§ 59.15.12 - Legge 12 febbraio 1992, n. 183.
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.15 ragionieri
Data:12/02/1992
Numero:183


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


§ 59.15.12 - Legge 12 febbraio 1992, n. 183.

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.

(G.U. 2 marzo 1992, n. 51)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

     "Art. 31. (Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale).

     1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

     a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

     b) godere dei diritti politici;

     c) essere di condotta irreprensibile;

     d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

     e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

     f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma universitario legalmente riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio;

     g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

     3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

     4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La normativa di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

     4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

     5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso art. 31.

     6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 2 del più volte citato art. 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo art. 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.