obbligo di segreto professionale
Art. 6.  Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale
Art. 7.  Composizione del Consiglio dell'Ordine - Eleggibilità dei consiglieri
Art. 8.  Cariche del Consiglio
Art. 9.  Attribuzioni del presidente
Art. 10.  Attribuzioni del Consiglio
Art. 11.  Riunioni consiliari
Art. 12.  Decadenza dalla carica di consigliere
Art. 13.  Delegazione dall'Ordine presso il Tribunale
Art. 14.  Sostituzione dei componenti del Consiglio
Art. 15.  Scioglimento del Consiglio
Art. 16.  Assemblea
Art. 17.  Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti
Art. 18.  Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
Art. 19.  Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine
Art. 20.  Reclami contro i risultati delle elezioni
Art. 21.  Convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti
Art. 22.  Composizione del Consiglio nazionale
Art. 23.  Cariche
Art. 24.  Incompatibilità - Sostituzione dei componenti
Art. 25.  Attribuzioni
Art. 26.  Riunioni consiliari
Art. 27.  Notificazione delle decisioni
Art. 28.  Reclami
Art. 29.  Albo ed elenco dei non esercenti
Art. 30.  Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità
Art. 31.  Requisiti per la iscrizione nell'albo o nell'elenco
Art. 32.  Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale
Art. 33.  Trasferimento di residenza
Art. 34.  Cancellazione dall'albo o dall'elenco
Art. 35.  Responsabilità disciplinare dei dottori commercialisti - Azione disciplinare
Art. 36.  Pene disciplinari
Art. 37.  Casi di radiazione
Art. 38.  Radiazione di diritto
Art. 39.  Casi di sospensione
Art. 40.  Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale
Art. 41.  Istruttoria nel procedimento disciplinare
Art. 42.  Ricusazione e astensione
Art. 43.  Notificazione delle deliberazioni
Art. 44.  Ricorso al Consiglio nazionale
Art. 45.  Riammissione dei radiati
Art. 46.  Prescrizione dell'azione disciplinare
Art. 47.  Criteri per la determinazione degli onorari
Art. 48.  Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali
Art. 49.  Deposito di documenti presso il Consiglio dell'Ordine
Art. 50.  Prima formazione dell'albo e dell'elenco
Art. 51.  Attuali iscritti nell'albo
Art. 52.  Iscrizione dei ragionieri
Art. 53.  Rinnovazione dei Consigli dell'Ordine
Art. 54.  Notificazioni e comunicazioni


§ 59.6.4 - D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067. [1]

Ordinamento della professione di dottore commercialista.

(G.U. 11 febbraio 1954, n. 34)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'ordinamento della professione di dottore commercialista nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

 

Ordinamento della professione di dottore commercialista

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1. Oggetto della professione

     Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività:

     a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

     b) le perizie e le consulenze tecniche;

     c) le ispezioni e le revisioni amministrative;

     d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;

     e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

     f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.

     L'autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti, salvo che si tratti di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o che l'Amministrazione pubblica conferisce per legge ai propri dipendenti.

     Se l'incarico viene affidato a persone diverse da quelle sopra indicate, nel provvedimento di nomina debbono essere espressi i particolari motivi di scelta.

     L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti, nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

 

          Art. 2. Titolo ed esercizio professionale

     Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

     Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

     Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al n. 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo [2].

     Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima [3].

     Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui al terzo e quarto comma sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti [4].

 

          Art. 3. Incompatibilità

     L'esercizio della professione di dottore commercialista e' incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio, di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio pubblico, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

     L'iscrizione nell'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

 

          Art. 4. Esercizio professionale

     Il dottore commercialista iscritto in un albo può esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

     L'alta vigilanza sull'esercizio della professione di dottore commercialista spetta al Ministro per la grazia e giustizia che l'esercita sia direttamente sia per mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello.

 

          Art. 5. Obbligo di segreto professionale

     I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351e342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti [5].

 

Titolo II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

 

          Art. 6. Circoscrizione territoriale dell'Ordine professionale

     In ogni circondario nel cui territorio esercitano la professione almeno quindici dottori commercialisti è costituito, con sede nel Comune capoluogo, un Ordine professionale retto da un Consiglio.

     Se il numero del dottori commercialisti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di un Ordine vicino determinato dal Consiglio nazionale.

 

          Art. 7. Composizione del Consiglio dell'Ordine - Eleggibilità dei consiglieri

     Il Consiglio dell'Ordine è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cinquanta, di sette se superano i cinquanta ma non i cento, di nove se superano i cento ma non i trecento, di undici se superano i trecento ma non i cinquecento, di quindici se superano i cinquecento.

     Gli iscritti nell'albo eleggono il Consiglio e sono eleggibili quando abbiano cinque anni di anzianità.

     I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

          Art. 8. Cariche del Consiglio

     Ciascun Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Se il Consiglio è composto di almeno sette membri, si deve eleggere anche un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

     In mancanza del presidente e del vice-presidente, ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

 

          Art. 9. Attribuzioni del presidente

     Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel presente ordinamento.

 

          Art. 10. Attribuzioni del Consiglio

     Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente ordinamento e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

     a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto con la professione;

     b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;

     c) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonchè per il decoro e per la indipendenza dell'Ordine;

     d) delibera i provvedimenti disciplinari;

     e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo;

     f) dà pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

     g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

     h) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

     i) delibera la convocazione dell'assemblea;

     l) rilascia a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

     m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco, nonchè una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari.

 

          Art. 11. Riunioni consiliari

     Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 12. Decadenza dalla carica di consigliere

     I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

 

          Art. 13. Delegazione dall'Ordine presso il Tribunale

     Il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 6, secondo comma, avuto riguardo al numero di coloro che vi esercitano la professione, può nominare, nel circondario in cui non esista l'albo, una delegazione di uno o più professionisti che rappresenta il Consiglio nei rapporti con l'autorità giudiziaria e amministrativa.

 

          Art. 14. Sostituzione dei componenti del Consiglio

     Alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare entro l'anno per morte, dimissioni, o per altre cause, si provvede con elezioni suppletive entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

     I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

     Se il numero delle vacanze supera la metà dei componenti il Consiglio, il presidente deve, entro sessanta giorni, convocare l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio.

     Il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.

 

          Art. 15. Scioglimento del Consiglio

     Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non sia in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

     In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio.

     Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

 

          Art. 16. Assemblea

     L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno quindici giorni prima, è spedito per posta mediante raccomandata a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Ordine per la durata del detto termine.

     Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tener luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive.

     Salvo il disposto dell'art. 19, l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

     Il presidente e il segretario del Consiglio sono rispettivamente il presidente e il segretario dell'assemblea degli iscritti.

     Constatata la validità dell'assemblea, qualora un quinto dei presenti ne faccia domanda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

     Quest'ultima disposizione non si applica per la elezione del Consiglio dell'Ordine.

 

          Art. 17. Convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei conti

     L'assemblea generale degli iscritti nell'albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

 

          Art. 18. Convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

     Per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, il presidente convoca l'assemblea degli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 29, comma quinto.

     L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza.

 

          Art. 19. Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

     L'assemblea è valida se interviene almeno un sesto degli iscritti nell'albo. Per la validità dell'assemblea i votanti non debbono, in ogni caso, essere meno di dieci.

     I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione, e, tra coloro che abbiano anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

     Non è ammesso il voto per delega.

     E' ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L'iscritto deve all'uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al segretario del Consiglio, il quale la chiude in una busta immediatamente. Su questa il votante scrive il proprio nome e cognome e il segretario appone la firma col bollo dell'ufficio.

     Le buste sono consegnate al presidente dell'assemblea all'atto dell'apertura della votazione.

     L'iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al presidente dell'assemblea in busta chiusa sulla quale siano apposte la firma del votante, legalizzata dal sindaco o da notaio, e la dichiarazione che nella busta è contenuta la scheda di votazione. Il presidente dell'assemblea verifica e fa constatare la integrità di ciascuna busta e dopo avere fatto prendere nota, nell'elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera apre le buste, ne estrae le relative schede, e, senza dispiegarle, le depone nell'urna.

     Decorse cinque ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti.

     Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio nazionale.

 

          Art. 20. Reclami contro i risultati delle elezioni

     Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione.

 

          Art. 21. Convocazione dell'assemblea su richiesta degli iscritti

     Il presidente deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare, da un quinto degli iscritti nell'albo. Se non vi provvede, la assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il Tribunale, il quale designa il professionista che deve presiederla.

 

Titolo III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

 

          Art. 22. Composizione del Consiglio nazionale

     Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

     Esso è composto di undici membri eletti dai Consigli degli Ordini fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione nell'albo.

     Ogni Consiglio dell'Ordine non può designare più di un candidato.

     A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nell'albo, ed un voto ogni cento iscritti in più o frazione di cento.

     In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

     Ogni Consiglio dell'Ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti nell'albo, il nome, la data e il luogo di iscrizione nell'albo, la data di nascita del candidato designato, ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede e da due professionisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria dei candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.

     I membri del Consiglio nazionale, che sono rieleggibili, durano in carica tre anni. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.

     I Consigli dell'Ordine devono essere convocati per le elezioni almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale.

     Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

 

          Art. 23. Cariche

     Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

 

          Art. 24. Incompatibilità - Sostituzione dei componenti

     Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

     In mancanza di opzione, entro venti giorni dalla comunicazione, si presume la rinunzia alla carica di componente del Consiglio dell'Ordine.

     A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati compresi nella graduatoria, che dopo quelli eletti, hanno ottenuto maggiori voti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei Consigli dell'Ordine che avevano designato il componente da sostituire.

 

          Art. 25. Attribuzioni

     Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:

     a) dà parere, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

     b) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

     c) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;

     d) decide sulla riunione degli albi e sulla loro separazione;

     e) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

     f) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli scritti negli albi per le spese del proprio funzionamento;

     g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;

     h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 26. Riunioni consiliari

     Il presidente del Consiglio convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e deve convocarlo a richiesta di almeno cinque membri.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     In caso di assenza del presidente o del vice presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il maggiore di età.

     Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti, e quello del presidente, o di chi ne fa le veci, è preminente in caso di parità.

     Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente.

     Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 27. Notificazione delle decisioni

     Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al pubblico ministero presso il Tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonchè al Consiglio dell'Ordine e al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 28. Reclami

     Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione nell'albo o nell'elenco e di cancellazione, nonchè in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

     Il Tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

     L'appello dalla sentenza del Tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.

 

Titolo IV

GLI ALBI E LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

 

          Art. 29. Albo ed elenco dei non esercenti

     Ciascun Consiglio dell'Ordine custodisce l'albo dei dottori commercialisti.

     Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme.

     L'albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al Consiglio nazionale, ai Capi della Corte di appello, dei Tribunali e delle Preture del distretto, nonchè agli altri Consigli dell'Ordine.

     L'albo deve contenere il cognome, il nome, la paternità, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale è stata disposta. L'albo è compilato per ordine di anzianità dell'iscrizione e porta un indice alfabetico con richiamo all'ordine di anzianità.

     Coloro che, a norma dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma precedente.

 

          Art. 30. Divieto di iscrizione in più albi - Anzianità

     Non si può essere iscritti che in un solo albo. L'infrazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

     La data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'albo, hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione.

 

          Art. 31. Requisiti per la iscrizione nell'albo o nell'elenco

     Per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

     1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;

     2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

     3) essere di condotta irreprensibile;

     4) essere in possesso della laurea in economia e commercio, oppure della laurea in scienze economico-marittime, o di quella delle cessate sezioni di magistero di diritto o di ragioneria dello Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o di altro titolo valido per l'ammissione all'esame di Stato in materia di economia e commercio;

     5) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme ad esso relative;

     6) avere la residenza nella circoscrizione.

     Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'albo.

 

          Art. 32. Domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

     La domanda di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è presentata al Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente ordinamento.

     Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

     Il Consiglio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

     La deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

     Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

     Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo, l'interessato può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.

 

          Art. 33. Trasferimento di residenza

     Il dottore commercialista che trasferisce la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

     In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

     Non è ammesso il trasferimento per il dottore commercialista che si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare o che è sospeso dall'esercizio della professione.

     Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

Titolo V

CANCELLAZIONE DALL'ALBO O DALL'ELENCO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

          Art. 34. Cancellazione dall'albo o dall'elenco

     Oltre che nel caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

     1) nei casi di incompatibilità;

     2) quando è venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 31, salvi i casi di radiazione;

     3) quando l'iscritto trasferisce la sua residenza in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;

     4) quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento dei contributi annuali previsti dal presente ordinamento.

     Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'elenco nel caso di rinuncia ed in quelli indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo.

     La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

     Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale.

     In caso di irreperibilità la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del Tribunale.

     L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

     Il ricorso ha effetto sospensivo.

     Il dottore commercialista cancellato dall'albo o dall'elenco ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.

 

          Art. 35. Responsabilità disciplinare dei dottori commercialisti - Azione disciplinare

     Il dottore commercialista che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

     Salvo il disposto dell'art. 38 il Consiglio dell'Ordine che custodisce l'albo o l'elenco speciale, in cui l'incolpato trovasi iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale oppure su richiesta dell'interessato.

     La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un componente del Consiglio dell'Ordine spetta al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte d'appello e, se egli appartiene a questo ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

 

          Art. 36. Pene disciplinari

     Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

     1) la censura;

     2) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ai due anni;

     3) la radiazione.

     La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

 

          Art. 37. Casi di radiazione

     La radiazione è pronunciata contro il dottore commercialista che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

 

          Art. 38. Radiazione di diritto [6]

     La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo o dall'elenco.

     Importano parimenti la radiazione di diritto:

     1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o la interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

     2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del Codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

     La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine, sentito, qualora lo creda, l'interessato.

 

          Art. 39. Casi di sospensione

     Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

     a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

     b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, numeri 1, 2 e 3;

     c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura [7] ;

     d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dal presente ordinamento.

     La sospensione è dichiarata dal Consiglio dell'Ordine sentito, ove lo creda, l'interessato.

     Il Consiglio dell'Ordine può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale.

     Nei casi preveduti nelle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo [8].

     Il dottore commercialista a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

 

          Art. 40. Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale

     Il dottore commercialista che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.

 

          Art. 41. Istruttoria nel procedimento disciplinare

     Fermo il disposto dell'art. 38, ultimo comma, e quello dell'art. 39, comma secondo, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

 

          Art. 42. Ricusazione e astensione

     I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

     Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

     Se non è disponibile il numero di componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio costituito nella sede della Corte di appello. Se i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito nella sede della Corte di appello viciniore.

     Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

 

          Art. 43. Notificazione delle deliberazioni

     Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il Tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonchè al procuratore generale presso la Corte di appello e al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 44. Ricorso al Consiglio nazionale

     Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

     Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

     Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

 

          Art. 45. Riammissione dei radiati

     Il dottore commercialista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

     Si applicano le disposizioni dell'art. 32.

 

          Art. 46. Prescrizione dell'azione disciplinare

     L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

 

Titolo VI

GLI ONORARI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

 

          Art. 47. Criteri per la determinazione degli onorari

     I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti ai dottori commercialisti, sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale.[Omissis]

 

          Art. 48. Determinazione dei compensi per le singole prestazioni professionali

     I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata, al valore ed alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, della urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

 

          Art. 49. Deposito di documenti presso il Consiglio dell'Ordine

     I dottori commercialisti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

     Su reclamo dell'interessato il Consiglio ordina al dottore commercialista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della vertenza.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 50. Prima formazione dell'albo e dell'elenco

     Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco gli interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ordinamento, presentano alla cancelleria della Corte di appello domanda di iscrizione.

     Trascorso detto termine, il presidente della Corte di appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta di un magistrato di appello, che la presiede, e di quattro dottori commercialisti iscritti nell'albo da almeno dieci anni. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

     La commissione prende in esame le domande e forma un albo ed un elenco per ciascun Tribunale del distretto, osservate le norme di cui all'art. 6 del presente ordinamento. La formazione dell'albo e dell'elenco deve essere compiuta entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

     Le decisioni della commissione sono impugnabili, dall'interessato e dal pubblico ministero, davanti al Tribunale del luogo dove ha sede la commissione che ha emesso la deliberazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione stessa.

     Si osservano le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 28.

 

          Art. 51. Attuali iscritti nell'albo

     Coloro che all'entrata in vigore del presente ordinamento sono compresi nell'albo degli esercenti in economia e commercio a domanda sono iscritti nell'albo o nell'elenco dei dottori commercialisti e conservano l'anzianità della precedente iscrizione.

 

          Art. 52. Iscrizione dei ragionieri

     Sono iscritti a loro domanda nell'albo o nell'elenco, ai sensi dell'art. 50, previa cancellazione dall'albo dei ragionieri, i ragionieri iscritti nell'albo degli esercenti in economia e commercio: tale iscrizione non dà diritto al titolo di dottore commercialista.

 

          Art. 53. Rinnovazione dei Consigli dell'Ordine

     I Consigli dell'Ordine in carica al giorno dell'entrata in vigore del presente ordinamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni sino alla rinnovazione dei Consigli secondo le norme del presente ordinamento. Tale rinnovazione dovrà aver luogo entro quattro mesi dalla formazione degli albi.

 

          Art. 54. Notificazioni e comunicazioni

     Le notificazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; le comunicazioni sono eseguite a mezzo lettera raccomandata.

 


[1] Abrogato dall'art. 76 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1992, n. 206.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1992, n. 206.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 17 febbraio 1992, n. 206.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 5 dicembre 1987, n. 507.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 1990, n. 158, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 766, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 766, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria.